Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3394 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37535-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA,

che lo rappresenta e difende;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6246/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello proposto da C.P. avverso la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al contribuente compensando le spese del giudizio, riteneva illegittima la compensazione operata dal primo giudice, liquidando le spese dei due gradi di giudizio in favore del contribuente, nella misura di “Euro 600 (200,00 per il primo grado di giudizio e 400,00 per il giudizio di appello) oltre oneri se dovuti…”

Il Conti ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita.

Il ricorrente prospetta la violazione del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1/2 nonché dei parametri ad esse allegati, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, deducendo l’esiguità della liquidazione delle spese processuali che il giudice di merito aveva quantificato senza suddividere le liquidazioni relative alle fasi e comunque asserendone la determinazione al di sotto dei minimi tariffari, da considerare inderogabili.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono meri criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non idonee al decoro della professione – cfr. Cass.n. 30286/ 2017-.

Si è pure aggiunto che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione-cfr.Cass.n. 11601/2018-.

Peraltro, Cass.n. 23798/2019 ha precisato che la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria “una diminuzione di regola fino al 70%”, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 1, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile al valore medio può essere determinata in una misura rìofi superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.

A tali principi non si è complessivamente attenuto il giudice di merito che nel provvedere alla liquidazione onnicomprensiva delle spese del primo grado di giudizio, è giunto a determinare un importo di Euro 200,00 che, considerando lo scaglione applicabile, è largamente inferiore ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle tabelle relative, puntualmente e correttamente richiamati nel ricorso introduttivo.

Considerazioni analoghe devono esprimersi con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello che, quantificate complessivamente e senza motivazione alcuna dalla CTR in Euro 400,00 sono anch’esse largamente inferiori ai minimi previsti dalle ricordate tabelle.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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