Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33935 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 13752-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

temoore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che LO rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

DOTT. G.I. & C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell’avvocato

LEONILDA MARI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO CASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1410/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

12/36/2C,19 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 1410/2016 depositata il 24.11.2016, non notificata, di accoglimento dell’appello proposto dalla società Dott. G.I. & C SRL avverso sentenza della commissione tributaria provinciale della Spezia di reiezione del ricorso proposto dalla predetta società avverso avvisi di rettifica dazi. Resiste con controricorso la società Dott. G.I. & C. srl, che ha pure depositato memoria.

– I fatti di causa – per come si legge nella sentenza impugnata – sono i seguenti.

– La società contribuente “effettuava sin dal 2007 numerose importazioni dalla Cina di pezzi di ghisa e grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali sotterranei classificando in sede di dichiarazione doganale, i chiusini e le caditoie, al codice (OMISSIS)…. (ghisa non malleabile) con dazio pari all’1,7%.”.

– Si legge ancora nella sentenza della CTR: “Dall’esame della documentazione posta a corredo delle dichiarazioni in oggetto (polizze di carico e fattura), l’Ufficio Canale Verde della Dogana della Spezia constatava che la merce veniva descritta nella stessa come botole di ghisa sferoidale o malleabile. Sulla base del verbale di constatazione della Dogana di Firenze, l’ufficio ha provveduto a revisionare le bollette di importazione in questione rideterminando la classificazione della merce, ritenendo che la ghisa sferoidale è un metallo in cui la grafite si presenta in noduli a forma di sferoidi rendendole una proprietà con caratteristiche meccaniche sconosciute alla ghisa cosiddetta normale o grigia: la duttilità. Pertanto corrispondente al codice (OMISSIS) a dazio 2,70%”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di tre motivi, recanti, rispettivamente: 1) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del Reg. (CE) n. 1212 del 2005 del Consiglio, del 25.7.2005, punti nn. 18 e 21, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese nonchè del Reg. (CE) n. 500 del 2009 del Consiglio, dell’11.6.2009, del punto n. 9 e punti da 26 a 30, recante modifica del Reg. (CE) n. 1212 del 2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese”; 2) “Falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (richiamati ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”; 3) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10”.

Il ricorso non è fondato per le ragioni che – riferite in modo specifico al primo motivo – integrano la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio.

– Secondo la ricorrente Agenzia – premessa la circostanza, pacifica tra le parti, della natura di ghisa sferoidale della merce, oggetto della lite, importata dalla Cina, merce costituita da chiusini e caditoie – essendo detta ghisa qualificata per legge come “ghisa duttile”, del tutto irrilevante sarebbe qualsivoglia apprezzamento in punto di fatto in ordine alla natura malleabile o meno della ghisa, così come operato dalla CTR. Così argomentando, l’Agenzia – nel richiamare i regolamenti citati nel primo motivo di ricorso – ha finito con l’equiparare la ghisa duttile alla ghisa malleabile.

– Invero, la ghisa a grafite sferoidale (o duttile) con cui sono stati realizzati i prodotti per cui è causa non può essere catalogata come ghisa malleabile, alla stregua dei Reg. CE n. 1212 del 2005 e n. 500 del 2009, che regolavano la materia al momento delle importazioni oggetto degli atti impositivi per cui è causa. Tali regolamenti hanno costituito oggetto della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 luglio 2018 resa nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, che ha fornito una interpretazione che conforta pienamente la presente decisione. Detta Corte ha dato, innanzi tutto, atto che i due tipi di ghisa in parola (“a grafite sferoidale” e “malleabile) differiscono per composizione e per modalità di produzione; ha quindi espressamente stabilito che i prodotti costituiti dal primo tipo di ghisa non possono essere inclusi nella categoria propria del secondo tipo e devono, piuttosto, essere classificati in una diversa categoria di ghisa da classificarsi in altra specifica categoria di ghisa da istituirsi appositamente (il che di fatto è poi, medio tempore, avvenuto con l’emissione del Reg. di Esecuzione (UE) 18 febbraio 2019, n. 231).

– Conclusivamente, resta fermo che alle importazioni costituenti oggetto della presente controversia si applicano le norme di cui ai regolamenti del 2005 e del 2009 con la conseguenza che i prodotti importati, realizzati in ghisa a grafite sferoidale non erano inclusi nel novero della ghisa malleabile, ed erano quindi assoggettati al dazio nella misura dell’1,7% e non, come sostenuto dall’Agenzia, del 2,7%.

– Integrata dunque la motivazione della sentenza impugnata nei termini sopra esposti – con specifico riferimento al primo motivo di ricorso – restano assorbiti gli altri mezzi.

– Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese liquidate in Euro 1.700,00 oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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