Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33934 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27624 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

C.F.a.S. s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore C.F., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Prof.

Giuliano Lemme e dall’Avv.to Antonella Anselmo, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma al Corso Francia n. 197;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria n. 217/1/2011, depositata in data 24 novembre

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 giugno 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 217/1/2011, depositata in data 24 novembre 2011, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che, accogliendo il ricorso di C.F.a.S. s.p.a., aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla società per il pagamento dei maggiori diritti doganali pretesi – in relazione ad operazioni di importazioni di carne bovina congelata effettuate nel 2006 – a seguito del disconoscimento del trattamento daziario agevolato di cui C. aveva usufruito, quale titolare di certificati AGRIM, nell’ambito dei contingenti stabiliti in sede comunitaria (c.d. contingente GATT);

– la CTR ha osservato: che con l’atto d’appello l’Ufficio aveva dedotto l’elusività delle operazioni, attraverso le quali C. aveva mantenuto intatta la propria quota di importazioni agevolate; che dunque – come eccepito dalla contribuente – il gravame si fondava su una ragione giuridica diversa da quella posta a base dell’atto impositivo impugnato, nel quale, sulla scorta di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, si ipotizzava che C. non avesse in alcun modo partecipato alle importazioni, ma si fosse limitata ad acquistare le carni allo stato estero per rivenderle, immediatamente dopo il loro ingresso nello spazio comunitario, alle stesse società da cui le aveva acquistate; che il rilievo era sufficiente alla reiezione dell’appello, essendo preclusa all’Ufficio la possibilità di modificare nel corso del giudizio la motivazione dell’atto medesimo (è richiamata Cass. 10585/2011);

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 – bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR illustrato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere la novità della causa petendi concernente l’elusività delle operazioni poste in essere da C. s.p.a. – sottesa alli appello – rispetto a quella posta a base dell’avviso di rettifica in questione; secondo l’Agenzia sarebbe invece evidente che i temi dell’elusione e dell’abuso del diritto erano già contenuti nel p.v.c. e nell’atto impositivo e fossero stati solo ripresi e sviluppati in sede di gravame;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente – che non contesta di aver dedotto in appello l’elusività, e non la simulazione, delle operazioni per cui è causa- ha trascritto solo stralci del p.v.c. e della motivazione dell’atto di rettifica, nei quali si contestano, peraltro, “operazioni fittizie di acquisto e rivendita agli stessi soggetti”; ciò, in spregio al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 743/2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10);

-con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 (rectius: 56), per avere la CTR erroneamente accolto l’eccezione, riproposta dalla società contribuente in appello, di novità del motivo spiegato dall’Agenzia in sede di gravame circa l’elusività delle operazioni in questione, ancorchè su tale eccezione, già sollevata dalla detta società in primo grado, si fosse formato il giudicato interno, per averla la CTP espressamente respinta (essendo stata la questione dell’elusività “già formulata quantomeno in forma latente” ritenendo quindi la non ricorrenza, nella fattispecie, della figura del c.d. abuso del diritto) e per non avere la contribuente proposto, sul punto, appello incidentale;

– in disparte l’avere la ricorrente richiamato, per mero errore materiale, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 in luogo che l’art. 56, il motivo è infondato;

– questa Corte ha affermato il condividibile principio secondo cui: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (Cass. n. Sez. 1, n. 24021 del 26/11/2010; Sez. L, n. 24124 del 28/11/2016);

– nella specie, la CTR si è attenuta a detto principio, in quanto ha accolto l’eccezione, riproposta dalla società contribuente in appello, di novità del motivo spiegato dall’Agenzia in sede di gravame circa l’elusività delle operazioni in questione, senza che, a fronte dell’espresso rigetto della medesima eccezione da parte del giudice di prime cure (avendo quest’ultimo poi ritenuto non sussistente nella fattispecie il meccanismo dell’abuso del diritto), fosse necessaria la proposizione da parte della contribuente dell’appello incidentale sul punto;

– non risultando in alcun modo dimostrata (e dovendosi anzi escludere, sulla scorta della motivazione di rigetto dell’appello) l’astratta compatibilità delle circostanze allegate dalle parti e ritualmente acquisite al giudizio con la tematica dell’abusiva concatenazione di negozi giuridici leciti finalizzati però all’indebito risparmio d’imposta da parte di C., resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del principio della rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado, dell’abuso del diritto come configurato dal diritto comunitario e dalla Corte di cassazione (sentenze n. 30055, 30056 e 30057 del 2008; 22258 del 2011; ord. n. 22716 del 2011);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento in favore di C.F.a.S. s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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