Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33932 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21874/2015 R.G. proposto da:

COMUNE DI MIRANDOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Marco Zanasi, Marcello Furitano e

Cecilia Furitano ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli

ultimi due in Roma, via Monte Zebio n. 37;

– ricorrente –

contro

C.A.M.A. Mirandola Società Agricola Cooperativa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Mario Gallini e Anna Martinelli Grossi, ed elettivamente domiciliati

presso il loro studio in Mirandola (MO), viale Gramsci n. 7/A;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 445/03/15 della Commissione tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 26/2/2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6/11/2019 dal

Consigliere Stefano Pepe;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della

Repubblica Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Marco Zanasi per il

ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Mirandola notificava alla contribuente due avvisi di accertamento ICI per omessa denuncia (rispettivamente per gli anni di imposta 2005 e 2006) di Euro 5.617,55 ciascuno e relativi a tre fabbricati accatastati in categoria D/8 e C/2.

2. Avverso i predetti avvisi la C.A.M.A. proponeva ricorso adducendo il carattere rurale degli immobili, peraltro accertato con le sentenze n. 6884 e 6885 del 2005 da questa Corte per le annualità 1999 e 2000 e, dunque, la non applicabilità agli stessi dell’imposta richiesta.

3. La CTR, con sentenza n. 445/03/15 depositata il 26.2.2015, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava l’appello proposto dall’ente territoriale riconoscendo alla contribuente l’esenzione richiesta.

4. Nei confronti della suddetta pronuncia il Comune di Mirandola propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

5. La C.A.M.A. Mirandola ha depositato controricorso con ricorso incidentale.

6. In prossimità dell’udienza il Comune di Mirandola ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione: del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 – bis, conv. in L. n. 133 del 1994; del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 – bis, conv. in L. n. 14 del 2009; del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), art. 5, comma 2 e art. 9.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto, diversamente dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto l’esenzione dal pagamento dell’ICI riconosciuta per gli immobili rurali in difetto dei relativi requisiti. In proposito il Comune di Mirandola rileva che i beni della resistente risultavano accatastati nella categoria D/8 e C/2 e, dunque, diversa da quelle per le quali era riconosciuta l’esenzione in esame, essendo all’uopo irrilevante la circostanza che nel 2007, a seguito di soppressione dei suddetti immobili con la costruzione di un nuovo fabbricato e della conseguente procedura DOCFA, quest’ultimo veniva classato in categoria D/10. Allo stesso modo, a parere della ricorrente, sarebbe irrilevante, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’attività agricola svolta in tali fabbricati, non potendo, poi, il riconoscimento della ruralità neanche conseguire dalla mera richiesta di rettifica del classamento avanzata dalla resistente nell’anno 2000.

2. Con il secondo motivo il Comune deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR richiamato a fondamento della propria pronuncia la propria precedente sentenza n. 70/19/2007 relativa alle stesse parti, alla stessa imposta per i medesimi beni ma riferita all’anno 2002; sentenza di cui assumeva il passaggio in giudicato. Sul punto il Comune osserva che la resistente non aveva invocato l’applicazione di alcun giudicato esterno e, comunque, la sentenza richiamata non era stata prodotta in giudizio, non era coperta da giudicato, atteneva ad annualità diversa e, diversamente da quanto indicato, disconosceva il carattere rurale degli immobili.

3. Con il terzo motivo il Comune di Mirandola deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c., essendo la sentenza richiamata dalla CTR non coperta dal giudicato e, comunque, non potendosi esso invocare per annualità di imposta diverse rispetto a quella oggetto di esame, essendo gli elementi costituitivi della fattispecie (esonero dal pagamento dell’ICI per ruralità dell’immobile) suscettibili di modificazione nel tempo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, ancora una volta il richiamo operato dalla CTR alla propria precedente pronuncia, in quanto quest’ultima, diversamente da quanto affermato dalla stessa CTR, aveva accolto le ragioni del Comune di Mirandola e, comunque, non era passata in giudicato.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ritiene la sentenza impugnata affetta dal vizio di omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine al mancato esame dei diversi giudizi intervenuti tra le parti afferenti diverse annualità della medesima imposta e che avevano visto il riconoscimento delle ragioni del ricorrente circa l’assenza del requisito di ruralità dei beni della resistente.

6. Con il sesto motivo il Comune di Mirandola deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della CTR circa l’accatastamento nelle categorie D/8 e C/2 degli immobili della resistente nell’annualità 2005 – 2006.

7. La C.A.M.A. ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

8. Con il primo motivo la resistente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2902 c.c., la sentenza emessa dalla CTR per omessa pronuncia circa l’eccezione di giudicato esterno, avendo questa Corte con le sentenze n. 6884 e 6885 del 2005 riconosciuto l’esenzione ICI per l’anno 1999 in favore della C.A.M.A. relativamente ai beni di cui al presente giudizio.

9. Con il secondo motivo la resistente solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2 bis e 2 ter, conv. L. n. 106 del 2011, del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, conv. L. n. 124 del 2013, nella parte in cui consentono l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ad immobili privi di tale classificazione con effetto retroattivo di cinque anni, per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto “analogo beneficio non sarebbe fruibile da chi, già titolare di fabbricati rurali classificati in categoria A/6 e D/10 volesse approfondire o incrementare la identica portata di esenzione per tutte le annualità di imposta legislativamente previste”.

10. Deve logicamente essere affrontata in via prioritaria la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.A.M.A..

La questione è manifestamente infondata.

E evidente che la questione così posta assimila la situazione di chi richiede l’attribuzione della suindicata categoria con quella di chi è titolare di beni che qià ne sono in possesso, da un lato, pone in raffronto situazioni diverse rispetto alle quali, quindi, è inconferente il parametro costituzionale indicato, dall’altro, non rende chiaro il motivo per il quale chi vede già riconosciuta la natura rurale di un bene dovrebbe fare ricorso ad una norma che attribuisce il relativo classamento.

11. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nel caso di specie è dato pacifico tra le parti, che a fronte del classamento degli immobili in categoria D/8 e C/2 per gli anni di imposta 2005 e 2006 oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, la ricorrente il 22.11.2000 ha inoltrato al Comune ricorrente istanza di “Rettifica di rendita e categoria catastale” con la quale chiedeva l’attribuzione della categoria castale D/10; categoria riconosciuta per l’anno 2007 a seguito di procedura DOCFA e oggetto di successiva ulteriore domanda ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis e 2 ter.

Ai fini del riconoscimento del carattere rurale di un immobile questa Corte, secondo orientamento costante (ex plurimis, Cass. n. 5769 del 2018) formatosi a seguito di Cass. sez. unite 21 agosto 2009, n. 18565, ha affermato che esso non può prescindere dalla classificazione catastale nelle relative categorie A/6 e D/10 e, qualora l’immobile non risulti in tal modo accatastato, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento del carattere rurale del bene, deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

Il principio così sancito da questa Corte ha trovato conferma nello jus superveniens costituito dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, convertito in L. n. 106 del 2011, il quale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ha conferito ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, quale convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. n. 159 del 2007, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Il successivo D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 2011 ha, quindi, previsto all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento oliginatio degli immobili ad uso abitativo”.

Infine, il D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 2013, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Questa Corte con riferimento al procedimento in esame ha, poi, affermato che non “può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, come convertito dalla L. n. 106 del 2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, dovendo all’uopo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porti ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione” (Cass. n. 26617 del 2017).

Da quanto sopra discende che a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite e, successivamente, in ragione del quadro normativo riportato, ai fini del riconoscimento della non assoggettabilità ad ICI di un immobile rurale è decisiva la classificazione catastale dello stesso. La CTR, nel riconoscere il carattere rurale agli immobili della resistente, non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, avendo completamente obliterato ogni valutazione circa la classificazione delle unità immobiliari per l’anno oggetto di accertamento, in categorie differenti da quelle A/6 e D/10.

Il non contestato mancato classamento per l’anno di imposta 2005 2006 degli immobili di cui è esame nelle suindicate categorie non può, infatti, essere superato, per come sostenuto dalla CTR, dalla mera circostanza che la C.A.M.A., potendo svolgere l’attività di impresa agricola, aveva dato prova di svolgere la stessa mediante gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento, nè dal fatto che tali immobili, così per come riportato nella sentenza impugnata erano stati “accorpati in un unico complesso D/10” a partire dall’anno 2007, anno evidentemente diverso da quello oggetto di accertamento. Allo stesso modo risulta irrilevante il richiamo ad una precedente sentenza emessa dalla medesima CTR e riferita agli stessi immobili e al medesimo tributo ma all’annualità 2002, stante la mutabilità anno per anno dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione riconosciuta in tema di ICI agli immobili rurali (Cass. n. 1300 del 2018). Nessun rilievo assume, poi, l’istanza di rettifica del classamento avanzata dalla resistente il 22.11.2000 volta ad ottenere la categoria D/10. Ritenere, infatti, sufficiente un’istanza rispetto alla quale non sarebbe neanche necessaria alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione a ciò preposta, contrasta con l’orientamento consolidato di questa Corte che fonda il riconoscimento dell’esenzione in esame sul dato formale del classamento dell’immobile nelle indicate categorie essendo, all’uopo, insufficiente anche la mera autocertificazione del contribuente ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis.

Infine, l’esenzione dal pagamento dell’imposta richiesta dal Comune di Mirandola non può discendere dall’istanza formulata dalla resistente ai sensi dell’art. 7 cit., inoltrata il 29.11.2011, in quanto il relativo procedimento, volto al riconoscimento del carattere rurale dell’immobile, presuppone, da un lato, il suo mancato accatastamento nelle rispettive categorie A/6 e D/10; accatastamento del quale il fabbricato della contribuente già godeva sin dal 2007 in esito alla procedura DOCFA e, comunque, l’avvenuta conclusione del procedimento conseguente alla domanda in tal modo proposta dal contribuente. Su tale ultimo aspetto questa Corte, con sentenza n. 10673 del 2019, emessa tra le medesime parti, ha affermato l’inefficacia dell’autocertificazione redatta dalla C.A.M.A. in ragione della mancata annotazione della variazione catastale richiesta.

12. Il ricorso incidentale non è fondato.

Questa Corte, con sentenza n. 28042 del 2009, ha affermato che “affinchè una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto”. In tema di ICI si è, poi, precisato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. (Cass. n. 1300 del 2018, n. 18923 del 2011), laddove “l’efficacia preclusiva del giudicato non si estende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067 del 2006; Cass. n. 25200 del 2009) ma copre soltanto le “qualificazioni giuridiche” o altri elementi che abbiano un valore condizionante per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie.

In ragione di quanto sopra, non può essere riconosciuta efficacia di giudicato esterno alle pronunce indicate dal resistente con le quali si è riconosciuta la natura rurale agli immobili oggetto del presente giudizio stante il loro carattere strumentale alle attività agricole, carattere che, per sua natura è suscettibile di modifica nel tempo con riferimento ai diversi periodi di imposta.

13. Il ricorso principale va dunque accolto e va rigettato il ricorso incidentale e l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

14. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Condanna la resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.900,00, oltre spese ed accessori come per legge.

Si da atto dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002. art. 13, a carico del ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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