Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3393 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3393 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24503-2016 proposto da:
STANCANIPIANO FRANCESCO, nella qualità di liquidatore della
S.R.L. W.VIERPLUS in liquidazione, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SALARIA n.292, presso lo studio dell’avvocato

1 RANCESCO BALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIANCARLO LA SCA] \, GIUSEPPE LA SCALA,
GIUSEPP1′, BALDI, e FRANCESCO BALDI;

– ricorrente contro
EQUITAIAA S1′,RVIZI 1)1 RISCOSSIONE S.P.A. P.I.13756881002,
in qualità di soggetto incorporante per fusione I;.QUITAI

N()RD

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA n.109, presso lo studio

Data pubblicazione: 12/02/2018

dell’avvocato BI 1G10 BERTOLONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTA FLORIO;

– controricorrente contro

intimato

avverso la sentenza n. 3625/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 03/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 24503 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

WATIUZPLUS SRL IN LIQUIDAZIONE ;

R.G.n. 24503/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 3/10/2016, la Corte d’appello di Milano ha respinto
il reclamo di Stancapiano Francesco, quale cessato liquidatore della srl
Waterplus in liquidazione, avverso la dichiarazione di fallimento della società,
ritenendo, per la parte che ancora rileva, che il GD aveva ben motivato il

abbreviazione dei termini di comparizione, tenuto conto del breve lasso di
tempo rispetto alla scadenza ex art.10 legge fall., né il reclamante aveva
indicato quali difese gli fossero state precluse.; ha respinto il secondo
motivo,col quale la parte aveva affermato che la mancata comparizione alla
seconda udienza sarebbe dipesa dall’incertezza della data, rilevando che il
difensore della ricorrentet aveva notificato il decreto in copia conforme sia pure
indicando la data del 6 anziché del 5 maggio, con evidente errore materiale che
la parte avrebbe potuto individuare.
Ricorre su un-motiyo lo Stancapiano.
,
tntc) con controricorso.
Si difende /l’I F

-LAYft31),-

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art.15 legge fall.,
vista l’abbreviazione dei termini, seguita da rinvio per la mancata comparizione
dell’istante, che faceva di per sé ritenere insussistente l’urgenza.
Il motivo è inammissibile.
Nella specie, il G.D., con provvedimento del 4 marzo 2016, fissava udienza di
comparizione del debitore e del creditore istante al 30/3/2016, disponendo
l’abbreviazione dei termini di cui all’art.15 legge fall, commi terzo e quarto,
posto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il
15/5/2015, ed era pertanto prossimo il compimento dell’anno di cui all’art.10
legge fall.
Il G.D. ha pertanto correttamente e congruamente motivato l’abbreviazione dei

decreto col quale aveva disposto la convocazione del debitore con

termini, ed a fronte di detta motivazione non assume alcun rilievo quel che è
avvenuto nei fatti, ovvero che, non comparsi né creditore istante né debitore
all’udienza del 30/3/2016, il GD ha rifissato udienza al 5/5/2016, sempre entro
il termine annuale.
In altre parole, può essere denunciato come vizio di nullità il mancato rispetto
dei termini ex art.15 legge fall. ove integrante un’effettiva violazione del diritto
di difesa (nisidi la pronuncia v14814/2016), così come può essere censurata

ma ove fatto valere un motivo plausibile, come nella specie, non può censurarsi
di per sé sola la fissazione dei termini operata dal G.D., ovvero il

quantum

dell’abbreviazione, a meno che non si faccia valere la compressione del diritto
di difesa.

Otkiv
;
Come infatti affermato nella pronuncia V2561 del 2014, nell’ambito

dell’istruttoria prefallimentare, allorquando si renda necessario disporre
l’abbreviazione dei termini a comparire ai sensi dell’art. 15, quinto comma,
legge fall., la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con
un bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa: e j
irxt12:2′

7-11a .C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza della corte
d’appello la quale, in presenza dell’impellente scadenza del termine di cui
all’art. 10 legge fall., ha escluso che il ritardo del creditore nell’assumere
l’iniziativa di fallimento si fosse tradotto in un’indebita compressione del diritto
di difesa del debitore, il quale, costituitosi alla prima udienza, si era
congruamente difeso nel merito, senza specificare quali facoltà gli fossero state
precluse dalla brevità del termine concessogli.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese,
cv-fik.
_
i tigli-i-date
2-6-00,00, di- cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

l’abbreviazione dei termini Ì ove mancante o addotta una ragione implausibile,

Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

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