Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3393 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.S. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCA INTESA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), nuova denominazione di

Intesa Bci Spa, gia’ Banca Intesa Spa, in persona del procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso l’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIRILLO EMANUELE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2685/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato BRIGUGLIO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 30.1.2001, l’avv. D.R. S., in proprio, conveniva in giudizio la Banca Intesa s.p.a.

chiedendo dichiararsi la nullita’ del mutuo intervenuto tra le parti in data 23.4.93, in quanto usurario, condannarsi la banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito e al risarcimento dei danni morali e di quello conseguente l’infedele esecuzione del mandato in ordine alla provvista e vendita di valuta estera.

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto delle domande e la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza 24 – 26/11/2002, il Tribunale di Monza -Sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, rigettava la domanda della banca ed escludeva la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c. Proponeva appello il D.R., con atto notificato il 12/1/2005, chiedendo l’accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Costituitosi il contraddittorio la Banca Intesa s.p.a. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15/10/2004, rigettava entrambi gli appelli.

Propone ricorso per cassazione, non articolato in motivi, l’Avv. D. R..

Resiste, con controricorso, la Banca Intesa s.p.a..

Il D.R. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Esse, come si diceva, non e’ articolato in specifici motivi, indicati in apposita epigrafe, ma essi non sono neppure esattamente individuabili dal contenuto dell’atto. La trattazione si svolge con frequenti riferimenti fattuali, evidentemente insuscettibili di valutazione in questa sede e con ampi riferimenti a censure della pronuncia di primo grado, che non possono esaminarsi in questa sede, referente esclusivo essendo la sentenza d’appello i generici richiami normativi non indicano specifiche violazioni di legge e non individuano con chiarezza gli errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di appello, ovvero, specificatamente, i fatti controversi rilevanti per la decisione, in ordine ai quali la motivazione della sentenza d’appello verrebbe considerata insufficiente e/o contraddittoria.

Non e’ data quindi possibilita’ di ricostruire l’iter logico, alla base delle argomentazioni proposte, mentre la ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del processo appare del tutto frammentaria e confusamente esposta in commistione ad asseriti profili di doglianza (e dunque il ricorso neppure risponde, o lo fa in maniera inadeguata ai principi di autosufficienza). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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