Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3393 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 26/09/2016, dep.08/02/2017),  n. 3393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.E.R., rappresentato e difeso dall’avv. Valentino Viali,

giusta delega e procura speciale in calce al ricorso che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la

p.e.c. valentino.viali-ordineavvocatiterni.it e il n. fax

0744/448555;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Questura di Terni, dom.ti ex lege c/o

Avvocatura Generale dello Stato;

– resistenti –

avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, del

5.11/12.11.2014, n. R.G. 387/14.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. R.E.R., cittadino marocchino, è entrato in Italia nel 2006 e, dopo aver contratto matrimonio con una cittadina italiana, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari in data 10 maggio 2012, con scadenza il 4 aprile 2017.

2. In data 25 novembre 2013, il ricorrente è stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e di 3.000,00 Euro di multa, con sentenza di patteggiamento, per il reato di detenzione illecita di circa 700 grammi di hashish.

3. In data 12 aprile 2014, la Questura di Terni ha emesso un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato a R.E.R., notificandogli in data 30 aprile 2014 anche il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e l’ordine di lasciare il territorio nel termine di sette giorni.

4. Il ricorrente ha proposto ricorso sia al Giudice di Pace di Terni, avverso il decreto di espulsione, sia al Tribunale di Terni per ottenere la revoca o l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Terni circa il permesso di soggiorno.

5. Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione ed il Tribunale, con decreto emesso il 30 luglio 2014, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno compensando le spese di giudizio. In particolare, quest’ultimo ha richiamato il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5 evidenziando come la condotta posta in essere da R.E.R. – che integra una delle ipotesi di legge di cui all’art. 4, comma 3 – legittimasse la revoca del permesso di soggiorno a norma dell’art. 5, comma 5.

6. Avverso tale decreto, il ricorrente ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Perugia, la quale in data 5 novembre 2014, ha rigettato il ricorso confermando quanto rilevato dal giudice di primo grado.

7. Ricorre per cassazione R.E.R. deducendo: a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4, 5 e 13; b) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28, 29 e 30 in relazione agli artt. 2 e 29 Cost. e violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2, 5, 20 e 23.

8. Non svolge difesa la parte intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. Il ricorso è inammissibile in quanto è volto ad un riesame di circostanze che nel merito sono già state valutate dalla Corte d’Appello di Perugia. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione effettuata dal Tribunale di Terni circa la pericolosità sociale del soggetto in riferimento al reato commesso e la probabilità della sua reiterazione ed ha anche evidenziato alcuni elementi, quali la precedente posizione illegale sul territorio nazionale e l’inserimento del soggetto in un contesto criminale, che contribuiscono a delinearne la personalità e legittimano la revoca del permesso di soggiorno sulla base di un bilanciamento tra interesse alla tutela dell’ordine pubblico ed interesse all’unità familiare.

10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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