Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3393 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24205-2020 proposto da:
GENIAL RE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASI FLAVIO,
MARIANI MONICA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO (OMISSIS);
– intimata –
avverso il provvedimento della AGENZIA DELLE ENTRATE di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.La soc. Genial Re srl proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria reso dall’Agenzia delle Entrate, con ricorso, D.L. n. 219 del 2018, ex art. 6, comma 12, davanti a questa Corte presso la quale pendeva il giudizio avente ad oggetto l’atto di intimazione con il quale l’Agenzia delle Entrate in esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano rideterminava l’imponibile e le relative imposte a carico della contribuente.
2 Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia nell’impugnato provvedimento di diniego, l’atto di intimazione di pagamento, oggetto del giudizio pendente in Cassazione, rivestiva i caratteri sostanziali dell’atto impositivo.
3 L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1 Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso
1.2 La controversia avente ad oggetto l’impugnazione in Cassazione della sentenza nr 559/11/2018 del 12.2.2018 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dal contribuente e confermato l’avviso di liquidazione per il quale il contribuente aveva avanzato istanza, disattesa dall’Amministrazione, di definizione agevolata ex D.L. n. 119 del 20181, è stata definita con ordinanza della Suprema Corte n. 34139/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Genia RE srl.
1.3 Tale circostanza sopravvenuta non rende improcedibile la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria che è stata presentata in data 28/5/2019 quando il giudizio davanti alla Corte di Cassazione era ancora pendente.
1.4 All’esito del giudizio per Cassazione, il contribuente ha anche un concreto interesse alla coltivazione del ricorso avverso il provvedimento di diniego della richiesta di definizione agevolata.
2 Venendo al merito, il ricorso è infondato.
2.1 Il D.L. n. 119 del 2018, art. 10, comma 1, del prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
2.2 Nel caso in esame, l’oggetto della controversia è l’impugnazione di intimazione di pagamento riferito al prodromico avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2008, oggetto di impugnazione da parte del contribuente il cui procedimento si era concluso con sentenza nr. 11129/26/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, non impugnata e, quindi passata in giudicato, che aveva annullato l’atto impositivo disponendo che il reddito imponibile dovesse essere rideterminato tassando solamente i canoni derivanti da immobili non sottoposti a sequestro penale.
2.3 La successiva intimazione di pagamento si riferisce, quindi, ad importi dovuti a titolo definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP che ha confermato l’avviso di accertamento limitatamente alla ripresa fiscale avente ad oggetto i canoni di locazione degli immobili non sottoposti a sequestro.
2.4 Tale intimazione di pagamento non può ritenersi atto impositivo in quanto seguito ad una controversia avente ad oggetto avviso di accertamento definitosi con sentenza definitiva della CTP di accoglimento parziale del ricorso della contribuente.
2.5 In sostanza l’attività dell’Amministrazione Finanziaria si è limitata alla mera liquidazione del tributo, già giudizialmente accertato nei suoi presupposti e base imponibile, senza alcuna autonomia e discrezionalità (cfr.tra le altre Cass. n. 28064/ 2018 e 7099/2019).
3 Il ricorso va, quindi, rigettato
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022