Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33925 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12071-2015 proposto da:

ROMANO PALACE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO

GIUSEPPE CARUSO con studio in CATANIA VIA MONFALCONE 22, ex art.

135, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO MARIA ROBERTO BICCHERI,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 3376-2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 30/10/2014;

udita a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2 19 dal Consigliere, Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Romano Palace s.p.a. impugna l’avviso accertamento ICI dell’anno 2005 (per il periodo dal 1.4.2005 al 31.12.2005), deducendo la inesistenza della notifica, la carenza legittimazione passiva, la prescrizione, la carenza motivazione, e l’eccessività sanzioni. Il giudice di primo grado rigetta il ricorso osservando che gli eventuali vizi di notifica sono sanati e che, come dimostrato in atti, dal 21.3.2005 la società ha acquistato la proprietà superficiaria dell’immobile (costruito su terreno del Comune). La società propone appello e la CTR, osservando che dal 21.3.2005 il Comune non è più proprietario in ragione dell’acquisto da parte della società Biosan World Corporation (che poi conferisce il ramo d’azienda alla Romano Palace), con sentenza del 30.10.2014 annulla l’avviso per il periodo dal 1 gennaio al 20 marzo 2005.

2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a quattro motivi. Si costituisce il Comune con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di punto decisivo, nonchè la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 18 e la violazione del principio del contraddittorio. La società deduce che la CTR non si è pronunziata sulla questione, da lei sollevata sin dal primo grado, della soggettività passiva, in quanto il terreno in questione non è terreno demaniale, ma del patrimonio indisponibile. Nella prospettazione della parte, il pagamento dell’ICI spetta al concessionario solo se si tratta di terreno demaniale, mentre se il privato è concessionario di una bene del patrimonio indisponibile il pagamento dell’imposta spetta all’ente proprietario.

Il motivo è infondato. Il punto evidenziato dalla ricorrente non è affatto decisivo, e la questione proposta non è pertinente, perchè l’ICI è stata imposta sulla base del (nelle more acquisto) diritto superficiario e non perchè la società è concessionaria di terreno demaniale o del patrimonio indisponibile.

4. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e la motivazione apparente, in quanto la CTR ha annullato l’atto limitatamente ad un periodo (dal 1 gennaio al 20 marzo 2005) per il quale non era chiesto tributo e di conseguenza la motivazione a sostegno della sentenza è illogica.

Il motivo è inammissibile.

In effetti il dispositivo della sentenza di secondo grado contiene una statuizione non richiesta ed inutile, che deve considerarsi tamquam non esset, perchè l’avviso di accertamento era sin dall’origine emesso per un periodo di tempo diverso e cioè dall’aprile 2005 al dicembre 2005. Tuttavia, come correttamente evidenza il Comune controricorrente, la parte non ha interesse ad impugnare questo punto specifico perchè non è soccombente, non essendovi mai stata contesa sulla non debenza del tributo per il primo trimestre del 2005. La parte ha invece interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui limitando “l’annullamento” dell’avviso al trimestre gennaio – marzo 2005, conferma implicitamente la legittimità della pretesa tributaria per la restante parte dell’anno, così come ritenuto dal primo giudice. Con riferimento a questa statuizione la motivazione non è apparente, perchè esplicita chiaramente la ragione per cui si è ritenuta legittima la imposizione e cioè l’avvenuto acquisto del diritto di superficie.

5. – Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la “violazione” del contratto stipulato in data 21.3.2001.

La parte espone che nel 2001 la società e il Comune avevano stipulato un atto di concessione in locazione del terreno, per 30 anni, senza costituire diritto di superficie, con obbligo di restituzione. La sentenza impugnata secondo la contribuente nulla dice sull’obbligo di restituzione e ha equidi errato il giudice d’appello a ritenere che il concessionario abbia ricevuto un diritto reale, giungendo a conclusioni totalmente sganciate dai dati reali risultanti nel contratto del 2001.

Il motivo è infondato. Vale qui quanto si è già detto nell’esame del primo motivo. La CTR ha chiarito che la convenzione stipulata nel 2001 non è decisiva perchè nel 2005 è stato stipulato altro atto, mediante il quale è stato acquistato il diritto reale sul bene. Il titolare del diritto di superficie è soggetto passivo ICI e una volta che è stato accertato in via di fatto che la società è titolare di questo diritto acquistato successivamente al 2001- l’obbligo di restituzione contenuto nel contratto del 2001 non ha rilevanza nella presente questione.

6. – Con il quarto motivo la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11; lamenta il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, che sarebbe inesistente, in quanto notificato da un presunto “agente notificatore” senza chiarire se si tratta di ufficiale giudiziario o di messo notificatore.

Il motivo è inammissibile.

La parte non dice nel ricorso, in violazione del principio di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., se la questione è stata motivo di appello. La sentenza impugnata nulla statuisce al riguardo, ma nella parte in fatto si espone che il giudice di primo grado ha esaminato la questione e ha ritenuto trattarsi di una causa di nullità sanata ex art. 156 c.p.c. Non risultando che questo punto sia stato appellato, la questione non può riproporsi in questa sede.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA