Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33923 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 692-2015 proposto da:

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona de Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO CARLEO, che rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO SACCHETTO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. Denza 15,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO TRAVERSO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza e. 643/2014 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 14/25/2014;

udita la relazione della causa svolta la pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PARENTI per delega dell’Avvocato

SACCHETTO che si riporta ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.P. ha impugnato gli avvisi accertamento ICI relativi agli anni dal 2005 al 2009. Deduce che è stato illegittimamente sottoposto a ICI un terreno mq 4.980, che è pertinenza della casa di abitazione, come risulta dal tipo mappale. Il ricorso della contribuente è accolto in primo grado e l’appello del Comune di Alessandria è rigettato dalla CTR del Piemonte con sentenza del 14 maggio 2014.

2. – Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il Comune di Alessandria affidandosi a quattro motivi. Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per carenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c, comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 188 disp. att. c.p.c.. Secondo il Comune la sentenza della CTR è nulla in quanto difetta del necessario corredo motivazionale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; la CTR avrebbe reso una mera motivazione apparente limitandosi a confermare quanto stabilito dal giudice di prime cure. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame su un fatto decisivo, e cioè la concreta natura pertinenziale dell’aera in questione. Il Comune deduce di avere sempre contestato la sussistenza dei presupposti che condizionano il giudizio positivo sulla pertinenzialità e segnatamente che non è stato accertato se in concreto lo stato dei luoghi consentisse di ritenere il vincolo pertinenziale e che, in ogni caso, non è stato accertato se negli anni di imposta per cui è causa la contribuente avesse evidenziato il vincolo pertinenziale nella denuncia ICI. Quest’ultimo argomento è ripreso nel terzo motivo di ricorso, lamentandosi ulteriormente l’omesso esame di fatto decisivo e cioè la contestazione da parte del Comune di Alessandria sul fatto che il vincolo pertinenziale fosse stato indicato nella dichiarazione ICI. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 1 lett. a) e dell’art. 817 c.c.. Il Comune lamenta che la natura pertinenziale del terreno non è stata accertata nella sua concreta effettività.

La controricorrente deduce che il Comune con le sue censure sollecita una inammissibile revisione del giudizio in fatto reso dal giudice del merito.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso.

La CTR del Piemonte non ha esaminato l’eccezione del Comune sulla omessa dichiarazione ai fini ICI del terreno de quo come pertinenza, limitandosi ad affermare “conferma quanto ha stabilito il giudice di prime cure in quanto il terreno che circonda il fabbricato deve considerarsi pertinenza risultante dall’esame degli elementi agli atti e che il mappale in questione possa essere considerato pertinenza del mappale 261”. In questa sede il Comune ripropone la questione, e ribadisce che non risulta che la contribuente abbia offerto prova di avere denunciato il terreno di cui si tratta come pertinenze nella dichiarazione resa ai fini ICI. La questione è rilevante e decisiva: non si tratta di operare la revisione del giudizio in fatto, bensì di applicare il principio già più volte enunciato da questa Corte e a cui il Collegio intende dare continuità secondo il quale “al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità” (si veda Cass. n. 19181/2019; Cass. n. 27573/2018; v. anche Cass. 13017/2012; Cass. 19639/2009)

Il giudice d’appello non si è attenuto a questo principio, soffermandosi su un irrilevante esame del mappale e trascurando l’unico dato effettivamente rilevante e cioè che la contribuente, nel contestare la assoggettabilità ad imposta dell’area di sua proprietà in quanto pertinenza, avrebbe dovuto assolvere all’onere di provare il fondamento della propria pretesa, dimostrando di avere denunciato il terreno de quo come pertinenza dell’abitazione.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza della contribuente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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