Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33921 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 23674-2015 proposto da:

“ANCONA ENTRATE SRL” in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EDILSAN SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI l1,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che lo rappresenta

e difende unitarer e al l’avvocato GIANCARLA BRANDA giusta delega a

marsine;

– controricorrente –

avverso la sentenza 19/2014 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 21/21/2014;

udita relazione della causa svolga nella pubblica udienza del

06/1/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI

GIACALONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCCHETTI che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE GIROLAMO per delega

dell’Avvocato ESCALAR che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Ancona Entrate srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 19/3/14 del 21 gennaio 2014, con la quale la commissione tributaria regionale delle Marche, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento Ici 2004/2007 notificati alla Edilsan srl; ciò perchè essi recavano una duplice imposizione su taluni mappali in proprietà di quest’ultima, come evincibile dalla dichiarazione presentata dalla società contribuente il 16 luglio 1999, non contraddetta da Ancona Entrate Srl.

Resiste con controricorso la Edilsan srl.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del grado di appello. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che era inesistente agli atti di causa la prova della notificazione degli atti di appello (poi riuniti) ad essa Ancona Entrate srl (difatti mai eseguita, tanto che la stessa non aveva potuto partecipare al giudizio), con conseguente inammissibilità dell’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, analoga violazione sotto il profilo specifico dell’omesso rilievo dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce subordinatamente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “omesso esame” circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla inidoneità della dichiarazione Ici del 16 luglio 1999 a fungere da rettifica della base imponibile, come anche già ritenuto da varie ordinanze di questa corte di legittimità, intercorse tra le parti in relazione ad altre annualità di imposta.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta in via ulteriormente subordinata – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 11, in ordine al presupposto legale indispensabile della dichiarazione Ici, costituito dalla presenza di “modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”.

p. 3. E’ fondata la preliminare ed assorbente eccezione di tardività del ricorso per cassazione, così come opposta in controricorso da Edilsan srl.

Il ricorso per cassazione è stato infatti notificato da Ancona Entrate srl il 28 settembre 2015, a fronte di sentenza CTR (non notificata) pubblicata il 21 gennaio 2014; dunque, ben oltre il termine decadenziale “lungo” di impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1.

Al fine di prevenire ogni contestazione di tardività, la società ricorrente ha dichiarato di non essere stata a conoscenza della interposizione di appello, notificatole dalla società contribuente, avverso la sentenza di primo grado, tanto da avere appreso dell’emanazione della sentenza di secondo grado “solamente in data 30 giugno 2015” (ric. pag. 2).

Il ricorso per cassazione così tardivamente proposto non può cionondimeno trovare ragione di ammissibilità nell’art. 327 cit., comma 2, secondo cui il termine di decadenza previsto dal comma 1 “non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292”.

Si è infatti osservato – esattamente in termini con la presente fattispecie – che: “il proposto ricorso per Cassazione è inammissibile perchè notificato ben oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza che sia nella specie invocabile il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 2, posto che, secondo la citata disposizione, ai fini dell’eccezionale superamento del termine annuale di impugnazione è necessario che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza alcuna del processo a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione, ovvero per nullità della notificazione di uno degli atti indicati dall’art. 292 c.p.c., mentre nella specie il ricorrente lamenta la nullità della notifica dell’atto d’appello, non dell’atto introduttivo del processo in primo grado, sicuramente noto al contribuente, essendo quest’ultimo ricorrente in primo grado e non potendo pertanto certamente ignorare la pendenza del processo. A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con specifico riferimento al processo tributario, ha affermato, per l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, la necessità di un difetto assoluto di conoscenza del processo, escludendo che a tal fine sia sufficiente, ad esempio, l’omessa comunicazione della data dell’udienza di discussione quando la parte sia in ogni caso a conoscenza dell’esistenza del processo, essendogli nota la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado, che le sia stato notificato o addirittura sia stato, come nella specie, proposto dalla parte medesima, (v. tra le altre Cass. n. 6563 del 1981, n. 2303 del 1994, n. 9897 del 2001). Il collegio ritiene di dover dare senz’altro continuità all’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, posto che il cit. art. 327 c.p.c. pone al comma 1 una regola generale, espressione del principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone che le controversie non possano rimanere sub iudice indefinitamente, dovendo perciò prevedersi la possibilità di formazione del giudicato entro un lasso di tempo ragionevole, mentre il medesimo articolo, comma 2, esprime un’eccezione che, come tale, va rigorosamente interpretata, dovendo perciò escludersi che, oltre il chiaro dato letterale, alla citazione possa essere assimilato l’atto d’appello (…)” (Cass. n. 11808/06).

Questo indirizzo – basato sul contemperamento di opposte esigenze – rimarca condivisibilmente, a tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, il valore del giudicato e delle regole processuali preposte alla sua formazione (valore riconosciuto, sebbene nel diverso ambito degli istituti rilevanti per il diritto unionale, anche dalla Corte di Giustizia: sent. Olimpiclub 3.9.09, p. 22 con ulteriori richiami); senza, con ciò, menomare il diritto della parte al giusto processo, attesa la sicura conoscenza che di esso questa consegue per il solo fatto di avervi partecipato in grado precedente.

Tutto questo comporta, nel caso di specie, l’effettiva tardività del ricorso per cassazione; è infatti pacifico che Ancona Entrate srl fosse a conoscenza dell’introduzione in primo grado dei procedimenti di opposizione agli avvisi di accertamento poi riuniti, avendo essa preso parte ai medesimi (nei quali risultò vittoriosa), restando contumace soltanto in sede di gravame.

Viene pertanto meno il requisito fondamentale di (eccezionale) ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, cit., appunto costituito dalla mancata “conoscenza del processo”, come sopra intesa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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