Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3392 del 22/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3392 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 21946-2011 proposto da:
MANNA

LUIGI

MNNLGU28A22D304H,

domiciliato in RO
studio

elettivamente

VIALE G MAZZINI 73, presso lo
ARNALDO

dell’avmocato
i

rappresentato e difeso da

DEL

VECCHIO,

/avvocati) EMILIO LUIGI DI

CIANNI, LUIGI MANNA;
– ricorrente –

2016
contro

9
DODARO LUIGI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 22/02/2016

di CATANZARO, depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO
ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luigi Dodaro con atto 12.01.2001 convenne davanti al
Tribunale di Cosenza Luigi Manna, per ottenere la risoluzione
per impossibilità sopravvenuta di un preliminare di vendita

immobiliare (da lui sottoscritto, unitamente al coniuge
Antonella Bitonte) e la declaratoria di nullità, in quanto
vessatoria, della clausola relativa al trattenimento della somma
di lire 120 milioni versata al Manna (promittente venditore) a
titolo di anticipo sul prezzo di acquisto, somma di cui domandò
la restituzione. A sostegno della domanda l’attore precisò che
l’impossibilità di concludere l’acquisto era stata determinata
dalla separazione personale con la moglie.
Il convenuto, costituitosi nel giudizio, si oppose alla
domanda e in via riconvenzionale domandò il risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento dell’altra parte,
quantificandoli in lire 170 milioni. Domandò altresì la condanna
al pagamento di due cambiali scadute per l’importo complessivo
di lire 20 milioni.
Con memoria depositata ex art. 183 quinto coma cpc
l’attore domandò altresì l’equa riduzione della penale ai sensi
dell’art. 1384 cc.
Il Tribunale di Cosenza dichiarò inammissibile per
tardività la domanda proposta ai sensi dell’art. 1384 c.c e
respinse le altre, nonché la riconvenzionale compensando le
spese.
3

La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza 9-23.2.2011
accolse parzialmente l’impugnazione del Dodaro e, in
applicazione dell’art. 1384 cc, ridusse l’importo della penale
del 50%, condannando il Manna a restituire la differenza pari a
30.987,41 (pari a lire 60.000.000). Dichiarò inammissibile

l’appello incidentale del Manna e compensò le spese di entrambi
i gradi di giudizio.
Rilevò la Corte d’Appello, per quanto ancora interessa in
questa sede:
– che la penale pattuita in lire 120.000.000 rappresentava
più della metà del prezzo (200.000.000) e pertanto, valutata
l’ubicazione e le caratteristiche dell’immobile, nonché le
ragioni dell’inadempimento, si giustificava una riduzione a lire
60.000.000, pari a C. 40.977,41 oltre interessi;
che l’appello incidentale non conteneva nessuna
specifica censura alla decisione nella parte in cui aveva

46/

respinto la domanda di pagamento di lire 20.000.000 pari
all’importo delle due cambiali da lire 10.000.000 ciascuna
(scadute di cui al’art. 2 lett. c del preliminare).
Avverso tale sentenza il Manna ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo due motivi.
Il Dodaro non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte

d’Appello l’erronea valutazione del prezzo pattuito, pari a lire
4

e.

291 milioni e non già lire 200 milioni, come si evince dal
contratto e dalla documentazione relativa. Osserva poi che il
Dodaro versò solo la somma di lire 60 milioni, in quanto la
restante parte dell’anticipo fu versata dalla moglie che però

non ha avanzato alcuna pretesa restitutoria. Ritiene quindi
ingiusta la condanna a restituire l’intera somma versata a
titolo di anticipo sul prezzo della vendita.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ai
sensi dell’art. 366 n. 4 e 6 cpc.
Secondo un generale principio, più volte affermato da
questa Corte, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per
cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta
menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è
consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia
valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare
la pronuncia (cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 1370 del
21/01/2013 Rv. 624977; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Rv. 627268; Sez. l, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 Rv.
628248).
Nel caso di specie, però, il mancato richiamo ad uno o più
casi di cui all’art. 360 cpc unitamente alla mancanza, nel corpo
del motivo, di elementi che possano comunque consentire di
individuare l’inquadramento della censura in una delle ipotesi
previste dalla suddetta norma, lascia completamente incerta la
natura della doglianza prospettata: non è dato infatti
5

comprendere se il ricorrente abbia inteso censurare una
violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui
all’art. 360 n. 3 cpc (l’art. 1498 cc in tema di obbligo di
pagamento del prezzo, oppure gli articoli 1382 e ss in tema di

clausola penale) oppure ancora il vizio di motivazione di cui
all’art. 360 n. 5 cpc o, cumulativamente, tutte e due le
ipotesi.
Se anche – con una enorme forzatura nell’interpretazione
del motivo – si volesse intendere sollevata una critica relativa
al vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, si
tratterebbe pur sempre di censura inammissibile per difetto di
specificità (art. 366 n. 6 cpc) perché, criticando
l’individuazione del prezzo pattuito per la vendita della villa,
avrebbe dovuto allegare il contratto o, comunque, riportare
testualmente il contenuto della clausola relativa al prezzo e
dei documenti da cui si ricavavano gli importi delle ulteriori
voci aggiuntive, e non limitarsi a commentarne il contenuto con
riferimenti a isolati passaggi della complessa pattuizione.
Quanto alla dichiarazione che la moglie del Dodaro,
Antonella Bitonto, avrebbe reso davanti al notaio incaricato
della stipula va osservato che né dal ricorso né dall’indice in
calce allo stesso risulta alcun cenno circa l’avvenuta
produzione in giudizio del verbale notarile che conterrebbe una
siffatta dichiarazione: la censura si rivela sotto tale profilo
ancora una volta inammissibile (v. Sez. 5, Sentenza n. 26174 del
6

12/12/2014 Rv. 633667; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011
Rv. 616097; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012 Rv.
622130).
2

Con

il secondo motivo il ricorrente rileva che il

penale,

giudice di secondo grado, riguardo alla riduzione della clausola
“..non avrebbe dovuto compiere una valutazione secondo

equità e comunque una valutazione apodittica,
valutazione del prezzo della villa

errando nella

che è di lire 291 e non di

lire 200 milioni…”.
Richiama nuovamente la dichiarazione della Bitonti sulla
contribuzione al pagamento delle somme e ribadisce il danno
subito dal comportamento del Dodaro.
Contesta inoltre la decisione relativa al mancato
pagamento delle due cambiali scadute. Riporta il contenuto
dell’interrogatorio formale da lui reso in ordine al mancato
pagamento dei titoli e critica la pronuncia di inammissibilità
dell’appello incidentale, rilevando che tale impugnazione
conteneva anche la richiesta di pagamento dell’importo delle due
cambiali scadute. Ancora, si duole del mancato accoglimento
della richiesta, avanzata con appello incidentale, di danni per
vecchie lire 171.000.000.
Questa censura – che pare sollevare unicamente un vizio di
motivazione è invece in parte infondata e in parte
inammissibile.
Premesso che sulle dichiarazioni della Bitonto già si è
7

11.•11•111.1~…1.

detto nella trattazione del precedente motivo, è opportuno
ricordare che l’apprezzamento in ordine all’eccessività
dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti
contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo

nell’adempimento, nonché alla misura della riduzione equitativa
dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di
legittimità, se correttamente basato sulla valutazione
dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo
all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle
prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale,
indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con
l’entità del danno subito (v. tra le varie,Sez. 2, n. 7528 del
23/05/2002 Rv. 554652),
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha congruamente
motivato sulla riduzione ad equità della penale pattuita,
rilevando una evidente sproporzione della stessa rispetto al
prezzo di vendita tenuto in considerazione dalla Corte, ossia
200 milioni di lire, mentre la censura parte da un presupposto
rivelatosi indimostrato, cioè il maggiore ammontare del prezzo.
Di qui l’infondatezza del motivo. La censura sotto tale profilo
si rivela perciò infondata.
La critica sul mancato accoglimento della domanda di
pagamento dell’importo delle cambiali scadute è invece
inammissibile per difetto di specificità.
8

..1•• • MI.

La

Corte

d’Appello

(v.

pag.

13)

ha

INP

motivato

l’inammissibilità dell’appello incidentale rilevando la mancata
proposizione di specifiche censure alla sentenza impugnata nella
parte in cui aveva rigettato la domanda di pagamento

dell’importo delle due cambiali scadute.
A questo punto, sarebbe stato specifico onere del Manna
dedurre, col ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 342
cpc e l’omessa motivazione dimostrando di avere articolato
specifici motivi di appello incidentale contro la sentenza del
Tribunale, ma non lo ha fatto, essendosi limitato a richiamare
le sole richieste conclusive dell’impugnazione incidentale (v.
pag. 16 ricorso). L’errore in cui mostra di incorrere il
ricorrente è palese e sta nella confusione tra conclusioni e
specificità dei motivi a sostegno delle stesse.
Infine, sulla richiesta di pagamento della somma a titolo
di danni nella misura di lire 171.000.000 (o di 170.000.000,
neppure si capisce con chiarezza dal ricorso), la sentenza non
si pronuncia, ma il ricorso avrebbe dovuto quanto meno contenere
univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla
relativa omissione (tra le varie, v. Sez. U, Sentenza n. 17931
del 24/07/2013 Rv. 627268): invece il ricorrente si limita a
segnalare l’erroneità e ingiustizia della decisione anche per il
rigetto dell’appello incidentale

“con il quale si chiedeva il

pagamento …..di lire 170.000.000 (pari a C.
al risarcimento dei danni”,

87.797,67) relativi

ma non aggiunge altro. La censura,
9

ancora una volta, non coglie nel segno.
La mancanza di attività difensiva del Dodaro esonera la
Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 12.1.2016.

la Corte rigetta il ricorso.

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