Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3392 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3392 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12782-2012 proposto da:
LUONGO REGINA LNGRGN40M42F839F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALDOSSOLA 100, presso lo studio
dell’avvocato PETTORINO MARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CELEBRIN PRIMO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Dittore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– controdcorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2014

avverso la sentenza n. 174/28/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/05/2011,
depositata 1’01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 12782 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del Territorio -appello proposto
contro la sentenza n.257-05-2009 della CTP di Napoli che aveva già respinto il
ricorso di Luongo Regina- ed ha così confermato l’avviso di accertamento per
rettifica del classamento di una unità immobiliare sita in Forio (Napoli) e destinato ad
uso commerciale, in variazione della proposta fatta dalla parte contribuente a mezzo
della procedura DOCFA a seguito dell’effettuazione di lavori di accorpamento di
altre superfici utili, frazionamento di quelle presistenti e mutamento di destinazione:
a fronte della proposta del seguente classamento: cat.C/1; c1.2; cons.22 mq (rendita
942,02) l’Agenzia aveva accertato il classamento nei termini che seguono: cat. C/1;
c1.8 cons.32 (rendita E 2.313,73).
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo di doversi adeguare al principio
di diritto enunciato da Cass. n.2313/2010 (secondo cui il provvedimento trova
“sufficiente motivazione nell’indicazione da parte dell’Ufficio degli elementi tecnici
relativi alla categoria ed alla classe conseguentemente assegnata”), principio per
effetto del quale sarebbe stato poi rimesso alla fase contenziosa la verifica della
effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza del classamento
determinato dal’Ufficio. La Commissione aggiungeva che “tale verifica deve dirsi
avvenuta, avendo l’Agenzia fatto riferimento alle caratteristiche sopra riportate
dell’immobile de quo, che appaiono giustificare il classamento operato”.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia del territorio si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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Osserva:

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione e

falsa

applicazione della legge n.1159/1949; dell’art.3 comma 58 della legge n.662/1996;
del’art.1 comma 335 della legge n.331/2004, oltre che alla contraddittoria
motivazione) e con il secondo motivo di censura (improntato alla violazione e falsa
applicazione dell’art.2697 cod civ oltre che all’insufficiente motivazione) la parte

non necessario il previo sopralluogo, in assenza di variazioni edilizie, e ciò pur
avendo la stessa Agenzia rappresentato che la procedura DOCFA muoveva da opere
di frazionamento-fusione-cambio di destinazione, necessariamente implicanti
variazioni edilizie; e del fatto che —una volta affermata la sufficienza della
motivazione del provvedimento di classamento- il giudicante abbia giustificato
l’operato dell’Agenzia con argomento criptico ed insufficiente, senza indicare quali
fossero le prove addotte dall’Agenzia a sostengo della correttezza del classamento
accertato.
Il primo motivo di impugnazione è da considerarsi infondato.
Anche di recente (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19949 del 14/11/2012) la Suprema
Corte ha ritenuto che il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento
consegua a una denuncia di variazione catastale presentata dallo stesso contribuente
(come è avvenuto nella specie di causa), atteso che le esigenze sottese al sopralluogo
e al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da
specifiche variazioni dell’immobile. Non si rende perciò necessario tornare funditus
sulle ragioni che sottostanno ad un tale consolidato orientamento.
E’ da ritenersi fondato, invece. Il secondo motivo di impugnazione.
Premesso infatti che nella specie di causa non viene già in rilievo la questione della
adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita
(che può ritenersi correttamente esplicitata, nei limiti in cui il contribuente non se ne
dolga, anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio
tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di
elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati

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ricorrente si duole —rispettivamente- del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto

nella propria dichiarazione, di intendere il “petitum provevdimentale”, sì da essere in
condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie: in termini si veda
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006; più di recente, in termini analoghi,
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012), ciò che conta evidenziare è che
l’indirizzo costantemente espresso da questa Corte, in riferimento alle controversie

contraddittorio giurisdizionale con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi
della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto, salva comunque la facoltà
del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della
pretesa stessa avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del
classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa
zona censuaria in cui è collocato l’immobile. In termini si vedano, per quanto il
principio non sia esplicitato nelle massime, Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14379 del 30/06/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4507 del
2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 333 del 11/01/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n.
12068 del 01/07/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5717 del 05/05/2000; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4085 del 03/04/1992.
Sarebbe perciò spettato al giudice del merito, in sede di valutazione della fondatezza
del provvedimento di accertamento impugnato, soffermarsi a verificare se la
categoria e la classe attribuite all’immobile -con consequenziale innalzamento della
rendita- risultino adeguatamente sostenute dai dati, indicati nella motivazione
dell’atto, della cui sussistenza l’Ufficio abbia dato prova in giudizio, nel
contraddittorio con il contribuente.
A questo proposito però il giudicante ha argomentato in maniera del tutto
insoddisfacente e sostanzialmente apodittica, essendosi limitato a rilevare che
l’Agenzia aveva “fatto riferimento alle caratteristiche sopra riportate dell’immobile”,
senza che si possa intendere quali siano dette “caratteristiche” (in realtà non riportate
in nessun passaggio della sentenza, nella quale sono riferiti i puri e semplici dati

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similari a quella qui in considerazione, attribuisce all’Ufficio l’onere di provare nel

catastali dell’immobile) e senza che si possa intendere la ragione per la quale le
anzidette caratteristiche giustifichino la classificazione determinata officiosamente.
Non resta che concludere che il vizio di insufficiente motivazione lamentato dalla
parte ricorrente giustifica la cassazione della pronuncia del giudice di appello, con la
conseguente necessità di restituire la causa al medesimo giudice, in funzione di

effettivamente versate in atti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 maggio 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria

giudice del rinvio, affinchè riesamini la materia alla luce delle fonti di prova

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