Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3392 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 28/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.A. elett. dom.to in Roma, Via G. Ferrari, n.

11, nello studio dell’Avv. Massimo Tirone; rappresentato e difeso

dall’Avv. MENSITIERI Renato, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 34/39/04, depositata in data 3.11.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11.1.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito l’Avv. Gemma Scalia, munita di delega, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1.1. – All’esito di giudizio inerente al diniego di rimborso di somme relative a trattenute a titolo di IRPEF, conclusosi con sentenza definitiva che accertava la natura risarcitoria dell’indennità supplementare liquidata a seguito di ingiustificato licenziamento, D.M.A. adiva la Commissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo l’attribuzione di somme, sulla base del titolo principale già riconosciutogli, in merito ad interessi semplici, anatocistici e a rivalutazione monetaria.

1.2. Avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva riconosciuto il diritto a un rimborso suppletivo di L. 1.053.505, il D. interponeva appello, insistendo per il riconoscimento di una somma aggiuntiva di L. 33.442.868.

1.3 – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la decisione meglio indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, rilevando come “esaminati a fondo i termini della vertenza”, non fosse stato possibile “individuare l’atto che, a suo tempo, abbia dato origine alla controversia in questione”.

1.4 Ha proposto ricorso per cassazione il D., affidato a due motivi ed illustrato con memoria.

Non si sono costituite le parti intimate.

Diritto

2.1. Il ricorso deve essere rigettato.

I temi che la presente vicenda processuale pongono attengono, da un lato, ai limiti del giudizio di ottemperanza quale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 (ovvero a una concorrente attività esecutiva siccome disciplinata dal codice di rito), con riferimento agli accessori del debito principale, già determinato con sentenza definitiva; dall’altro, alla possibilità di agire in via autonoma, per richiedere, in un separato giudizio, gli interessi anatocistici e la rivalutazione evidentemente non presi in considerazione, perchè non richiesti, nel giudizio relativo alla domanda concernente l’obbligazione principale.

La prima questione, a ben vedere, inerisce soprattutto ai limiti della cosa giudicata e all’interpretazione della stessa, dovendosi sin da ora evidenziare come l’attività ermeneutica relativa al decisum, costituente il titolo sul quale si base l’azione esecutiva (intesa, quest’ultima, in senso lato, e comprensiva quindi del c.d.

giudizio di ottemperanza), pur presentando aspetti di natura indubbiamente cognitiva, riguarda essenzialmente la fase esecutiva.

Sotto tale profilo giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, convertito nella L. n. 248 del 2006 (che, com’è noto, dispone che gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.), non è consentito al giudice dell’ottemperanza riconoscere, in mancanza di espressa statuizione in tale senso della decisione cui dare attuazione, il diritto al pagamento degli interessi anatocistici, sulla base di domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di ottemperanza stesso (Cass. 21 febbraio 2008, n. 4401; 29 gennaio 2008, n. 1947; Cass., 24 novembre 2006, n. 24992; Cass., 1 dicembre 2004, n. 22565; Cass., 21 maggio 2003, n. 7999). Per altro verso deve richiamarsi il principio secondo cui l’attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all’art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali (Cass. 4.6.2001, n. 7507), che non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale è stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi (Cass., 12 aprile 2002, n. 5271).

2.2 Tanto premesso, deve constatarsi come dall’esame degli atti (consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato) emerge che il ricorrente, dopo il passaggio in giudicato della decisione che riconosceva il diritto al rimborso (a conclusione di un giudizio nel quale non erano mai stati richiesti nè gli interessi anatocistici nè la rivalutazione monetaria), dapprima notificava un atto di costituzione in mora che contemplava – per la prima volta – anche gli interessi anatocistici e la rivalutazione monetaria, in un secondo momento proponeva ricorso (non preceduto da alcuna istanza avanzata in via amministrativa) per ottenere le maggiori somme pretese.

Non è chi non veda come in tal modo sia stato seguito un percorso, in un certo senso, ibrido, con la proposizione di un’azione giudiziale, per certi versi, avente i caratteri del giudizio di ottemperanza (inammissibile per le ragioni esposte), e, sotto altri aspetti, di una nuova domanda, non preceduta, tuttavia da alcun atto (neppure come silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione finanziaria).

2.3 – Alla luce di quanto premesso, deve in primo luogo evidenziarsi l’infondatezza del primo motivo, con il quale si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, sotto il profilo di un’asserita formazione del giudicato sull’ammissibilità della domanda (perchè ritenuta dal giudice di primo grado), in quanto l’inammissibilità può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

2.4 – Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, in relazione agli artt. 8 e 10 del D.P.R. n. 787 del 1980, sostenendosi che si tratterebbe di impugnazione avverso provvedimento di rimborso.

In realtà, il citato D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, afferma l’impugnabilità dei provvedimenti di rimborso emessi ai sensi del precedente art. 8, nei quali non è in alcun modo riconducibile la fattispecie in esame.

Deve, pertanto, condividersi l’assunto della Commissione Tributaria relativo all’impossibilità di individuare il provvedimento oggetto del ricorso, non potendosi non rilevare che la natura sostanzialmente impugnatoria del giudizio tributario richiede, anche in materia di rimborso (attraverso un imprescindibile procedimento amministrativo che può concludersi anche con un provvedimento tacito), una precedente fase amministrativa, che nel caso di specie risulta insussistente.

3 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è luogo per la regolazione delle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 28 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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