Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3392 del 11/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3392
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2799-2019 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MARIANO CIGLIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLINO MARCELLINI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA
SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 374/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 05/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE
ALFONSINA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito del valore di Euro 1.327,91 maturato in capo all’Inps a titolo di contributi alla gestione separata dovuti da R.P., per prestazioni libero professionali occasionali svolte nell’anno 2009 e venuti a scadenza il 16 giugno 2010, giorno di scadenza del termine di pagamento degli stessi;
la Corte d’appello ha affermato, di contro, che alla data della formale richiesta da parte dell’Istituto in data 4 luglio 2014 il credito non si era ancora prescritto, non essendo trascorso il quinquennio calcolato dal giorno 6 agosto 2010 in cui il R. aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2010;
la cassazione della sentenza è domandata da R.P. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
l’Inps ha depositato controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione all’art. 2935 c.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto che le difficoltà di accertamento del diritto previdenziale prima della dichiarazione dei redditi non costituissero ostacoli di mero fatto, come tali irrilevanti, ed avere infondatamente assunto che si trattasse di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto”; richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che il dies a quo della prescrizione debba farsi decorrere dalla data di scadenza del credito e non dalla data in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi;
il motivo merita accoglimento;
in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 27950/2018 e Cass. n. 30344/2017), il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto quest’ultima rappresenta un mero atto ricognitivo del debito; il motivo va dunque accolto, dichiarandosi assorbita ogni altra questione che viene rimessa al giudice del rinvio;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona che statuirà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021