Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3392 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2712-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, C.F. (OMISSIS), in persona del

suo direttore generale e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEFUSCO 4, presso lo studio

dell’avvocato DARIO CAINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BIAGIO GIANCOLA giusta procura speciale a margine del ricorso e

giusta Delib. 18 luglio 2013, n. 734 prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

C.E.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 594/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 2/5/2013 e depositata il 20/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato STEFANIA PAZZAGLIA (delega Avvocato BIAGIO

GIANCOLA), per la ricorrente, che si riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (a termini della pronuncia di questa Corte a sezioni unite del 15 marzo 2016, n. 5072), previa verifica della ritualità della notifica alla parte intimata.

2 – Con sentenza n. 954/2013, depositata in data 20 giugno 2013, la Corte di appello di L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta da C.E.A. nei confronti della Azienda U.S.L. di Pescara, in riforma della decisione del Tribunale di Pescara, condannava la ASI, al risarcimento del danno in favore dell’appellante nella misura di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. Riteneva la Corte territoriale fondate le eccezioni della lavoratrice relative alla violazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 – tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale -. In ogni caso rilevava l’utilizzazione abusiva dei contratti a termine, stipulati per soddisfare esigenze ordinarie, correnti, nel tempo immutate e non certo per ragioni eccezionali o temporanee. Esclusa, poi, la possibilità di conversione del rapporto, quantificava il risarcimento del danno in applicazione del meccanismo riparatorio di cui al 165/2001, art. 36 secondo il quale il danno non può che essere inquadrato quale pregiudizio derivante dalla perdita di un posto di lavoro assistito da tutela reale e così a termini della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (cinque mensilità valore minimo – comma 4 – più quindici mensilità quale misura sostitutiva della reintegra – comma 5 -).

Avverso tale sentenza l’Azienda U.S.L. di Pescara ricorre per cassazione con un motivo.

C.E.A. è rimasta intimata.

3 – Già in sede di relazione è stato dato atto della mancanza della prova della rituale notifica del ricorso per cassazione ed in particolare della mancanza della prova della ricezione del plico postale da parte del difensore della C..

Non risulta, peraltro, che la ricorrente si sia avvalsa della facoltà di notificare il ricorso presso la cancelleria della Corte di appello di L’Aquila e ciò in quanto l’originaria appellante aveva eletto domicilio presso l’avv. Florenzo Coletti, nello studio di questi in Ripa Teatina (CH), dunque in un luogo diverso da quello dove aveva sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio era in corso (L’Aquila) – cfr. Cass., sez. Un. 20 giugno 2012, n. 10143 -.

Si ricorda che il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, (disposizione applicabile anche in tema di appello), nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo) dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacchè, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge – cfr. Cass. 3 marzo 2015, n. 4247 -. In tale ipotesi, però, resta a carico del notificante il rischio della mancata rituale notifica al destinatario nel luogo da costui indicato.

Occorre, poi, rilevare che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione -).

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. Cass., Sez. Un. 14 gennaio 2008, n. 627).

Nel caso in esame l’avviso di ricevimento non è stato allegato al ricorso nè depositato successivamente fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., adunanza nel corso della quale nessuna istanza è stata formulata dal delegato presente.

4 – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

5 – Nulla va disposto per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA