Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33914 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26293-2015 proposto da:

AMIU GENOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONIO LOVISOLO, V. ROMA 3-2 – GENOVA, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

P.G., R.E., D.P.,

F.M.D., B.B., T.M.G., DO.FR.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA N. 1, presso lo studio

dell’avvocato GIANNA VALERI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ENRICO IVALDI, GIORGIO GIORGI, giusta procura in

calce;

– controricorrenti –

e contro

BA.LA., G.M., S.P.;

– intimati –

avverso la Sentenza n. 1009/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del primo,

secondo, terzo e quarto motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.B., Ba.La., D.P., Do.Fr., F.M.D., G.M., P.G., R.E., S.P., T.M.G., proponevano appello innanzi al Tribunale di Genova, in composizione monocratica, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 2679/13, “che aveva rigettato la loro richiesta tendente ad ottenere il riconoscimento dell’Iva pagata sulla TIA per le annualità 2006-2009, con rimborso degli importi versati. In fatto gli appellanti evidenziavano che la controversa riguardava la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 2, introdotto in sostituzione della TARSU, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993.

Il Tribunale di Genova con sentenza 1009/2015 accoglieva l’appello. Riteneva il Giudice del gravame alla luce della più recente e costante giurisprudenza della S.C., ma anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia (che sotto il profilo oggettivo aveva ritenuto compatibile l’interpretazione che negava l’assoggettabilità ad Iva della prestazione in esame) che l’appello dovesse trovare accoglimento, con restituzione delle somme richieste.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’A.M.I.U. di (OMISSIS). Si costituivano con controricorso i contribuenti. L’A.M.I.U. (OMISSIS) spa depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Motivi di ricorso:

1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente della Dir. Comunitaria n. 2006/112/CE, artt. 1,2,9,25,73,78, in materia di Iva in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava la ricorrente che la Direttiva comunitaria in materia di IVA, come interpretata dalla Corte di Giustizia, da un lato assoggettava ad Iva tutto ciò che costituiva (a “contropartita” di un servizio reso indipendentemente dai fatto che tale contropartita fosse esattamente parametrata al beneficio ricevuto dal beneficiario della prestazione (con un concetto più ampio di corrispettivo privatistico prospettato dalla sentenza impugnata); dall’altro ammetteva pacificamente la soggezione da IVA anche te prestazioni di servizi effettuati in base ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione o a norma di legge (Dir. n. 2006/112/CE, art. 25). Evidenziava, inoltre, la necessità di dare al D.P.R. n.. 633 del 1972, art. 3, una lettura “comunitariamente orientata”.

2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 127-sexiesdedes, Tabella A, allegato 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 4, del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1), della L. n. 133 del 1999, art. 6 comma 13, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

A sostegno del motivo, la ricorrente evidenziava che la sentenza impugnata aveva violato le disposizioni sopra indicate che avevano imposto ad AMIU di assoggettare ad IVA le proprie prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti svolte a favore degli utenti e remunerate con la TIA e di addebitare tale IVA in via di rivalsa agli utenti medesimi. Tali disposizioni, infatti, non erano state dichiarate incostituzionali nè abrogate dal legislatore.

3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente della Dir. n. 2006/112/CE, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In ricorso, si evidenziava che la Corte di Giustizia, interpretando la Dir. n. 112 del 2006, art. 13, aveva richiesto che, al fine della sua applicazione, di fosse verificata la contemporanea sussistenza delle due condizioni indicate dalla medesima disposizione, ossia che l’attività fosse svolta da un “ente pubblico” e che essa fosse svolta da tale ente “nella veste di pubblica autorità”, dovendo escludersi, secondo la Corte di Giustizia, che tale disposizione trovasse applicazione quando i servizi da svolgere fossero stati delegati dall’ente locale ad un terzo che operava in regime di “autonomia” (come nel caso di specie). Sulla assoggettabilità ad IVA delle prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti richiamava la presunzione assoluta di commercialità di tali operazioni ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1.

4. Omessa pronuncia (ed errar in procedendo) sulla dedotta inapplicabilità, nei confronti dell’esponente, della Dir. n. 2006/112/CE, art. 13, (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Riteneva la deducente la configurabilità del “presupposto soggettivo” dell’IVA ai sensi della Dir. comunitaria n. 2006/112/CE, avendo l’AMIU GENOVA S.p.A. esercitato a favore degli utenti le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla stregua di un “soggetto di diritto privato” e senza avvalersi di alcun potere autoritativo, incassando dagli utenti, a titolo proprio ed attraverso l’emissione di proprie “fatture commerciali”, la TIA, ed avendo assoggettato ad IVA tali prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche per effetto della presunzione assoluta di commercialità di tali operazioni ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1.

Rilava questa Corte che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (Decreto Ronchi), la TIA 1 è stata sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell’Ambiente), la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639, e seguenti), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 22 del 1997, (Decreto Ronchi), ha previsto l’introduzione del nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), sostitutivo di quello incentrato sul tributo. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell’Ambiente), che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma ,6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.” Tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), per cui sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi tenitori, per quanto qui d’interesse, sia la TARSU che la TIA 1, quella appunto prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto della L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184, (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.

Il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che, “Ove il regolamento di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.” Dunque è stata prevista per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, la facoltà di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011. Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, è stato previsto che “le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”, e ciò al fine di sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA. A detta norma non è stata riconosciuta natura interpretativa (Cass. S.U. n. 26268/2016) in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione era, già al momento della entrata in vigore del D.L n. 78 del 2010, pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e non di corrispettivo della TIA 1 (Cass., S.U. n. 5078/2016; Cass. S.U. n. 23114/2015).

“Dunque Fino alla scadenza del termine per l’emanazione del regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, (il 30 giugno 2010), i Comuni dovevano continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti in materia di TIA, ritenuta essere una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conservava la qualifica di tributo (Cass. nn. 14903 del 2010; 25929 del 2011; 9600 del 2012; 2320, 3293 e 5831 del 2012; 11157 del 2013, 4723 del 2015; 23114 del 2015; n. 17271 del 2017).”. Da ultimo, Cass. n. 453/2018; Cass., n. 16332/18.

Da ciò si deduce che per il periodo qui esaminato (2006-2009) la natura della tariffa applicata alla contribuente aveva natura tributaria, con conseguente applicabilità dei principi ad essa afferenti, in quanto, come visto, fino al 30.6.2010 veniva applicata la TIA 1, intesa quale tributo con esclusione dell’IVA. Il ricorso va, pertanto rigettato.

In considerazione del fatto che le questioni giuridiche esaminate hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisdizionali complessi, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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