Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3391 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3391 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12622-2012 proposto da:
FULGERI GIULIA FLGGLI69T53F839Z, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato NARDONE ANTONIO, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 13/02/2014

avverso la sentenza n. 126/15/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 14/03/2011,
depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 12622 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.32/07/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Fulgeri Giulia- ed ha così parzialmente confermato l’avviso di
classamento di unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale,
relativo a due unità immobiliari identificate l’una con il subalterno 75 (a cui
nell’avviso era stata attribuita la categoria A/1 classe 3) e l’altra con il subalterno 76
(a cui era stata attribuita la categoria A/2 classe 4). La Commissione ha ritenuto però
congruo attribuire alla prima delle due unità la categoria A/1 classe 2.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, sia per ciò che concerne la l’omesso previo sopralluogo, sia per ciò che
concerne la mancata previa instaurazione del contradditorio tra le parti. Quanto alla
censurata carenza di motivazione, l’Ufficio aveva riportato nell’atto tutti i presupposti
giuridici e di fatto indicati dal comune, sicché la motivazione doveva ritenersi idonea.
Quanto poi al merito della valutazione, la CTR riteneva di attribuire il classamento
dianzi indicato sulla scorta dei “dati indicati nella motivazione dell’atto e della
prestigiosa zona in cui è ubicato l’immobile”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a 12 motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

Osserva:

Va preliminarmente evidenziato che deve ritenersi sub iudice la sola questione
relativa al riclassamento dell’immobile identificato col subalterno 75, atteso che la
CTR, accogliendo solo parzialmente l’appello (e determinando solo in riferimento
all’anzidetto immobile il classamento congruamente riferibile a quello) ha
chiaramente, sebbene implicitamente, dato atto di non avere intenzione di correggere

riferimento all’immobile identificato dal subalterno 76.
Ciò posto, va rilevato che con il dodicesimo motivo di impugnazione (centrato sia
sulla violazione dell’art.132 cpc e dell’art.118 cpc, sia sul vizio di motivazione, ma
sostanzialmente argomentato solo con riferimento al secondo dei due indicati vizi,
motivo che deve essere esaminato preliminarmente rispetto a quelli che lo precedono
poiché più liquido e di più pronta soluzione) la ricorrente censura la decisione per
avere apoditticamente motivato in ordine al classamento ex novo attribuito
all’immobile, a tal fini limitandosi a fare generico riferimento “ai dati indicati nella
motivazione dell’atto” ed alla “prestigiosa zona in cui è ubicato l’immobile”.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dalla impugnata sentenza (così come dagli scritti difensivi delle parti) che
l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di
Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale
assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non
aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata
eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R.
D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di
quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali

la pronuncia di primo grado, che ha annullato il provvedimento di riclassamento, con

degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.

del merito avrebbe dovuto giustificare le ragioni sottostanti all’attribuzione di un
nuovo classamento all’immobile qui in questione, ciò che avrebbe dovuto esplicitare
con modalità analitiche e perciò idoneamente suscettibili di controllo.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che non diversamente avrebbe dovuto comportarsi il
giudice del merito che —sostituendosi all’amministrazione ai fini della determinazione

Orbene, è proprio con riferimento ai menzionati elementi di giudizio che il giudice

del nuovo classamento per l’immobile- avesse voluto formulare un giudizio conforme
alle prescrizioni di legge.
Il motivo di ricorso appare —quindi- manifestamente fondato e la sentenza impugnata
è meritevole di cassazione.
Consegue da ciò che la Corte dovrà rimettere la controversia al medesimo giudice del

di un nuovo esame della questione controversa, limitatamente all’unità immobiliare
di cui si è detto in premessa.
Roma, 5 maggio 2013
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria

merito —in funzione di giudice del rinvio, da identificarsi nella CTR Campania- ai fini

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