Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3391 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3391 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 18935-2016 proposto da:
SISTINI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato) e
difeso dall’avvocato PAOLO PAOLI;

– ricorrente contro
FAI,J jmENT0 DELLA sociiry cER\ S . p. A . Con socio unico in
liquidazione C.I.05545220484, in persona del curatore fallimentare,
elettivamente domiciliato in RONIA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato l’Ai NA RICCI ;Un’ANI;

– controricorrente avverso il decreto n. cronol. 7778/2016 del TRIBUNALE di
FIRINZI, depositato il 17/06/2016;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

Ric. 2016 n. 18935 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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prestazioni indicate nei progetti di notula 21/12/2011 e 21/12/2012, nei quali
non v’era menzione di dette attività.
Ricorre il Sestini, con ricorso affidato a tre motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.

Il primo motivo, col quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2233 cod.civ., per avere il Tribunale ritenuto che «la
previa pattuizione del compenso non impedisce la sua rideterminazione
giudiziale» è inammissibile, atteso che non attinge la statuizione addotta dal
Tribunale sul punto.
Ed infatti, il Giudice del merito non ha ammesso la prova testimoniale sulla
pattuizione del compenso per la violazione dell’art. 2721 cod. civ., ed ha anche
aggiunto che detta prova non avrebbe comunque giovato al Sestini, vista la
limitata attività che era risultata provata.
Ora, il ricorrente non ha censurato i due rilievi svolti dal Tribunale, limitandosi a
sostenere del tutto genericamente la valenza dell’accordo ex art.2233 cod.civ.
Col secondo motivo, il Sestini si duole, nella rubrica, del travisamento della
prova e dell’omessa pronuncia sulla previa pattuizione del compenso, in parte
ricalcando la doglianza di cui al primo mezzo, e nel resto ribadisce l’importanza
dell’inserimento delle fatture nel partitario Cepa, su cui il Tribunale ha preso
specificamente posizione, e dà lettura diversa delle testimonianze assunte.
Il motivo è sostanzialmente inammissibile, per il rilievo di cui al primo motivo,
e ,nel resto l per implicare la contestazione della valutazione giudiziale sugli esiti
della prova testimoniale e documentale, delle quali la parte opera una diversa
interpretazione, mentre tale deduzione era già inammissibile nel previgente
art.360 n.5 cod. proc. civ., e lo è ancora più con la nuova formulazione della
norma, che qui si applica (vedi la pronuncia Sez.U. 8053/2014).
Il terzo mezzo, inteso a far valere il travisamento della prova documentale e
testimoniale è inammissibile, in relazione all’assistenza e consulenza nei
contratti e per la ristrutturazione del finanziamento MPS.
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Considerato che:

notaio, ribadisce che i testi sigg.Spagnoli hanno confermato quanto capitolato e
di avere svolto l’attività professionale in relazione ai contratti indicati: a
riguardo, come chiaramente emerge dalla motivazione, il Tribunale ha basato la
propria decisione fondamentalmente sull’esito e la valutazione delle prove
testimoniali, da cui l’inammissibilità del motivo, per quanto già sopra rilevato.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso: condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

Tu_e1e,
Ed infatti, il ricorrente denuncia che nessuno dei contratti è stato raccolto o da

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