Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3391 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona del Direttore pro tempore rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati;

– ricorrente –

contro

OIL TERMICA S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Leo

48/C, nello studio dell’avv. Alessia Bernardi, rappresentata e difesa

dagli Avv. BATTAGLIA Antonio e Salvatore Lorenzo Campo, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 36/15/05, depositata in data 22 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienze del dal

consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Gen. Dello Stato, Paolo Gentili, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

1.1 La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la decisione meglio indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Ufficio di Stradella dell’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società Oil Termica S.r.l., avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per IRPEG ed ILOR relative all’anno 1995, fondato su rilievi e violazioni emergenti da un verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Pavia in data 7 luglio 1995.

1.2 – Si affermava, in primo luogo, che non ricorreva la denunciata violazione della L. n. 516 del 1982, art. 12, in quanto la decisione di primo grado aveva effettuato un mero richiamo, ad abundantiam, alla decisione intervenuta in sede penale, dopo aver autonomamente valutato le risultanze processuali. Nel merito, si rilevava che, essendo l’accertamento fondato sui prodotti giacenti nei serbatoi del deposito, e sulla loro composizione chimica, gli elementi rilevati non erano sufficienti a dimostrare un’attività illecita di stoccaggio, considerando che “i depositi erano stati posti a sequestro dal (OMISSIS) e successivamente dal (OMISSIS) e che dai controlli fatti eseguire dalla Guardia di Finanza al momento dell’accesso, le quantità dei prodotti giacenti nei serbatoi erano le stesse di quelle accertate nell’anno 1988”.

1.4 Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo. Resisteva con controricorso la s.r.l. Oil Termica, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso e contestandone, in ogni caso, la fondatezza.

Diritto

2.1 Deve preliminarmente rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione della controricorrente avente ad oggetto la tardività della presentazione del ricorso, che, come sostenuto dalla controricorrente stessa, avrebbe dovuto essere presentato entro il giorno 7 maggio 2006. Tale termine risulta rispettato, in quanto, come emerge dal timbro apposto dall’Ufficiale giudiziario a margine del ricorso, completo della relativa sottoscrizione mediante sigla, la consegna per la notifica avvenne qualche giorno prima, il 4 maggio 2006, non potendosi dubitare dell’applicabilità del principio secondo cui, quando la notifica debba compiersi entro un determinato termine, essa si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato tempestivo perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile (cfr., ex multis, Cass., n. 6906 del 2004). E’ stato per altro precisato, anche di recente, che non occorre una specifica dichiarazione dell’Ufficio ricevente quando, come nel caso scrutinato, dal timbro si rileva sia la data di consegna che la firma dell’ufficiale giudiziario (Cass., 2 ottobre 2009, n. 21144).

2.2 Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). In assenza di qualsiasi aggravio per l’attività difensiva della parte intimata, nonchè del consolidamento del citato orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ricorrono giusti motivi per la compensazione, in parte qua, delle spese processuali.

2.3.a – Con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.3.b – Si sostiene, in particolare, che la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nell’affermare che le quantità dei prodotti rilevate negli anni 1988 e 1995 nei serbatoi della contribuente erano le medesime.

2.3.c – Giova premettere che l’assunto contestato, vale a dire la corrispondenza o meno dei quantitativi di prodotto in epoche diversa, non risulta il frutto di una erronea percezione delle risultanze processuali, in quanto, prima di pervenire a tale affermazione, la Commissione tributaria regionale da atto delle risultanze del verbale di constatazione, così dimostrando di aver apprezzato tale documento. Soccorre in proposito, come linea di demarcazione fra il vizio revocatorio e l’errore di giudizio denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., n. 10807/2006; Cass., n. 3652/2006).

2.3.d – Nella sentenza impugnata si afferma che dalle analisi effettuate presso il P.M.I.P. Di Pavia era e-merso che i prodotti erano da classificare quali “rifiuti speciali e tossici/nocivi”. Tale dato confermerebbe la premessa contenuta nel verbale di constatazione, pure richiamato dalla Commissione tributaria regionale, secondo cui la composizione chimica dei prodotti “era diversa da quella accertata nell’anno 1988”.

Non è chi non veda, pertanto, come l’affermazione secondo cui “le quantità dei prodotti giacenti nei serbatoi erano gli stessi (sic!) di quelle accertate nell’anno 1988”, si rivela, rispetto alla tesi da verificare (omessa fatturazione dei proventi derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti o comunque, dalla loro rivendita per la combustione), del tutto contraddittoria ed illogica, in quanto la medesima quantità di un prodotto diverso dimostra, per l’appunto, come in quei serbatoi siano intervenute significative modificazioni.

Del pari contraria ai dettami della logica è l’affermazione inerente al sequestro dei depositi, per un periodo precedente a quello esaminato (dal 1988 – erroneamente indicato come 1998 – al 1992).

3. La sentenza impugnata, pertanto, per le indicate ed assorbenti ragioni, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia, che provvederà a un nuovo esame dell’impugnazione tenendo conto del vizio rilevato nonchè alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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