Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3391 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSO PAOLO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FILATURA SASSONE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Curatore dott. F.C., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SORMANO MARCO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FE.MI. S.R.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il

24/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GUIDO ROMANELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. BERNABAI: il

ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo, la

fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che con decreto del 19 maggio 2005 il giudice delegato dei fallimenti FILATURA SASSONE s.p.a. e FE.MI s.r.l., pendenti presso il Tribunale di Biella, liquidava il compenso professionale dovuto al notaio dr. F.G. per l’attività svolta in occasione della vendita all’incanto di beni fallimentari in Euro 17.500,00, di cui Euro 437,57 per spese, con riduzione rispetto alla parcella, in cui si richiedevano Euro 34.618,48;

– che il successivo reclamo era accolto solo in parte dal Tribunale di Biella, che confermava la disapplicazione del decreto ministeriale n. 313/1999, portante criteri di liquidazione difformi da quelli applicati nella specie, che erano stati invece ricavati da un prontuario compilato dal comitato interregionale notarile del Piemonte e della Valle d’Aosta;

– che avverso il provvedimento il notaio F. proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge e carenza di motivazione;

– che la curatela del fallimento depositava controricorso e successiva memoria;

– che all’udienza in camera di consiglio del 17 Dicembre 2010 il P.G. non moveva rilievi critici alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. ed il difensore dei fallimenti si riportava agli scritti difensivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla curatela è inammissibile perchè non trasfusa in un ricorso incidentale, non essendo applicabile alla fase di legittimità l’art. 346 cod. proc. civ. (e comunque non vertendosi in tema di eccezione non accolta perchè assorbita, bensì di rigetto implicito di un’eccezione pregiudiziale prospettata come potenzialmente impeditiva, in limine, del giudizio stesso – e quindi autonoma e non interna al capo di domanda deciso – rispetto al quale opera la presunzione di acquiescenza: Cass., sez. unite, 16 ottobre 2008 n. 25246);

– che la ratio decidendi del provvedimento impugnato fa leva sul carattere non vincolante dei criteri di liquidazione contenuti nel D.M. Grazia e Giustizia 25 maggio 1999, n. 313, art. 2 (Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302) sul presupposto che trattasi di norma regolamentare, e quindi di rango secondario, suscettibile di disapplicazione se ritenuta illegittima;

– che il principio di diritto suesposto è valido in caso di contrasto con una legge – e cioè, con una fonte di diritto sovraordinata rispetto al regolamento (art. 4 disp. gen.); e non pure, se la fonte di diritto ritenuta poziore consista nella deliberazione di un organo professionale (qualunque ne sia l’esatta definizione e la competenza territoriale), che nessuna efficacia diretta potrebbe avere, se non in caso di recepimento consensuale;

– che neppure può riconoscersi valore cogente all’anzidetta delibera in ragione della sua finalità uniformatrice dei compensi all’interno dei limiti minimi e massimi delle voci tabellari: a prescindere dall’erronea negazione del carattere vincolante del D.M. n. 313 del 1999 (salvo motivate deroghe in ragione della particolarità del caso, non addotta nella specie), si osserva che il provvedimento impugnato richiama esclusivamente un prospetto di calcolo di formazione ed efficacia convenzionali, senza dar conto del suo rispetto, in concreto, della fonte normativa e senza distinguere, nelle modalità di liquidazione, le voci regolate in misura fissa da quelle eventualmente soggette a valutazione discrezionale all’interno dei limiti legali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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