Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33908 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel ricorso iscritto al n. 6109/2016, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pannuzzo

ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 405, presso lo

studio dell’avv. Stefano Casu;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3354/18/15 emessa inter partes il

28 luglio 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,

sez. stacc. di Catania;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’10 ottobre 2019

dal Consigliere Dott. Gilotta Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso domandando il

rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’avv. Eugenio De Bonis, che concluso

domandando l’accoglimento del ricorso;

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, confermando quella di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da F.G. avverso il silenzio – rifiuto opposto dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso della somma di Euro 6.556,63, pari al 90% delle imposte versate nei periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, fondata sull’ordinanza 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile emessa in occasione degli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 e il 16 dicembre 1990.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per due motivi, l’Agenzia delle Entrate, deducendo il difetto di legittimazione del contribuente, quale sostituito d’imposta, e la tardività dell’istanza di rimborso.

Resiste con controricorso F.G..

La causa, chiamata una prima volta all’adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria del 31 marzo 2017 è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, artt. 12-14, preleggi, artt. 115,116 c.p.c., avendo la CTR affermato che spettava anche al F., quale sostituito d’imposta, l’agevolazione fiscale de qua.

La censura è infondata.

E’ infatti da ribadire che in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665,, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass., 4291/18; Cass., 29039/’17; Cass., 17472/’17; Cass., 14406/’16).

La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto e perciò non merita la censura.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, artt. 115-116, c.p.c., poichè la CTR ha ritenuto la tempestività delle istanze di rimborso de quibus, presentate in data 24 febbraio 2009, e quindi ben oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Anche questo motivo è infondato.

Va infatti anche in questo caso ribadito che in tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15252 del 22/7/2016).

La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto e perciò non merita la censura.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese generali, contributi e i.v.a.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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