Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33907 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel ricorso iscritto al n. 21705/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

V.F., rappresentato e difeso dall’avv. Spagnuolo

Gabriele ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ettore Rolli, 24

presso lo studio dell’avv. Sforza Arturo;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2656/16/15 emessa inter partes H

16 giugno 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,

sez. stacc. di Siracusa:

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’10 ottobre 2019

dal Consigliere Gilotta Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso domandando il rigetto del

ricorso;

udito per la ricorrente l’avv. De Bonis Eugenio, che concluso

domandando l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’avv. Spagnolo Gabriele, che ha

concluso domandando il rigetto del ricorso

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Siracusa, confermando quella di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da Filadelfo Valenti avverso il silenzio – rifiuto opposto dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso della somma di Euro 20.015,24, pari al 90% delle imposte versate nei periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, fondata sull’ordinanza 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile emessa in occasione degli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 e il 16 dicembre 1990.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate, deducendo il difetto di legittimazione del contribuente, quale lavoratore dipendente.

Resiste con controricorso V.F..

La causa, chiamata una prima volta all’adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2017 è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce ex art. “360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 27 dicembre 2002, n. 289 art. 9, comma 17, e L. n. 190 del 2014, art. 1, comma, 665, e O.P.C.M. n. 2057 del 1989, art. 1”, sostenendo che l’ordinanza del 21 dicembre 1990 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, richiamata dalla L. n. 289 del 2002, era applicabile ai soli sostituti d’imposta e non anche ai dipendenti sostituiti nell’adempimento dell’obbligazione tributaria. Infatti: L’art. 1, u.c., dell’ordinanza precisava che “il sostituto d’imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge”; la risoluzione n. 23/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate il 23 febbraio 2005, aveva espressamente affermato che l’agevolazione fiscale, operando con le dichiarazioni mod. 770, si riferiva ai soli sostituti d’imposta; la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che aveva stabilito il diritto al rimborso, si riferiva espressamente ai “soggetti… che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore a 10% previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17”.

Il controricorrente ha resistito, richiamando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che prevede la legittimazione al rimborso sia in favore del sostituto che in favore del sostituito, la natura di debitore principale in capo al dipendente e l’esclusione dei soli imprenditori dai contribuenti ammessi alle agevolazioni fiscali previste dal comma 665.

Il motivo è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in 11-7c4 tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo (Cass., 4291/18; Cass., 29039/’17; Cass., 17472/’17; Cass., 14406/’16).

Il ricorso va quindi rigettato.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.300, oltre spese generali, contributi e i.v.a.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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