Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33905 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 19/12/2019), n.33905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12387-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BLITZ STAR SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NERI URBANI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno di imposta 2003, con cui rettificava il reddito della Blitz Star srl a seguito del recupero a tassazione di alcuni costi dedotti.

La società impugnava l’atto davanti alla CTP di Ferrara contestando in particolare i recuperi relativi ai seguenti costi ritenuti dall’Agenzia indeducibili:

a) compensi agli amministratori, b) spese di rappresentanza per trasferte per vitto, alloggio e ristoranti, c) ammortamenti per autovetture e d) operazioni in acquisto con Paesi a fiscalità privilegiata.

La CTP accoglieva in parte il ricorso.

La società appellava la sentenza insistendo per la deducibilità in misura maggiore di quella riconosciuta dalla CTP, mentre l’Agenzia si costituiva con appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza della CTP laddove aveva riconosciuto la deducibilità di tali spese, seppure in parte.

La CTR, dopo aver disposto consulenza, accoglieva l’appello della società. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo. La società non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la notifica del ricorso appare regolare perchè effettuata presso lo studio del difensore del grado di appello.

Con l’unico motivo l’ufficio deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D..Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4

La sentenza della CTR è nulla perchè non ha in alcun modo considerato l’appello incidentale dell’ufficio sulla deducibilità dei costi per trasferte e sulla mancata applicazione delle sanzioni sull’importo corrispondente ai costi relativi ad operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata.

Il motivo è fondato.

Relativamente alla voce sui costi per trasferte, dagli atti emerge che erano state recuperate a tassazione perchè non previamente deliberate dall’assemblea. La CTP le aveva, tuttavia, ritenute deducibili, accogliendo il rilievo della società, “in considerazione dell’art. 1720 c.c., del contenuto dei patti sociali, della genericità del rilievo, del modesto impatto”.

La CTR, in effetti, della domanda in ricorso incidentale proposta dall’ufficio per sollecitare una nuova analisi del problema del recupero dei costi da trasferte non si occupa affatto; si occupa solo della voce relativa ai compensi agli amministratori.

Il ricorso è, quindi, fondato sotto questo aspetto. Non vi sono, poi, elementi per poter ravvisare il rigetto implicito del motivo proposto nel ricorso incidentale dall’ufficio, dato che le questioni che vengono in rilievo nella controversia sono piuttosto nettamente distinte tra loro, cosicchè non è possibile ritenere che, decidendone una, la CTR abbia voluto implicitamente decidere anche l’altra.

Il problema delle spese di trasferta è ben diverso, per sua natura, dal problema dei compensi agli amministratori, e la CTR si occupa esclusivamente di quest’ultimo aspetto.

Analoghe considerazioni possono compiersi sul tema delle sanzioni per i costi relativi ad operazioni con Paesi c.d. “black list”: la CTP aveva annullato le sanzioni, l’ufficio effettivamente aveva proposto appello incidentale sul punto e la CTR non si è pronunciata su tale domanda.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio del procedimento alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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