Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3390 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3390 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17756-2016 proposto da:
l’ALLIMINTO della DITTA 91, GIRASOLI’, S.R.L.” IN
LIQUIDAZIONE C.F.01456120433, in persona del curatore
fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARI ,0 BU( )N(

– ricorrente contro
SENI
‘,SI (AUSTIN 1 .,

– intimata avverso il decreto del TRIBUN,11„1′, di MACI’,RATA del 1/06/2016,
emesso sul procedimento iscritto al n ° 3692/2014 R.G.;;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 17756 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

(

R.G.n. 17756/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con decreto del 19/6-14/7/2016, il Tribunale di Macerata ha ammesso
l’opponente Cristina Senesi, in proprio e quale socio e legale rappresentante
dello studio associato CSG Legal Studio Legale, allo stato passivo del Fallimento
Il Girasole srl in liquidazione per la somma di euro 10.515,00 per compensi

civ. oltre Iva e Cap in chirografo e, sempre in chirografo, per il rimborso
forfettario spese generali al 12,5% sulla somma di euro 415 e spese esenti per
18,92.
Il Tribunale, posto che l’avv.Senesi aveva presentato la domanda di
ammissione al passivo in proprio e quale socia e legale rappresentante dello
studio associato, deducendo che si era trattato di attività personalmente svolta,
ha richiamato i precedenti di legittimità ed ha concluso per la natura personale
della prestazione.
Ha riconosciuto il solo credito per prestazione stragiudiziali per la pratica
Girasole srl-Calvani, visto l’esito della testimonianza di Pasquale Viola ed ha
applicato le tariffe del dm 127/2004, ratíone temporís applicabile, riconoscendo
i minimi tariffari, così come per la pratica Girasole-Cassa di Risparmio di Fermo
+1, Girasole-Meda, Girasole -geometra Polucci.
Ricorre il Fallimento sulla base di due motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
Il Fallimento ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Il primo motivo, col quale il Fallimento sostiene l’omesso esame di aspetti di
causa decisivi( conferimento degli incarichi all’associazione professionale
mediante preventivi scritti, redatti dalla CSG Legal con indicazione di tutti gli
associati; richiesta del pagamento delle parcelle da parte dell’associazione
professionale con notule emesse impersonalmente; nella istanza di ammissione
al passivo, a pag.5 l’avv.Senesi ha ammesso che l’attività è stata resa anche

professionali, oltre interessi ex art.55 L.F., in privilegio ex art.2751 bis n.2 cod.

per mezzo dei collaboratori), è inammissibile, applicandosi l’art.360 n.5 cod.
proc. civ. riformato e sostanziandosi i fatti indicati in meri elementi probatori,
risolvendosi quindi il motivo nella critica del ragionamento logico condotto dal
giudice del merito (vedi Cass.Sez. U. 8053/2014).
Col secondo, il Fallimento denuncia la violazione dell’art.2751 bis cod. civ.,
sostenendo il rilievo dirimente del momento genetico del conferimento
dell’incarico, mentre il Tribunale ha dato rilevanza alla fase esecutiva del

confermativo, rispetto alla indagine sulla titolarità del rapporto.

Gey)-

Il motivo è manifestamente infondato, alla stregua della pronunciavb285 del
2016, che ha affermato che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare
proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del
rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque,
l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751
bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una
prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o
prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente
richiesto dall’associazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Fallimento
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

rapporto, che dovrebbe invece essere valorizzato solo come criterio in ipotesi

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