Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3390 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24866-2019 proposto da:

D.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUA

ITRO VENTI, 64, presso lo studio dell’avvocato DIEGO VIGORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MAGNAVACCA;

– ricorrente –

contro

C.S., in qualità di legale rappresentante della SOCIETA’

A.C. EREDI DI C.S. SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MIRTI, 40, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE FOSCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONELLA VENUTI, FRANCESCO PAOLO LUISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Società Eredi A.C. s.a.s. per le retribuzioni asseritamente non corrisposte a D.F.R., fra il luglio 2000 e il luglio 2001 quale commesso addetto al distributore gestito dalla predetta società;

la Corte territoriale ha accertato l’assenza di prestazioni svolte in nero e la corresponsione al lavoratore di retribuzioni finanche superiori a quelle risultanti dalle buste paga;

la cassazione della sentenza è domandata da D.F.R. sulla base di un unico motivo;

la Società Eredi A.C. s.a.s. ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contesta violazione dell’art. 83 c.p.c.; deduce la mancata allegazione della procura alle liti e l’invalidità dell’atto di appello, attesa la mancanza di uno specifico mandato all’impugnazione e l’insufficienza in appello della procura rilasciata in primo grado al difensore della società;

il motivo è inammissibile;

parte ricorrente non trascrive e non produce la procura conferita al difensore per il primo grado di giudizio nè l’atto di appello da cui dovrebbe evincersi la fondatezza del rilievo prospettato nel motivo di ricorso, nè indica in quale fase del giudizio di merito ha prospettato tale critica;

il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

risultando ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova n. 2251 del 2019), il ricorrente non deve essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (in tal senso cfr. Cass. n. 4493 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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