Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33895 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.33895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3333/2013 proposto da:

IMMOBILIARE MACC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, M.R., M.L., S.A.,

S.S., S.V. e P.M., rappresentati e difesi

dall’avv. Christian Califano, elettivamente domiciliati in ROMA, via

F. Denza 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresentata e difende;

– controricorrente –

avverso:

la sentenza n. 118 della CTR di Bologna, depositata il 19/12/2011;

la sentenza n. 119 della CTR di Bologna, depositata il 19/12/2011;

la sentenza n. 120 della CTR di Bologna, depositata il 20/12/2011;

la sentenza n. 122 della CTR di Bologna, depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, il quale ha chiesto il rigetto

del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità

del secondo;

udito l’Avv. SALVATORE FARACI per la controricorrente, il quale ha

concluso come in atti;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto registrato a Faenza il 13/12/2005 al n. 2402 serie 1T, la MACC s.r.l. acquistava da S.A., S.S., S.V. e P.M. un appezzamento di terreno edificabile.

In sede di registrazione, venivano concesse le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33 ma, con avviso di liquidazione notificato in data 17/10/2008 a tutti i contraenti, l’Ufficio provvedeva a revocare i predetti benefici, in quanto, a seguito di accertamenti effettuati, contrariamente a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, era emerso che il terreno in questione non era compreso in area soggetta a piani particolareggiati.

Con due distinti ricorsi (uno per le alienanti e l’altro per le altre parti) tutti i contraenti impugnavano l’avviso di liquidazione, lamentando la nullità dell’atto, per assoluta ed insanabile carenza di motivazione, oltre che per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33.

In entrambi i giudizi, si costituiva l’Agenzia delle Entrate, contestando le deduzioni avversarie, di cui chiedeva il rigetto.

La CTP di Ravenna, con le sentenze n. 126/04/2009 e 127/04/2009, riteneva infondata la censura relativa al dedotto vizio di motivazione e, rilevato che comunque il terreno non era ricompreso in piani urbanistici particolareggiati, respingeva i ricorsi, ritenendo assorbente quest’ultima considerazione.

I contribuenti proponevano tutti appello con separati atti, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva rigettato il contestato vizio di motivazione e ribadendo la ritenuta violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, che formulava controdeduzioni ed insisteva per la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenze nn. 118 e 119, depositate il 19/12/2011, e con sentenze nn. 120 e 122, depositate il 20/12/2011, in questa sede cumulativamente impugnate, la CTR di Bologna respingeva gli appelli, evidenziando che alla luce delle acquisizioni processuali risultavano incontroverse almeno due circostanze rilevanti ai fini della decisione. La prima riguardava la destinazione urbanistica delle aree acquistate, che effettivamente non risultavano ricomprese in alcun piano urbanistico particolareggiato. La seconda si riferiva all’intervenuta rivendita nel quinquennio delle aree acquistate, senza che fossero edificate, circostanza che, a prescindere dagli effetti giuridici di tale condotta, dimostrava una volontà contraria all’utilizzazione edificatoria, a cui la legge ricollegava la concessione dei benefici.

Avverso tali sentenze i contribuenti hanno proposto, tutti insieme, ricorso per cassazione, articolando due motivi d’impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria.

Fissata l’udienza, il PM ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità delle sentenze impugnate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.pc., per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta, senza statuire in ordine all’eccepita nullità dello stesso, in ragione dell’omessa allegazione della nota del comune di Faenza, sulla quale si fondava l’intera motivazione dell’atto impositivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la nullità delle sentenze impugnate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per avere la CTR affermato l’impossibilità di fruire dell’agevolazione, prevista da tale norma, a causa dell’intervenuta rivendita dei terreni, senza alcuna edificazione, prima del decorso del quinquennio.

3. Deve preliminarmente essere affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente, in ragione del fatto che, con un unico atto, le parti ricorrenti hanno impugnato diverse sentenze di appello, pronunciate tra parti diverse.

Si deve subito precisare che, nella specie, si tratta di ricorso proposto dalle parti soccombenti in quattro diversi giudizi d’appello, promossi da dette parti contro una comune convenuta, l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto l’impugnativa di uno stesso avviso di liquidazione d’imposta, notificato a dette parti in qualità di obbligate in solido. I motivi di appello nei quattro procedimenti risultano identici ed anche le motivazioni delle quatto sentenze, in questa sede impugnate, sono perfettamente sovrapponibili.

Contrariamente alla definizione data dalla controricorrente, non si tratta dunque di ricorso “cumulativo” (in proposito, v. da ultimo Cass., Sez. 6-2, n. 6063 del 26/03/2015), espressione utilizzata per contraddistinguere le impugnazioni di più atti ad opera dello stesso soggetto (ad es. i separati avvisi di liquidazione relativi a diverse annualità d’imposta), ma di ricorso “collettivo”, che attiene ai casi in cui più parti propongono ricorso contro uno stesso atto o anche contro atti diversi, accumunati dalla identità delle questioni giuridiche trattate.

Per chiarire la reciproca posizione delle parti ricorrenti nella fattispecie in esame, si deve rilevare che, in generale, sebbene non via sia litisconsorzio processuale tra obbligati in solido, tuttavia, alla presenza di determinate condizioni, l’autorità della pronuncia favorevole ad uno degli obbligati, che sia passata in giudicato, può essere fatta valere anche dagli altri obbligati (cfr. art. 1306 c.c.).

Per quanto riguarda la specifica materia tributaria, è sufficiente richiamare, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 18154 del 05/07/2019, ove la S.C. ha precisato che la sentenza resa nei confronti del condebitore solidale è opponibile dall’Erario da parte dell’altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale, che intende avvalersi del giudicato, e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

E in effetti, la solidarietà tributaria passiva dà luogo a distinti rapporti obbligatori e, sul piano della tutela giurisdizionale, a distinti processi, che possono avere differenti esiti, senza che sia configurabile una situazione di litisconsorzio necessario, con l’unico temperamento della possibile estensione degli effetti del giudicato più favorevole, formatosi nei confronti di altro obbligato (art. 1306 c.c.).

Ciò significa, guardando alla fattispecie in esame, che le pronunce adottate in ciascuno dei quattro procedimenti sopra menzionati, non acquisteranno mai efficacia di giudicato rilevabile d’ufficio tra le parti degli altri procedimenti, potendo solo essere invocate da alcuno dei diversi condebitori (se nel frattempo non interviene il giudicato anche nel suo giudizio), nei termini sopra indicati.

Si deve anche precisare, che la questione è distinta da quella che attiene alla proposizione sin dal primo grado di giudizio di impugnazioni congiunte ad opera di più contribuenti, nei confronti di uno o più atti dell’Amministrazione finanziaria (con riferimento a tali ipotesi, v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 10150 dell’11/04/2019).

Nel caso di specie, infatti, i giudizi, riuniti in primo grado, si sono svolti separatamente in grado di appello e le parti soccombenti hanno proposto un unico ricorso per cassazione, ciascuno contro la sentenza che ha statuito nei propri confronti.

In materia, la giurisprudenza è consolidata nell’escludere la possibilità, per le parti, di effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse cause davanti al giudice di legittimità.

Fuori dalle ipotesi di impugnazione delle sentenze di merito e di revocazione, o anche di regolamento preventivo di giurisdizione relativo a procedimenti connessi e tra le stesse parti, è, infatti, ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con unico atto da soggetti diversi, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in separati procedimenti. Solo al momento dell’iniziale introduzione del giudizio, il nostro sistema consente a più parti di riunirsi per l’esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti e dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà, o l’obbligo, di riunire i processi è rimessa solo al giudice (cfr. Cass., Sez. U, n. 12562 del 15/12/1998; Cass., Sez. U, n. 5 del 01/02/1999; Cass., Sez. L, n. 39 del 03/01/1986; Cass. Sez. L, n. 2741 del 06/03/1992; Cass., Sez. 1, n. 342 del 13/01/1993; Cass. Sez. L, n. 9187 del 22/10/1996; Cass., Sez. 2, n. 69 del 04/01/2002; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014).

Per i motivi appena evidenziati, deve pertanto essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, promosso collettivamente dalla diverse parti soccombenti nei distinti giudizi di appello sopra menzionati.

4. Per completezza, deve comunque rilevarsi che i due motivi di ricorso sopra illustrati sono inammissibili, tenuto conto che le parti ricorrenti non hanno censurato entrambe le rationes decidendi su cui si fondano le decisioni impugnate.

Come sopra evidenziato, in tali pronunce, la CTR ha prima di tutto rilevato che le aree acquistate non risultavano comprese in alcun piano urbanistico particolareggiato e poi ha evidenziando che l’intervenuta rivendita nel quinquennio delle aree acquistate, senza la realizzazione di alcuna costruzione, dimostrava una volontà contraria all’utilizzazione edificatoria, a cui la legge ricollegava la concessione dei benefici.

Nessuna censura risulta effettuata alla prima statuizione, che ha dato per acquisita al processo la circostanza che i terreni compravenduti non fossero ricompresi in alcun piano particolareggiato.

Si tratta, è evidente, di statuizione che, da sola, è idonea a sostenere il decisum, sicchè il ricorso per cassazione, articolato nei due motivi sopra riportati, deve ritenersi inammissibile (v. da ultimo Cass., Sez. 1 civ., n. 6985 del 11/03/2019)

La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso; alle spese prenotare a debito.

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1-quater, art. 13, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA