Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33894 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 19/12/2019), n.33894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25759/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cirio Finanziaria s.p.a., in amministrazione straordinaria ex D.Lgs.

n. 270 del 1999, in persona dei commissari pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Tinelli, domiciliata

presso lo studio, via di Villa Severini 54, Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

LOMBARDIA n. 4945/2014 del 15 maggio 2014, depositata il 25

settembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Novik Adet Toni.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEDICINI ETTORE, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

Uditi gli avvocati ALFONSO PELUSO per l’Avvocatura Generale dello

Stato e GIOVANNI CONTESTABILE (per delega) per la controricorrente.

Fatto

1. Con sentenza n. 4945/14, depositata il 25 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR), pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, rigettava l’appello in riassunzione proposto dall’Agenzia delle dogane (l’Agenzia) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Como, che aveva accolto il ricorso proposto da Cirio finanziaria S.p.A., in amministrazione straordinaria (di seguito, la contribuente), contro gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia aveva richiesto il versamento di Euro 2.591.540,77, a titolo di prelievi agricoli, Iva, interessi e sanzioni.

2. La ripresa riguardava le dichiarazioni doganali presentate per importazioni di beni dalla Svizzera, effettuate dalla Polenghi Lombardo S.p.A. negli anni 1988-1991 e 1993.

3. I giudici regionali, ricostruita la vicenda processuale, rilevavano in sintesi che: – le bollette doganali erano state emesse negli anni dal 1988 al 1990 e nel 1993; – come si ricavava dagli atti di revisione, i rimborsi (a mezzo di premi di vendita, bonifici di fine anno, ecc.) erano stati eseguiti entro l’anno dall’emissione delle bollette di importazioni; – essendo stata la notitia criminis per i reati individuabili nei fatti trasmessa solo in data 2 dicembre 1997 – il relativo procedimento si era concluso con decreto di archiviazione il 22/11/2003 -, ne conseguiva che il termine triennale di prescrizione era stato superato, perchè: “ai fini della proroga del termine triennale, non è dunque sufficiente che la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di atto perseguibile penalmente, ma occorre anche che la notizia di reato sia intervenuta quando il termine non era già decorso”.

3. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico mezzo, a cui la contribuente ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 4, per avere la CTR violato i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (n. 11.932/2012). Secondo l’amministrazione, la CTR aveva omesso di valutare che la Corte di cassazione aveva espresso il principio secondo cui il termine prescrizionale iniziava a decorrere dalla data del fatto-reato, cioè dagli avvenuti rimborsi, ma aveva anche ritenuto applicabili gli artt. 2935 e 2941 c.c.. L’affermazione della CTR, secondo cui il prolungamento del termine prescrizionale andava raccordato all’apertura delle indagini, che deve avvenire nel termine di legge, si poneva contro il principio di diritto affermato dalla Cassazione, che aveva riconosciuto la legittimità dell’azione di recupero a posteriori quando l’autorità non era stata posta in grado di determinare l’importo dei dazi dovuti a causa di un atto passibile di un’azione giudiziaria.

2. Il motivo è infondato. L’art. 221, par. 4, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce, in tema di obbligazione doganale all’importazione, che qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi dovuti per effetto della contabilizzazione a posteriori può essere effettuata dopo la scadenza del termine di cui al par. 3 del medesimo articolo. Tale paragrafo, nel disporre che la comunicazione al debitore deve avvenire antro tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, prevede che “detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’art. 243 (ossia, un ricorso contro le decisioni prese dell’autorità doganale) e per la durata del relativo procedimento”. Dal riferito quadro normativo discende la regola secondo la quale la comunicazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale e che detto termine è sospeso a seguito della presentazione di un ricorso a norma dell’art. 243 del codice doganale comunitario e per la durata del relativo procedimento di ricorso;

a titolo di eccezione rispetto a tale regola è previsto che le autorità doganali possono procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge (cfr. Corte Giust. 19 ottobre 2017, A contro Staatssecretaris van Financièn; Corte Giust. 17 giugno 2010, Agra).

3. La giurisprudenza della sezione Quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che in tema di tributi doganali, l’azione di recupero “a posteriori” può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente- a prescindere dall’esito- di condanna o assolutorio- del giudizio- purchè sia trasmessa, nel corso del termine e non dopo la sua scadenza, la “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (cfr. Cass. n. 5384/2012; Cass. n. 14016/2012; Cass.n. 8046/13; Cass. n. 8322/2013; Cass. 8708 /2013), altrimenti, il periodo intercorrente tra la data di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione penale “sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all’infinito”, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici (vedi, tra molte, Cass. n. 9773/10, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e n. 22014 del 2006, n. 14016/12, n. 20764, 20768 e 26018/13, 26045/16, Perrino). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria (sentenza 19 ottobre 2017, C 522-16), alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nel D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 per cui il recupero dei dazi poteva avvenire anche oltre il termine di tre anni, purchè in tale triennio fosse stata trasmessa una notizia di reato all’autorità giudiziaria in relazione ai fatti sottostanti la dichiarazione doganale. In particolare, l’art. 103, paragrafo 2, CDU, esattamente come già l’art. 221, paragrafo 4, del codice del 1992, consente la notifica dell’obbligazione doganale oltre l’ordinario termine triennale in presenza di un fatto penalmente rilevante, ma nulla dice circa l’incidenza di tale fatto sull’ampliamento del termine: ciò potrebbe far supporre che il triennio ordinario di accertamento possa in realtà essere superato (allungandosi da cinque a dieci anni) soltanto qualora – come nel vigore dell’art. 221, paragrafo 4 – la notizia di reato intervenga nel corso del termine di tre anni di cui al paragrafo 1. Lo stesso legislatore comunitario ha formulato la disposizione nel senso di un allungamento dell’ordinario limite triennale (“il termine di tre anni è esteso a minimo 5 anni…”), sicchè sembra che l’estensione richieda comunque la trasmissione della notizia di reato prima di tale termine; ove il legislatore comunitario avesse voluto fissare due distinti termini, si sarebbe espresso ben diversamente sul piano lessicale, senza far riferimento ad estensioni (che presuppongono necessariamente un accadimento antecedente) bensì direttamente ad un termine ad hoc.

4. Ne consegue la correttezza della sentenza laddove, applicando il principio di diritto ricavabile dalla sentenza rescindente secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere, dalla data del fatto-reato, “nel caso, pacificamente identificabile con la data degli eseguiti rimborsi”, non già dalla data delle originarie operazioni doganali, ha ritenuto che, avendo la GdF inoltrato il rapporto alla procura della Repubblica di Lodi il 2 dicembre 1997, a quella data, per le bollette doganali emesse tra il 1988-1990 e nel 1993, era maturato il termine di prescrizione triennale.

5. Ne discende che il ricorso va respinto. Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA