Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33892 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/12/2019), n.33892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27609-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore oro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.F., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DOMENICO BONFANTI con procura speciale del Not.

F.T. REPUBBLICA ESHQIPERISE rep. n. 5284 del 12/12/2016 DURAZZO –

KAVAJE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4210/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PPLASOIANO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MUSSUMECI per delega

dell’Avvocato BONFANTI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.M.F., cittadino albanese, ricevette ad istanza dell’Agenzia delle Dogane di Brescia l’atto – datato 30.10.2014 – di contestazione di violazioni finanziarie ed irrogazione di sanzioni, con contestuale confisca, con cui gli venne contestata, quale proprietario dell’autovettura BMW tg. (OMISSIS), immatricolata in Albania, la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 216 e 282 e s.s. (TULD), per aver evaso i diritti di confine e l’IVA all’importazione. Proposto ricorso dal proprietario della vettura avverso la sola confisca, la C.T.P. di Brescia, con sentenza n. 483/2/15, lo dichiarò inammissibile, per difetto di procura ad litem, rilasciata in Albania, ma priva della apostilla prevista dalla Convenzione dell’Ala del 5.10.1961. Tuttavia, la C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, con sentenza del 14.7.2016, in riforma della prima decisione, accolse le domande proposte da Z.M.F..

L’Agenzia delle Dogane ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Z.M.F., che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La ricorrente evidenzia che l’invalidità della procura rilasciata da Z.M.F. per la proposizione del ricorso introduttivo emerge dalla circostanza che egli stesso ha rinnovato la procura in data 14.5.2015, ma in modo evidentemente inidoneo a sanare la nullità originaria. Infatti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 prevede tout court l’inammissibilità del ricorso proposto con procura inesistente o invalida, senza possibilità di sanatoria; del resto, la modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2015 a far data dal 1.1.2016, è evidentemente inapplicabile nella specie, non potendo la nuova norma che disporre per il futuro. Tale modifica, peraltro, dimostra implicitamente la necessità di una espressa previsione normativa per estendere il perimetro di applicazione dell’art. 182 c.p.c. anche al processo tributario. Ha dunque errato la C.T.R. nel ritenere sanata la procura ad litem in questione, giacchè avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 La ricorrente si duole della decisione, nella parte in cui ha ritenuto di negare l’applicabilità della confisca in danno di Z.M.F., sull’indimostrato presupposto della sua buona fede. Al contrario, secondo la ricorrente, erano stati offerti al giudice d’appello numerosi elementi di fatto, tutti elencati nelle proprie controdeduzioni in appello, che escludevano certamente la buona fede del predetto, confermando anzi la sua piena consapevolezza circa l’improprio utilizzo della vettura in discorso, in Italia, da parte del proprio figlio Kleant, elementi minimamente considerati dalla C.T.R., benchè decisivi.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Il presente giudizio è stato avviato con ricorso notificato il 12.1.2015, e perciò dopo l’entrata in vigore della modifica apportata all’art. 182 c.p.c., comma 2, dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2.

Ciò posto, la tesi propugnata dall’Agenzia non è condivisibile. Essa afferma, infatti, che la rinnovazione della procura effettuata dall’odierno controricorrente in data 14.5.2015, oltre che confermare la nullità della procura originaria, è inidonea a sanarne i vizi con effetto ex tunc, giacchè la modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2015 a far data dal 1.1.2016 (con la esplicita previsione dell’applicabilità, in tema di assistenza tecnica nel processo tributario, dell’art. 182 c.p.c.), è evidentemente inapplicabile nella specie, la nuova formulazione normativa potendo disporre solo per il futuro.

In realtà, nella giurisprudenza di legittimità, è pressochè consolidata l’affermazione secondo cui “In tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009)…” (Cass. n. 3084/2016; Cass. n. 18062/2016).

Va peraltro osservato che, ai fini dell’applicabilità in generale dell’art. 182 c.p.c., sussiste in effetti un contrasto nella giurisprudenza di legittimità riguardo al vizio della procura ad litem, da un lato essendosi affermato doversi distinguere tra inesistenza tout court della procura e la sua nullità (Cass. n. 24257/2018), dall’altro essendosi invece concluso per l’irrilevanza della distinzione tra inesistenza e nullità (così, Cass. n. 10885/2018). Tale diversità di vedute, tuttavia, non ha concrete ricadute nella specie, in cui si controverte di sola nullità (così, incontrovertibile essendo la sussumibilità nell’ambito dell’art. 182 c.p.c.), trattandosi di procura ad litem rilasciata dallo Z. dinanzi a notaio in Albania, ma priva della apostille di cui all’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961.

Si aggiunga che, contrariamente alla tesi propugnata dall’Agenzia (che afferma doversi senz’altro pronunciare l’inammissibilità del ricorso in caso di invalidità della procura, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18), è consolidato l’orientamento secondo cui “Nel processo tributario, il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4 (nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte Cost. n. 189 del 2000), deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità del ricorso” (Cass. n. 15029/2014; nello stesso senso, Cass. n. 21459/2009).

Da quanto precede, discende quindi che la previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 10, come dettata della riforma del 2015, nella parte in cui si esplicita l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. in subiecta materia, non ha una reale portata innovativa, ma finisce col recepire (ovviamente cristallizzandolo) un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’argomento a contrario propugnato dall’Agenzia (secondo cui dall’esplicita previsione, valevole pro futuro, deve desumersi l’inapplicabilità della norma per i processi iniziati fino al 31.12.2015) è pertanto infondato.

Conseguentemente, è del pari infondata la doglianza della ricorrente, giacchè è indubbio che l’attività spiegata dallo Z. già in primo grado, mediante la rinnovazione e il deposito di nuova ed idonea procura, e prima ancora che a tanto fosse sollecitato da parte del giudice, ha certamente sanato, anche sul piano sostanziale (sul punto, v. Cass. n. 18062/2016) l’operato del proprio difensore, come correttamente rilevato dal giudice d’appello.

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile.

Nel ritenere sussistente l’esimente della buona fede in capo all’odierno controricorrente, la C.T.R. ha evidentemente valorizzato una serie di circostanze fattuali (la concessione dell’usufrutto da parte dello Z. sull’autovettura appena un mese prima della contestazione, la residenza dichiarata dal proprio figlio, l’avvenuto pagamento dei diritti doganali sull’autovettura stessa avvenuta nel 2013) idonee a supportare il proprio libero convincimento, ex art. 116 c.p.c..

Ora, i fatti di cui l’Agenzia denuncia l’omesso esame, secondo la stessa ricorrente, sono desumibili “in maniera inconfutabile dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso appellante”, ossia da Z.. La C.T.R., però, è giunta alla superiore determinazione proprio “Alla luce della documentazione prodotta in primo grado e da ultimo con la memoria illustrativa d’appello”, ossia sulla base della medesima documentazione cui fa riferimento l’Agenzia a sostegno del mezzo in discorso.

Si tratta, quindi, non già di omesso esame di fatti decisivi, bensì di una pretesa erronea valutazione delle prove offerte dalle parti. Tuttavia, è noto che “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 23153/2018). Ne deriva, quindi, l’inammissibilità della censura.

4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Infine, nulla va disposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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