Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33892 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 12/07/2021, dep. 12/11/2021), n.33892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25538/2014 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Di Marzio Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, n. 325/2/15, depositata il 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio

2021 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Di Marzio Energy s.r.l. per l’annullamento della cartella di pagamento emessa per mancato versamento di imposte dirette e i.v.a. dovute dalla Top Dimar s.r.l. per l’anno 2007 e notificata alla contribuente quale cessionaria del relativo ramo di azienda;

– il giudice di appello, dopo aver affrontato alcune questioni preliminari, ha, nel merito, confermato la decisione della Commissione provinciale di annullamento dell’atto impugnato in ragione della mancata dimostrazione della preventiva escussione del cedente, del mancato rispetto del limite di responsabilità rappresentato dal valore dell’azienda ceduta e di una frode fiscale, nonché della mancata notifica alla società contribuente del prodromico avviso di accertamento e della carenza di motivazione dell’atto impugnato;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– né la Di Marzio Energy s.r.l., né la Equitalia Sud s.p.a. spiegano alcuna difesa;

– con nota del 14 maggio 2021 la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per aver la contribuente presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– avuto riguardo al contenuto di tale nota e al fatto che l’Agenzia, coerentemente con quanto ivi affermato, non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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