Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33891 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 19/12/2019), n.33891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12605-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.D.R.R.P., elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato

BERARDINO IACOBUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EUGENIO SOLARI, questa procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza 6812/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa ROMEO MARIA GIOVANNA;

udito il P.M. i persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICI ETTORE che ha occluso per l’accoglimento;

udito per i ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato IACOBUCCI che ha chiesto il

rigetto o l’inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.D.R.P.R. proponeva ricorso alla CPT di Roma per contestare, per difetto di motivazione, l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla revisione parziale del classamento catastale di due unità immobiliari site in Roma, mediante attribuzione di classi superiori rispetto alle precedenti e relativo aumento della rendita catastale. La CTP accoglieva il ricorso rilevando il difetto di motivazione dell’atto.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla CTR del Lazio che rigettava l’impugnazione ritenendola tardiva.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Entrambi le parti hanno depositato memorie.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che l’atto di appello proposto dall’Ufficio fosse inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine breve previsto per l’inoltro dello stesso, decorrente dalla data di notifica tramite PEC della sentenza di primo grado, in quanto al momento dell’appello le norme del processo telematico non erano ancora state estese ai processi di competenza della Commissione Tributaria del Lazio; nel merito richiamava “le deduzioni svolte nell’atto di appello come riportate nella descrizione del fatto di cui al presente atto”.

La contribuente, con controricorso eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto deduce che la sentenza di appello, depositata il 10 novembre 2016, era stata notificata alla ricorrente a mezzo del servizio postale in data 30 novembre 2016; il ricorso per cassazione è stato notificato tramite PEC il 9 maggio 2017 cioè ben oltre i 60 giorni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 comma 1.

L’eccezione pregiudiziale della controricorrente, che va esaminata con priorità, è fondata.

Dagli atti esaminati emerge che la sentenza di appello, favorevole alla contribuente, è stata notificata in copia autentica all’Agenzia delle Entrate nel domicilio eletto a mezzo del servizio postale il 30 novembre 2016, data dalla quale decorreva il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza della commissione tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1.

L’Avvocatura dello Stato ha notificato il ricorso via PEC soltanto in data 9 maggio 2017, ben oltre il termine previsto. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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