Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33890 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 12/11/2021), n.33890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22632/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12 è domiciliata.

– ricorrente –

contro

C.A.M. in proprio e quale titolare della ditta

omonima, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Costanzo presso il

cui studio in Roma, Largo L. Antonelli, 10, è elettivamente

domiciliata per procura specia in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 509/36/15, depositata il 16.2.2015.

Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 9.7.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nel corso di una indagine denominata “Progetto pallets”, finalizzata a contrastare il fenomeno delle false fatturazioni nell’ambito del sistema di commercializzazione dei pallets, emergeva che C.A. aveva contabilizzato e dedotto fatture passive ricevute dalla Seraf imballaggi la quale risultava sconosciuta presso la sede operativa indicata, priva di mezzi e di risorse in grado di giustificare i servizi resi, nonché inadempiente agli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze emerse nel corso del contraddittorio, notificava alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007 recuperando a tassazione l’Iva detratta.

La contribuente impugnava gli avvisi e la CTP di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi. Contro la decisione proponeva gravame la contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 509/36/15 depositata il 16.2.2015, accoglieva l’appello sul presupposto che non fossero stati forniti elementi atti a sostenere né il coninvolgimento, né la consapevolezza della contribuente di una frode fiscale.

Avvero la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui

resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e dell’art. 1176 c.c., comma 2, e dell’art. 2697 c.c.

Lamenta che la CTR non aveva fatto buon governo della distribuzione dell’onere della prova in caso di fatturazione soggettivamente inesistente.

La censura non è fondata.

“In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass., n. 9851/2018; Cass. 3083/2021).

La CTR ha osservato che la contribuente, pur non intervenendo sull’asserita inesistenza della dotazione personale e strumentale adeguata alla cessione dei pallets usati da parte della Seraf Imballaggi aveva affermato che “i pallets le venivano consegnati e, a volte, li ritiravano i propri dipendenti presso un sito ((OMISSIS)) la cui riferibilità alla ditta Seraf Imballaggi è confermata dall’indagine penale per abusiva occupazione di spazio pubblico alla quale era stata assoggettata la titolare di quest’ultimo. Le modalità di consegna dei pallets evidenziata dalla contribuente, consegna che era effettivamente avvenuta non essendo stata contestata l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e la circostanza che detti beni fossero usati, affievolisce la capacità presuntiva come l’essenza della dotazione produttiva da parte della ditta fornitrice in quanto, nel commercio dei beni usati (stando all’avviso di accertamento, provenienti da sotrazioni illecite operate dagli addetti ai magazzini della grande distribuzione) i trasporti potevano essere materialmente effettuati dagli stessi raccoglitori per contro di Seraf Imballaggi”, operazione confermata dai pagamenti effettuati con assegni emessi in favore di tale ditta.

La CTR ha inoltre evidenziato che non facevano ritenere il contrario le altre circostanze evidenziate dall’ufficio; in particolare la mancata indicazione sui documenti di trasporto, del luogo di ritiro dei pallets -prevista solo in caso di documentazione differita, la mancata tenuta della contabilità di magazzino in quanto la contribuente non aveva raggiunto il volume di affari previsto per la sua tenuta, le non rilevanti dimensioni della ditta C. che giustificavano una gestione informale dei rapporti con alcuni fonitori – trattandosi di pallets usati. L’identità grafica delle fatture e dei documenti di trasporto, poi, non coinvolgeva la contribuente che era solo destinataria di quei documenti.

La CTR ha quindi concluso che la C. “non poteva ritenersi scientemente partecipe di una attività fraudolenta neppure sulla base dei pochissimi acquisti di pallets contabilizzati dal fornitore e dall’omesso versamento dell’iva a lei addebitata in via di rivalsa in quanto dagli atti non emerge che ella potesse ingerirsi nella gestione della sua controparte commerciale. In sintesi l’amministrazione non ha fornito attendibili riscontri indiziari circa l’assenza di buona fede della contribuente, carenza che ha indotto anche il giudice penale ad assolvere tanto il titolare della ditta Seraf Imballaggi, quanto l’odierna contribuente avendo ritenuto che le anomalie e le incongruenze evidenziate pure negli avvisi di accertamento per cui è causa erano validi spunti investigativi meritevoli di approfondimento istruttorio ma non assurgevano di per sé soli ad indizi gravi, precisi e concordanti in direzione di una condanna….”

La CTR, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, escluso tanto l’esistenza degli indizi della partecipazione che della consapevolezza della contribuente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro7.800,00 oltre Euro200,00 per esborsi e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

 

 

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