Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3389 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3389 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11740-2012 proposto da:
D’ERRICO PIERA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati SCOTTI GALLETTA ANTONIO, SCOTTI GALLETTA
MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2014

avverso la sentenza n. 100/52/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 16/02/2011,
depositata il 23/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 11740 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del Territorio -appello proposto
contro la sentenza n.221/06/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di
D’Errico Piera- ed ha così confermato l’avviso di classamento relativo ad un
immobile abitativo sito in Napoli recante aumento della rendita catastale.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, va riproposta qui la problematica dei cosiddetti “ricorsi farciti”, cioè
confezionati in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o
similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti
con mere proposizioni di collegamento. E’ indirizzo costante di questa Corte (Cass.
S.U. 19255/2010; Cass. S.U. 16628/2009; Cass. 15180/2010) quello che ha
sanzionato di inammissibilità, per violazione del criterio di autosufficienza, detta
modalità grafica, poiché essa equivale, in sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli
atti di causa e viola di poi il precetto dell’art.366 comma 1 n.3 cpc che impone
l’esposizione sommaria dei fatti di causa (sostituita da una modalità che rende
indaginosa e complessa, nonché rimessa alla discrezionale valutazione del relatore, la
verifica del contenuto degli atti di causa).
L’anzidetta prescrizione non può ritenersi osservata allorchè il ricorrente (come nella
specie qui in esame) non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa

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letti gli atti depositati

né determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo
proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole
la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in
immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. La
consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di

grava contempo la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, né può
essere giustificata con l’intento di assolvere più puntualmente all’onere di
autosufficienza, perché il momento della verifica degli atti viene solo dopo la
sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e non può essere anticipato.
D’altronde, se fosse questo il vero intento della parte ricorrente, essa vi potrebbe
assolvere materialmente compiegando al ricorso per cassazione (e di seguito ad esso)
la copia degli atti ritenuti strumentali a questa esigenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 maggio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare le ragioni poste a fondamento della conclusioni della
relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite possono essere improntate alla compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

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raccordo), se allevia la parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi,

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