Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3389 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del Direttore pro tempore rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

G.P.B., rappresentato e difeso dall’Avv. VIAGGIO

Salvatore, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione distaccata di Catania, n. 356/18/03, depositata in

data 16 dicembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienze del dal

consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Gen. Dello Stato, Paolo Gentili, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

1.1 – G.P.B. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio Iva di Catania – sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Bronte – contestava l’omessa fatturazione, relativamente all’anno 1991, di operazioni imponibili per un ammontare complessivo di L. 75.500.000.

In particolare, si evidenziava che il contribuente, oltre a gestire un esercizio pubblico adibito a bar, risultava dedito, come dichiarato da vari committenti, ad attività di imprenditore edile, senza tuttavia adempiere ai relativi oneri fiscali.

1.2 La Commissione tributaria provinciale di Catania, con decisione depositata in data 16 gennaio 2001, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento.

1.3 La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con la decisione meglio indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dal G.P., in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo, affermando, in sostanza, che le dichiarazioni rese da terzi non assumevano un decisivo rilievo sotto il profilo probatorio.

1.4 Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.

Si costituiva la controparte, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività nel ricorso, del quale contestava, in ogni caso, la fondatezza.

Diritto

2.1 Deve preliminarmente rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione del controricorrente avente ad oggetto la tardività della presentazione del ricorso. In proposito va osservato che, poichè il deposito della sentenza di secondo grado (non notificata) è caduto nel corso del periodo di sospensione dei termini stabilito dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, e succ. mod., la data di inizio del decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., per la proposizione del ricorso per cassazione deve individuarsi in quella del 2 giugno 2004 (primo giorno utile dopo la sospensione), con la conseguenza che tale termine è scaduto, tenuto conto della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2004, il 17 luglio 2005, con proroga della scadenza, trattandosi di giorno festivo, al successivo giorno 18 luglio 2005 (Cass., 28 giugno 2007, n. 14898).

Tale termine risulta rispettato, in quanto, come emerge dal timbro apposto dall’Ufficiale giudiziario a margine del ricorso, completo della relativa sottoscrizione mediante sigla, la consegna per la notifica avvenne proprio nella data testè indicata, non potendosi dubitare dell’applicabilità del principio secondo cui, quando la notifica debba compiersi entro un determinato termine, essa si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato tempestivo perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile (cfr., ex multis, Cass., n. 6906 del 2004). E’ stato per altro specificato, anche di recente, che non occorre una specifica dichiarazione dell’Ufficio ricevente quando, come nel caso scrutinato, dal timbro si rileva sia la data di consegna che la firma dell’ufficiale giudiziario (Cass., 2 ottobre 2009, n. 21144).

2.2 Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). In assenza di qualsiasi aggravio per l’attività difensiva della parte intimata, nonchè del consolidamento del citato orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ricorrono giusti motivi per la compensazione, in parte qua, delle spese processuali.

2.3 – Con unico e complesso motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè vizio della motivazione (evidentemente ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per non aver la Commissione tributaria regionale considerato nel loro complesso le dichiarazioni rese dai terzi circa l’attività edilizia svolta dal contribuente, anche alla luce del riscontro costituito dal possesso di attrezzature destinate allo svolgimento dell’attività stessa.

Il motivo è fondato.

La Commissione tributaria regionale ha affermato che le dichiarazioni resa da terzi “potevano essere prese nella dovuta considerazione, ma come componenti di un diverso procedimento probatorio, che si doveva formare attraverso il reperimento di altri elementi tratti dalla stessa vicenda tributaria”.

Nel ricorso viene evidenziato come il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, oltre a fondarsi sulle dichiarazioni rese dai committenti (e riguardanti sia l’entità dei lavori effettuati dalla ditta del contribuente, sia l’entità delle somme a lui corrisposte), indicasse, come elemento di riscontro, il rinvenimento dei locali del predetto di attrezzature destinate all’esercizio dell’impresa edile, quali “un camion, tre impastatrici, un montacarichi, un gruppo elettrogeno, legname per carpenteria, pontelli e lame in ferro”.

Appare, pertanto, evidente, il vizio motivazionale in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale, comportante anche la denunciata violazione dell’art. 2727 c.c., poichè, nel censurare la sentenza di primo grado in quanto fondata sulle dichiarazioni rese da terzi, ha omesso di verificarne la consistenza, sotto il profilo della gravità, della precisione e della concordanza, alla luce delle ulteriori risultanze probatorie, che non risultano affatto esaminate, e che, ove si consideri la pregnanza del dato inerente al possesso di attrezzatura idonea allo svolgimento dell’attività oggetto di contestazione, avrebbero potuto condurre, ove positivamente verificate, a ben diverse conclusioni.

Giova rimarcare che, secondo un principio del tutto consolidato, può darsi ingresso alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’Amministrazione Finanziaria o in altra sede qualificata, come ad ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, purchè tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso dei verbalizzanti (Cass., 13 novembre 2006, n. 24200; Cass., 29 luglio 2005, n. 16032 – dove si precisa che anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni di terzi intese a contraddire le risultanze dell’accesso -; Cass., 11 marzo 2002., n. 3526; Corte Cost.,21 gennaio 2000, n. 18).

A fronte di quanto rilevato, emerge chiaramente il carattere apodittico dell’affermazione inerente all’insufficienza delle dichiarazioni rese da terzi sotto il profilo probatorio, laddove valutate isolatamente e non in relazione agli ulteriori elementi che nel ricorso in esame (nel rispetto del principio di autosufficienza) sono analiticamente richiamati.

Come sopra accennato, deve intendersi viziata anche da errore di diritto la decisione che si limiti a negare valore indiziario agli elementi acquisiti, senza indicarli specificamente e senza motivare in ordine alle ragioni per cui essi, quand’anche singolarmente sforniti di sufficiente valenza indiziaria, non potrebbero acquisirla se valutati nella loro sintesi, completandosi a vicenda (Cass., n. 1575 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005).

La decisione impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia, che giudicherà uniformandosi al principio di diritto testè enunciato, ovviando altresì al riscontrato vizio motivazionale, e che provvederà anche a regolare fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, compensando le relative spese.

Accoglie il ricorso dell’ Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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