Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3389 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza al n. R.G. 6821/2020

sollevato dal Tribunale di ANCONA con ordinanza n. 718/2020 del

12/02/2020 nel procedimento vertente tra S.S.N.S., da

una parte, MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. RITA SANLORENZO che visti

l’art. 42 e ss. c.p.c., chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. con ordinanza del 12.2.2020 il Tribunale di Ancona – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea – dinanzi al quale, a seguito della declinatoria di competenza da parte del tribunale di Roma, è stato riassunto il procedimento promosso da S.S.N.S., volto ad ottenere la individuazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 1, comma 3, lett. e-bis, (recte: Art. 3) – ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ritenendo a sua volta competente il Tribunale di Roma;

2. a fondamento della sua richiesta, ha sostenuto che, in tale tipo di controversia, non opera il cosiddetto criterio di prossimità contenuto nel D.L. citato, art. 4, comma 3, ossia quello che radicherebbe la competenza territoriale in base alla permanenza dei migranti in una struttura o in un centro di accoglienza, come da pronunce di questa Corte n. 18755/2019, 18756/2019, 18757/2019 del 12/7/2019;

3. le parti sono rimaste intimate;

4. il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona alla luce del nuovo orientamento di questa Corte, segnato dall’ordinanza n. 31127 del 2019;

5. ritiene la Corte che debbano essere condivise le conclusioni del Procuratore Generale;

6. con la citata ordinanza questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle ordinanze n. 18755, 18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni;

7. l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato;

8. il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018;

9. in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente;

10. il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;

11. deve pertanto essere dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Ancona, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunta nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

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