Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3389 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26846-2015 proposto da:

S.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1350/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Pietrangeli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 7 ottobre 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dai ricorrenti in data 23 febbraio 2011 davanti ad essa ed avente ad oggetto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al TAR Lazio. La domanda di equa riparazione era stata presentata nel 2007 davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale si era dichiarata incompetente in favore della Corte di Perugia con ordinanza del 16 dicembre 2010. La Corte di Perugia ha osservato come fosse stata prodotta documentazione relativa ai giudizi (originariamente proposti in maniera separata e poi riuniti nel procedimento recante n. RG 50535/2007) instaurati davanti alla Corte di Roma. Da tali documenti risultava che il processo presupposto si fosse svolto davanti al TAR Lazio, riguardasse il diritto a percepire certe somme sul recupero delle spese di giustizia ed era stato iscritto al n. 10403/97 del TAR, processo non ancora definito all’epoca (2007) di presentazione dei ricorsi. Nel ricorso per riassunzione, invece, i ricorrenti avevano fatto riferimento alla domanda di riparazione per il ritardo nella definizione di altro procedimento, promosso sempre davanti al TAR Lazio, ma nel 1995, iscritto al n. RG 11582 e riguardante il diritto a certe somme da percepire in percentuale rispetto a quelle recuperate. H resistente Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel costituirsi, aveva prodotto la sentenza resa dal Tar Lazio nel procedimento ivi iscritto col n. 11582/95, depositata l’11.2.2006. Ad avviso della Corte di Perugia, il diritto azionato davanti ad essa era, quindi, legato alla durata del procedimento TAR Lazio n. 11582/95, definito con sentenza del 2006, sicchè la domanda proposta nel febbraio 2011 era inammissibile, giacchè avanzata dopo la scadenza del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 mentre la domanda rivolta originariamente alla Corte di appello di Roma non aveva a tal fine rilievo, in quanto riguardava un processo presupposto diverso.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimato senza svolgere difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’unico motivo del ricorso consiste nella violazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., avendo la Corte di Perugia attribuito al ricorso in riassunzione il valore di domanda ex novo, relativa a diverso processo presupposto, sulla base del solo errore inerente l’indicazione del numero di R.G. del giudizio svoltosi davanti al TAR Lazio.

Tale motivo è fondato.

Come già affermato da questa Corte, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la tempestiva proposizione della domanda, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 ancorchè davanti ad un giudice incompetente, costituisce evento idoneo ad impedire la relativa decadenza, purchè la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni occorrenti per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., che mantiene una struttura unitaria, conservando gli effetti processuali e sostanziali del procedimento svoltosi davanti al giudice incompetente (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 22729 del 24/10/2014). Ora, la riassunzione prevista dall’art. 50 c.p.c., in forza della quale il giudizio prosegue, non impone di riprodurre nella comparsa di cui all’art. 125 disp. att. tutte le domande originariamente proposte, atteso che l’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità – direttamente controllabile in sede di legittimità – il giudice di merito deve apprezzare l’intero contenuto dell’atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell’atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l’indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l’identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13597 del 21/07/2004).

Nel caso in esame, l’atto di riassunzione depositato dai ricorrenti davanti alla Corte d’Appello di Perugia contemplava il riferimento alla precedente fase svoltasi davanti alla Corte d’Appello di Roma, indicava le parti ed il numero di ruolo della causa riassunta, individuava il provvedimento declinatorio di competenza del 16 dicembre 2010 quale ragione della cessazione della pendenza della causa stessa, nonchè quale titolo legittimante la riassunzione, e manifestava la volontà di riattivare il giudizio, senza che, pertanto, l’errore nella descrizione del processo amministrativo presupposto, posto a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata, potesse valere ad infirmarne l’idoneità ad individuare il giudizio che si voleva proseguire.

Va quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviata la causa per il conseguente esame alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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