Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33889 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 19/12/2019), n.33889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2247-2017 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE R. MARGHERITA,

12, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LANCIANO che lo rappresenta

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE ROMA TERRITORIO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4575/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa ROMEO MARIA GIOVANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’accoglimento;

udite per il ricorrenze l’Avvocato LANCIANO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Laura F. proponeva ricorso alla CPT di Roma per contestare l’avviso di accertamento che rideterminava la classe catastale di un immobile sito in Roma, vicolo della Campana, mediante attribuzione, rispetto alla precedente classe 3, della nuova classe 5 e relativo aumento della rendita catastale.

La CTP rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello alla CTR del Lazio che rigettava l’appello confermando la decisione del primo giudice.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di Roma.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) rilevando che nella riclassificazione dell’immobile effettuata ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 non si è tenuto conto di tutti i parametri previsti del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando carenza motivazionale della sentenza “in ordine al motivo di appello circa l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 335 dell’arti della L.311/04” e sostiene in sostanza che l’immobile presentava uno scostamento non significativo, cioè inferiore al 35%, nel rapporto tra valore della rendita catastale e valore medio di mercato rispetto all’analogo rapporto riguardante l’insieme delle microzone comunali.

Controdeduce l’Agenzia delle Entrate rilevando l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo.

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. I motivi, che riguardano in sostanza la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site nelle microzone comunali, vanno trattati unitariamente e vanno accolti.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità (cfr. Sez. 6 Num. 10402 Anno 2019) “il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017). Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte costituzionale ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione – cfr. Corte Cost. n. 249/2017-, non potendo darsi seguito all’orientamento espresso da Cass. n. 21176/2016, rimasto isolato”.

Sulla base di tali principi va rilevato che la CTR ha errato nel ritenere che è sufficiente la sussistenza del solo superamento della soglia di scostamento tra i valori catastali e i valori di mercato purchè tale squilibrio “sia significativamente rilevante in rapporto all’insieme delle microzone comunali”.

Invero il tenore dell’atto impugnato, per come riassunto nella sentenza d’appello, non risponde ai requisiti primi e indefettibili di cui si è detto: nella specie la valutazione delle caratteristiche estrinseche dell’immobile in questione, effettuata con riferimento all’attuale contesto urbano e socio economico, e con l’indicazione che si tratta di “unità immobiliare sita in zona centralissima della città di Roma e quindi ricadente nella microzona 1 caratterizzata, come considerato dall’Ufficio, tra l’altro dalla presenza di siti di interesse storico, artistico e archeologico di rilevanza internazionale, da vie di grande interesse commerciale e da strutture direzionali alberghiere e da locali di ristorazione tali da determinare importanti flussi turistici”, realizza un compendio motivazionale affidato a formule di stile, adattabili a qualsiasi immobile ricadente nella microzona, privo dei riscontri estimativi individualizzanti necessari nel caso di attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare, riscontri in sostanza mancanti nell’atto impugnato.

Il ricorso va dunque accolto.

Non essendo necessari ulteriori ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.p. mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

Data la recente evoluzione giurisprudenziale e il progressivo consolidarsi delle decisioni sull’argomento, le spese del giudizio di sia di merito che di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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