Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33888 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 19/12/2019), n.33888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11158/2013 R.G. proposto da

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Bertoloni n. 27, presso lo studio dell’avv. Andrea Melucco, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

unitamente all’Avv.ti Giorgio Giorgi ed Enrico Ivaldi;

– ricorrente –

contro

AMIU Genova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso

lo studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Antonio Lovisolo, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 84/01/13, depositata

il 10 gennaio 2013 e notificata il 22 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 84/01/13 del 10/01/2013 il Tribunale di Genova accoglieva l’appello proposto da AMIU Genova s.p.a. (d’ora in poi solo AMIU) avverso la sentenza n. 6573 del 26/07/2011 del Giudice di pace di Genova, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di T.L. volto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di IVA al dieci per cento applicata sugli importi richiesti da AMIU per la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1) relativa agli anni 2006-2009, per complessivi Euro 80,27;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) T.L. sosteneva che la tariffa, avendo natura tributaria, non avrebbe potuto essere soggetta a imposizione indiretta; b) il Giudice di pace accoglieva la domanda di ripetizione con il favore delle spese; c) avverso la sentenza del Giudice di pace AMIU proponeva appello davanti al Tribunale;

1.2. il Tribunale accoglieva l’appello di AMIU così motivando, per quanto ancora interessa in questa sede: a) doveva ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo stata proposta una controversia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il recupero dell’imposta sul valore aggiunto e, dunque, non venendo in discussione il rapporto tributario tra le parti immediate dell’obbligazione tributaria, ma discutendosi piuttosto “sull’esistenza dei presupposti per la rivalsa che il concessionario del servizio ha inteso far valere nei confronti di un fruitore di quest’ultimo: una pretesa che non viene elencata nella tassativa definizione delle materie attribuite alla giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie”; b) erano infondate le eccezioni proposte dalla parte appellata in ordine all’acquiescenza dell’AMIU alla sentenza impugnata e alla conseguente improcedibilità dell’appello; c) neppure erano fondati i rilievi di T. sulla inammissibilità dell’impugnazione proposta da AMIU in violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.: da un lato, tali disposizioni non potevano essere lette nel senso che costituivano “decisioni di equità “tout court’i,tutte le sentenze i cui valori controversi siano inferiori alle soglie economiche ivi contemplate, quando la decisione di primo grado non sia stata assunta per l’appunto in via di equità”; dall’altro, erano stati prospettati motivi di impugnazione (il quarto ed il quinto) che riguardavano i principi regolatori dell’imposizione diretta ed era stata comunque fatta valere la compatibilità comunitaria tra la controprestazione pecuniaria a carico dell’utente per la raccolta dei rifiuti, e l’imposizione indiretta secondo i dettami della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; d) non poteva condividersi la tesi della natura tributaria della TIA1 per tre ordini di ragioni: 1) doveva essere “riconsiderata la natura organizzativo-professionale (ergo imprenditoriale) del servizio prestato e quella dell’emolumento che costituisce “controprestazione” per lo smaltimento dei rifiuti urbani”; 2) i significativi spunti di natura tributaria relativi all’accertamento e alla riscossione della TIA1, non potevano elidere “la natura di servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti, per il quale è possibile una lettura “comunitariamente orientata” che senza meno riconosce la compatibilità tra Tariffa ed IVA”; 3) una compiuta disciplina normativa assoggettava ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del punto 127 sexiesdecies, Tabella A allegata il corrispettivo per il servizio di gestione dello smaltimento dei rifiuti svolto da AMIU;

2. T.L. impugnava la sentenza del Tribunale di Genova con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. AMIU resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso T. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che sia le dichiarazioni comparse sul sito internet di AMIU, sia le dichiarazioni rese nel verbale di udienza del giudizio definito con conciliazione davanti al Giudice di pace di Genova e recante il R.G. n. 15770/2011 deponevano nel senso dell’acquiescenza di AMIU alla sentenza oggi impugnata, avendo quest’ultima riconosciuto il diritto dei contribuenti alla restituzione dell’IVA anche in alcuni verbali di conciliazione giudiziale;

2. il motivo è infondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. può sussistere soltanto qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare” (Cass. n. 3934 del 29/02/2016; conf. Cass. n. 7181 del 22/03/2018; Cass. n. 17480 del 09/08/2007);

2.2. nel caso di specie, la pubblicazione di un avviso sul sito in-ternet di AMIU, con il quale quest’ultima rinvia all’emanazione di apposite disposizioni, normative per il rimborso dell’IVA sulla TIA1, ovvero i verbali di conciliazione di giudizi stipulati dopo decisioni di primo grado favorevoli ad alcuni utenti non sono fatti univocamente indicativi del riconoscimento della pretesa di T., tanto da essere stati diversamente spiegati dal Tribunale, da un lato, con la volontà del concessionario di differire nel tempo l’esecuzione dei singoli giudizi in funzione di prevedibili decisioni dell’autorità politica e, dall’altro, dalla volontà di AMIU di contenere i costi del contenzioso;

2.3. la plausibile valutazione di merito in ordine ad una diversa e possibile interpretazione della volontà della controricorrente, escludendo l’univocità del comportamento tenuto da AMIU sull’intenzione di non impugnare la sentenza sfavorevole del Giudice di pace, evidenzia la corretta applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 1, da parte del giudice di appello;

2.3.1. nè la predetta valutazione di merito può essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 113.p.c., comma 2, c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la sentenza del Giudice di pace, in quanto resa secondo equità, non avrebbe potuto essere appellata;

4. il motivo è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni;

4.1. in primo luogo, il motivo manca della necessaria specificità, perchè il ricorrente non trascrive i motivi di appello proposti da AMIU onde consentire a questa Corte di verificare se gli stessi potessero essere oggetto dell’appello a motivi limitati previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, unico mezzo di impugnazione ordinario previsto per le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità (cfr. Cass. S.U. n. 27339 del 18/11/2008; Cass. n. 6410 del 13/03/2013; Cass. n. 19050 del 31/07/2017; Cass. n. 27356 del 17/11/2017)

4.2. secondariamente, è vero che il Tribunale ha erroneamente sostenuto che la decisione di primo grado sia stata pronunciata secondo diritto in causa di valore inferiore ad Euro 1.100,00, così non facendo corretta applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, istitutivo della giurisdizione necessaria di equità del Giudice di pace;

4.2.1. ma è altrettanto vero che la sentenza impugnata afferma che alcuni dei motivi (segnatamente il quarto e quinto), poi accolti, rientrano nell’ambito di quelli consentiti ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche questa seconda ratio decidendi, da sola idonea a supportare la decisione del giudice a quo;

5. con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazionè circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’improcedibilità e/o inammissibilità della motivo proposta da AMIU concernente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario: secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi, sia pure rigettandola, su di una incidenza abbandonata dalla odierna controricorrente;

6. il motivo è inammissibile per l’assorbente considerazione che T. non ha interesse a dolersi di una statuizione allo stesso favorevole ed espressamente ritenuta corretta (cfr. pag. 23 del ricorso);

7. con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il presente giudizio, costituito dalla negata attribuzione della natura tributaria alla TIA1, evidenziando che il Tribunale mette in discussione orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati;

8. il motivo è inammissibile;

8.1. il ricorrente riconduce al vizio di motivazione quella che è, invece, un (ritenuto) difetto di interpretazione delle norme di legge dalle quali può dedursi la qualificazione della natura tributaria o di corrispettivo per il servizio reso della tariffa di igiene ambientale, vizio chiaramente riconducibile alla violazione di legge;

8.2. in ogni caso, anche a volere diversamente ritenere, la motivazione della sentenza è ampia, sufficiente e non contraddittoria, sicchè deve escludersi che nella sentenza del giudice di merito si rinvengano gli estremi di quell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della,motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

8.3. detta anomalia, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) è la sola ormai denunciabile ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014);

9. con il quinto motivo di ricorso T. deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 e 74 della direttiva n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del presente giudizio, costituito dalla negazione della natura tributaria della TIA1;

9.1. con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

9.2. con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 13 della direttiva n. 2006/112/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

9.3. al netto di una esposizione piuttosto confusa dei motivi, il ricorrente sostiene, in buona sostanza, che: a) il sistema interno dell’imposta sul valore aggiunto è del tutto compatibile con quello unionale, sicchè non si può ipotizzare una lettura comunitariamente orientata delle disposizioni interne e sostenere, come fatto dal Tribunale, che l’applicazione dell’IVA alla TIA1 derivi dalle disposizioni della direttiva IVA; b) l’IVA, nella misura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, punto 127 sexiesdecies, Tabella A allegata (dieci per cento) è, infatti, dovuta solo in presenza dei presupposti per l’erogazione dell’imposta, che implicano il pagamento di un corrispettivo a seguito dell’acquisizione del servizio di raccolta della immondizia; c) nella specie, invece, la TIA1 non costituisce il corrispettivo per il servizio reso da AMIU, ma ha natura tributaria e come tale è riscossa dalla concessionaria per conto del Comune di Genova; d) il Comune, così come gli altri enti di diritto pubblico, in quanto pubbliche autorità, non sono soggetti passivi dell’imposta anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, così come previsto dall’art. 13 della direttiva n. 2006/112/CE;

10. i motivi, che possono essere complessivamente esaminati in ragione della loro intima connessione, sono fondati;

10.1. la questione è stata di recente esaminata funditus dalle Sezioni Unite della Cassazione, alla quale sono state poste le medesime questioni oggetto del presente giudizio; vale la pena ripercorrere, con le integrazioni dovute alle peculiarità del caso di specie, la motivazione di Cass. S.U. n. 5078 del 15/03/2016;

10.1.1. la TIA1 è stata introdotta dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, con il quale è stata soppressa, a decorrere dal 1 gennaio 1999, la cd. TARSU, disponendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, fossero coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa (usualmente denominata Tariffa di igiene ambientale) composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

10.1.2. la Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 24/07/2009, ha ritenuto che il prelievo presenti tutte le caratteristiche del tributo, che il medesimo non sia pertanto inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisca una mera variante della TARSU, conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima (conf. Corte Cost. 24 febbraio 2010, n. 64);

10.1.3. la Corte di cassazione si è adeguata a tali principi: a) dapprima, in sede di regolamento di giurisdizione, ha affermato che “spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo” (Cass. S.U. n. 14903 del 21/06/2010; Cass. S.U. n. 25929 del 05/12/2011; Cass. S.U. n. 23114 del 12/11/2015; Cass. S.U. n. 26268 del 20/12/2016; Cass. S.U. n. 8822 del 10/04/2018); b) quindi, con specifico riferimento all’applicabilità dell’IVA, ha statuito che “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifèsta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (Cass. n. 3293 del 02/03/2012; Cass. n. 3756 del 09/03/2012; Cass. n. 5831 del 13/04/2012; Cass. n. 4723 del 10/03/2015);

10.1.4. diversamente deve ritenersi per la tariffa integrata ambientale (cd. TIA2), prevista dal D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, art. 238, come interpretata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, conv., con modif., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, art. 4, commi 2 e 3, (Cass. n. 16332 del 21/06/2018);

10.1.5. la ritenuta natura tributaria della TIA1, per la quale sola è controversia (così come opportunamente precisato dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata), “trova il suo fondamento negli elementi autoritativi che caratterizzano la cd. Tia 1, elementi costituiti dall’assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico – essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici – nonchè dall’assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4)” (così, testualmente, Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.);

10.1.6. si tratta di un indirizzo conforme all’art. 13 della direttiva 2006/112/CE e, in generale, ai principi ricavabili dall’ordinamento unionale, che addossa sui singoli Stati l’obbligo di adottare le misure necessarie atte a garantire recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti medesimi (artt. 4,10,12 e 13 della direttiva n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008), rimettendo alla discrezionalità degli Stati medesimi la determinazione degli oneri correlati ai costi di gestione (CGUE del 15/7/2009, causa C-254/08, p.p. 48 e 50), trattandosi di servizio connesso all’esercizio di attività di pubblica autorità (CGUE del 14/12/2000, causa C-446/98, p.p. 15-17; CGUE del 29/10/2015, causa C-174/14, p. 71);

10.1.7. anche la necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, ai fini della imponibilità, risulta conforme alla giurisprudenza unionale (CGUE del 20/06/2013, C-653/11, p. 40; CGUE del 29/10/2015, causa C-174/14, cit., p. 71), la quale ha, altresì, affermato che “affinchè imposte, dazi, tasse e prelievi possano rientrare nella base imponibile dell’IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione del del bene, essi devono presentare un legame diretto con tale cessione” (CGUE del 28/07/2011, causa C-106/10, p. 33; CGUE del 22/12/2010, causa C-433/09, p. 34);

10.1.8. infine, sono irrilevanti sia il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, punto 127 sexie-sdecies, tabella A, parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del dieci per cento, sia il D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, che disciplina le modalità di riscossione dell’IVA anche con riferimento al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati: “tali disposizioni sono infatti applicabili nei casi in cui le prestazioni in esame vengano svolte “con corrispettivo”, elemento assente, per quanto sopra ritenuto, nel caso in esame” (così ancora Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.).

10.2. applicando i sopra menzionati principi alla questione oggetto della presente controversia, può serenamente concludersi per l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA1, con conseguente accoglimento dei motivi proposti da parte ricorrente, nei limiti di cui si è detto;

11. in conclusione, vanno accolti in parte qua i motivi di ricorso quinto, sesto e settimo e rigettati gli ulteriori motivi; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso di Luciano T.;

11.1. quanto alle spese, avendo trovato la questione di diritto affrontata definitivo assestamento solo a seguito di Cass. S.U. n. 5078 del 2016, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito del presente giudizio, dovendo la con-troricorrente corrispondere al ricorrente quelle relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato inferiore ad Euro 1.100,00.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del ricorrente; condanna la controricorren-te al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 650,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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