Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33882 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/12/2019), n.33882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14617/2014 R.G. proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto n.

116, presso lo studio dell’avv. Stefano Turchetto, rappresentato e

difeso dall’avv. Massimo Gimigliano, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 223/04/13, depositata il 05 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 223/04/13 del 05/11/2013 la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da C.G. avverso la sentenza n. 377/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti del contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, oltre che dagli atti di parte, gli avvisi di accertamento traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza con il quale si recuperavano rilevanti importi per operazioni imponibili in relazione alle quali non veniva riconosciuta la detrazione IVA sugli acquisti;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello del contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa in questa

sede, che: a) C.G. non invero contesto “il dato della

mancata presentazione della dichiarazione IVA e quello della omessa registrazione di operazioni imponibili”, limitandosi “ad eccepire che avrebbe comunque dovuto essere concessa in detrazione l’importo IVA sugli acquisti sostenuti dal contribuente per come determinati dalla Guardia di Finanza”; b) tuttavia, in caso di inottemperanza all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, il

contribuente che intenp`r comunque detrarre l’IVA sugli acquisti, deve provare il suo buon diritto in sede giudiziale, producendo idonea documentazione giustificativa, non potendosi egli limitare ad un mero rinvio al verbale di constatazione della Guardia di finanza;

2. C.G. proponeva impugnazione avverso la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso C.G. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’obbligo del giudice di merito, ai fini della detrazione dell’IVA, di tenere conto delle poste riconosciute dalla Guardia di finanza, non contestate da controparte e non prese in considerazione dall’Amministrazione finanziaria non già in ragione della loro inesistenza, quanto in ragione della asserita decorrenza del termine di decadenza per il rimborso (decorrenza, peraltro, non presa in considerazione dalla sentenza impugnata);

1.1. in un simile contesto, affermare che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dei costi che ha sostenuti integra all’evidenza un errore di diritto;

2. il motivo, ammissibile in quanto deduce chiaramente la violazione di legge censurata, è altresì fondato nei termini di cui appresso si dirà;

2.1. con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

2.1.1. dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;

2.1.2. la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

2.2. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

2.3. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa agli anni d’imposta 2006 e 2007; tuttavia i presupposti per la riconoscibilità del credito IVA di cui si discute non risultano affatto contestati dall’Amministrazione finanziaria, sicchè erroneamente la CTR li ha ritenuti non provati;

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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