Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33881 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/12/2019), n.33881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al n. 6721/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Le Delizie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Cinquemani giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia 11/35/13, depositata il 22 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 11/35/13 del 22/01/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 97/05/08 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Le Delizie s.r.l. nei confronti dell’avviso di irrogazione sanzioni in relazione al rimborso di un credito IVA illegittimamente ottenuto;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, le sanzioni irrogate, con riferimento al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, conseguivano ad una illegittima domanda di rimborso di un credito IVA da parte della società contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello erariale evidenziando che: a) la sanzione irrogata era fondata sul D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che non contemplava “affatto tra gli illeciti punibili l’illegittimo rimborso del credito I.V.A., ma soltanto l’ipotesi di ritardati od omessi versamenti diretti”; b) nella materia delle sanzioni amministrative era vietato il ricorso all’analogia;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Le Delizie s.r.l. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 30 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che ottenere un rimborso IVA non spettante per difetto dei presupposti previsti dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 equivale ad omettere il relativo pagamento, traducendosi nella disponibilità di una somma che sarebbe dovuta rimanere nelle casse dell’Erario, con conseguente applicabilità della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13;

2. va pregiudizialmente rilevato che il motivo, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile;

2.1. in particolare, è stata dedotta la carenza di interesse dell’Agenzia delle entrate in ragione di una pretesa inammissibilità

dell’appello, la cui omessa dichiarazione da parte CTR, peraltro, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica censura avverso la sentenza impugnata;

2.2. è stato, altresì, evidenziato un difetto di specificità del motivo in relazione alla deduzione di fatti erroneamente considerati pacifici dalla parte ricorrente (l’asserita non rimborsabilità del credito), ma in realtà irrilevanti ai fini della decisione, discutendosi in questa sede unicamente dell’applicabilità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 all’ipotesi di richiesta di un rimborso non dovuto;

2.3. il motivo è, peraltro, infondato;

2.4. la condotta (di pericolo) posta in essere dalla società contribuente rientra propriamente nel disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 5, che punisce colui che, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, punendolo con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante (si veda, per una fattispecie sovrapponibile, Cass. n. 13888 del 31/05/2013; conf. Cass. n. 16422 del 05/08/2016);

2.5. ne consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di Le Delizie s.r.l. non è sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti;

2.6. e, poichè la contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto;

3. l’Amministrazione finanziaria va, altresì, condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto del fatto che il valore della lite rientra nello scaglione compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00;

3.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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