Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33880 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 19/12/2019), n.33880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20259/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Marittima Spezzina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico n.

22, presso lo studio dell’avv. Alessandro Fruscione, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 112/08/14, depositata il 31 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2019 dal

Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. de Augustinis Umberto, che ha concluso per la

dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Udito l’avv. Francesca Subrani per la ricorrente nonchè l’avv.

Alessandro Fruscione per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 112/08/14 del 31/01/2014, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Marittima Spezzina s.r.l. avverso la sentenza n. 157/04/11 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di rettifica con il quale le veniva richiesta la corresponsione dei dazi doganali antidumping in relazione ad alcune importazioni di merce avvenute nell’anno 2006.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la vicenda trae origine dall’importazione, da parte della Duralamp s.p.a. di lampade fluorescenti di origine cinese, ma dichiarate di origine preferenziale malese per beneficiare del favorevole regime daziario; b) la Marittima Spezzina s.r.l. era stata incaricata dalla Asconfinz Group Ltd., che aveva partecipato alle operazioni di importazione, di procedere allo sdoganamento della merce tramite il suo doganalista di fiducia, R.C.E., che aveva presentato, nella sua qualità di rappresentante diretto dell’importatore, tre dichiarazioni doganali di importazione; c) l’avviso di rettifica aveva coinvolto sia quest’ultimo che la Marittima Spezzina s.r.l., indicati tra i responsabili solidali dell’obbligazione doganale; d) la CTP respingeva il ricorso della società contribuente; e) la sentenza della CTP era appellata dalla Marittima Spezzina s.r.l.

1.2. Su queste premesse, la CTR accoglieva l’appello evidenziando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (non essendo stato il contribuente messo in condizioni di contraddire), quale principio generale del diritto comunitario, applicabile, quindi, nel caso di specie, sebbene non esplicitamente previsto dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11.

2. L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. La Marittima Spezzina s.r.l. resisteva con controricorso.

4. Con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. la controricorrente evidenziava l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1304 c.c., comma 1, in ragione della transazione intervenuta tra la Duralamp s.p.a. e l’Agenzia delle dogane con riferimento allo stesso avviso di rettifica oggetto del presente giudizio.

5. Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del 24/01/2019, questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo della controversia, non essendo la causa decidibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

6. La Marittima Spezzina s.r.l. depositava ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione formulata da parte controricorrente con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

1.1. Sostiene la Marittima Spezzina s.r.l. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’Agenzia delle dogane o, in subordine, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che, con riferimento all’avviso di rettifica n. 3017/2010 è intervenuta transazione tra uno degli obbligati in solido, la Duralamp s.p.a., e l’Agenzia delle dogane, con conseguente estinzione dell’obbligazione solidale, della quale possono beneficiare tutti gli altri obbligati in solido.

2. Ritiene il Collegio che nulla osta all’applicazione, anche in materia tributaria, del principio generale ricavabile dall’art. 1304 c.c., comma 1 (presuppone l’applicazione di tale disposizione il decisum di Cass. n. 17064 del 10/07/2013), per il quale la transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido produce effetti nei confronti del condebitore solidale che ha chiesto di volerne profittare, purchè la transazione riguardi l’intero debito (Cass. n. 16087 del 18/06/2018; Cass. n. 20107 del 07/10/2015; Cass. S.U. n. 30174 del 30/12/2011).

3. All’applicazione di tale principio non osta il diritto unionale: è vero che i dazi doganali costituiscono risorse proprie della UE e che i singoli Stati devono assicurare l’effettività del prelievo (cfr., da ultimo, CGUE 11 luglio 2019, in causa C-304/18, Commissione c/o Repubblica italiana, punti 49-50); ma è altrettanto vero che tale effettività deve essere garantita con l’utilizzazione gli strumenti propri del diritto nazionale e che la transazione intervenuta con la Duralamp s.p.a. (di cui l’odierna controricorrente intende beneficiare, nel pieno rispetto del diritto interno e del principio unionale di parità di trattamento) comporta una rinuncia parziale alla pretesa fiscale limitata ad un caso specifico (per un’ipotesi di rinuncia parziale in materia di IVA, nel rispetto del diritto nazionale, si veda CGUE 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano) e non già una rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (come tale, non consentita: cfr. CGUE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, Commissione c/o Repubblica italiana, in materia di definizione agevolata dell’IVA).

4. Nel caso di specie, la società controricorrente ha espressamente dichiarato di volere profittare della transazione conclusa tra il condebitore solidale Duralamp s.p.a. e l’Agenzia delle dogane e riguardante il medesimo debito, come confermato dalla stessa Amministrazione.

5. Va, dunque, dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento dell’obbligazione, sia pure da parte di altro coobbligato solidale (cfr. Cass. n. 24083 del 03/10/2018).

5.1. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della sopravvenienza della causa di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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