Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3388 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17093/2012 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, giusta mandato in margine

al ricorso, dall’Avv.to Erminio Araldi e dall’Avv.to Antonio

Sinesio, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato

in Roma, Via G. Mazzini n. 55.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 19/67/2012, depositata il 23 gennaio 2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Angiolella Rosita;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

della Repubblica, Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito l’Avv.to per il ricorrente l’avv.to Francesco Bresciani, per

delega dell’avv.to Erminio Arnaldi, il quale si è riportato al

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità CTR) in epigrafe richiamata, che ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado, che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il maggior reddito, a titolo di plusvalenza, generato dalla cessione a titolo oneroso di terreno edificabile e pervenuto al contribuente, a titolo gratuito, per successione mortis causa.

La CTR, in particolare, dopo aver rilevato l’errore materiale in cui era incorso l’Ufficio nell’indicare, nell’avviso di accertamento, la sussistenza della plusvalenza di cui al t.u.i.r., art. 67, lett. c), e ribadito – come già affermato dai primi giudici – che il contenuto dell’avviso si riferiva chiaramente non ad una cessione a titolo oneroso di partecipazione qualificata, ma a cessione di terreno edificabile, ha ritenuto corretta l’applicabilità alla fattispecie del t.u.i.r., art. 67, lett. b), e la conseguente valutazione per la determinazione del maggior reddito t.u.i.r., ex art. 68, comma 2, ultimo periodo, escludendo espressamente la ricorribilità dell’ipotesi più favorevole di cui alla lettera a) dell’art. 67 t.u.i.r. citato “in quanto un mero frazionamento e l’abbattimento di una tettoia non possono ritenersi, per il terreno in questione esecuzione di opere intese a renderlo edificabile, ed in quanto “se è stato possibile con un mero frazionamento annullare la destinazione pertinenziale di un’area di terreno edificabile, tale vocazione edificatoria, nella specie, sussisteva anche prima del frazionamento”.

L’Agenzia delle entrate, seppur ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva, depositando atto al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

All’udienza di discussione del 27 maggio 2019 non compariva il ricorrente.

Il Collegio, all’esito dell’udienza di discussione, verificato che non era stato rettamente effettuato l’avviso di udienza alla parte ricorrente, rinviava a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione dell’avviso di udienza ai recapiti indicati in procura speciale e/o a pagina 12 del ricorso.

Effettuata ritualmente la rinnovazione dell’avviso d’udienza, la causa è stata chiamata all’udienza odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.G., propone due motivi di ricorso, denunciando, con il primo, la violazione e falsa applicazione del t.u.i.r., art. 81, comma 1, lett. a) e b) (nel testo vigente ratione temporis corrispondente al t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. a) e b)) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il calcolo della plusvalenza con il criterio di cui al t.u.i.r., art. 67, lett. b) anzichè con quello di cui alla lett. a).

2. Col secondo motivo di ricorso, denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando l’insufficienza della parte motiva della sentenza nella parte in cui, senza alcuna esposizione delle ragioni logiche e giuridiche sottese, ha escluso l’applicabilità del citao t.u.i.r., art. 67, lett. a), negando rilevanza probatoria alle circostanze addotte in causa relative al frazionamento del terreno ed all’attività di demolizione della tettoia e di bonifica.

3. Il ricorrente evidenzia in fatto che:

– a seguito di successione, apertasi nel maggio del 1996, era divenuto proprietario di un complesso immobiliare costituito da due unità abitative, da una tettoia/autorimessa e da un’area di pertinenza alle predette unità;

– In data 30 ottobre 2001, stipulava contratto preliminare con il quale s’impegnava a vendere l’intero complesso immobiliare pervenutogli successione;

– In data 19 novembre 2001 al fine di agevolare la vendita provvedeva a demolire la tettoia/autorimessa, a bonificare il terreno del materiale inquinante, a frazionare l’area pertinenziale;

– A seguito di tali operazioni, gli immobili venivano individuati in catasto con altri identificativi;

– Nel 2002 vendeva l’intero complesso immobiliare: con atto notarile del 30 gennaio 2002, alienava il terreno come individuato catastalmente dopo il frazionamento; con atto notarile del 18 dicembre 2002, alienava le due unità abitative.

3.1. Ad avviso del ricorrente, essendo pacifico che il terreno ceduto è stato acquistato a titolo gratuito (mortis causa) ed è stato oggetto di opere quali l’abbattimento della tettoia ed il frazionamento dell’area pertinenziale, tali lavori hanno trasformato la natura del terreno oggetto di compravendita rendendolo edificabile, con la conseguenza che sussistono i requisiti per includere la vendita oggetto dell’avviso di accertamento nell’ambito applicativo di cui al t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. a), e conseguentemente determinare la plusvalenza il base al valore del terreno alla data d’inizio del procedimento di lottizzazione di cui all’art. 68 t.u.i.r..

4. I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati per le ragioni qui di seguito esposte.

5. La vicenda in esame s’inquadra in quella più generale dei cd. redditi diversi, ed in particolare, delle plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni o mediante esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva rivendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; tale categoria di redditi è disciplinata dagli artt. 81 e s.s. t.u.i.r. (artt. 67-71 nel testo vigente ratione temporis); la plusvalenza tassabile è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (, t.u.i.r., art. 68, comma 1). Le plusvalenze sono imponibili anche qualora il terreno sia pervenuto per successione o donazione ed indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisizione e il realizzo della plusvalenza, il che è coerente con il cambio d’impostazione rispetto alla normativa vigente anteriormente al Testo Unico che prevedeva, invece, la tassabilità delle operazioni solo laddove fosse ravvisabile il requisito soggettivo dell’intento speculativo, requisito, oramai, definitivamente abbandonato.

5.1. Proprio con riguardo ai terreni pervenuti per successione – come nella fattispecie all’esame – il regime per il calcolo della plusvalenza, di cui all’art. 68 t.u.i.r., è diverso:

per i terreni lottizzati di cui al t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. a), acquisiti gratuitamente, il costo rilevante fini della quantificazione delle plusvalenze è determinato “tenendo conto del valore normale del terreno la data d’inizio della lottizzazione”; la tassazione ha luogo in via ordinaria.

per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui al t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. b), anche se acquisiti per successione, il costo è costituito dal valore dichiarato nella denuncia di successione e la tassazione avviene con il metodo della tassazione separata (t.u.i.r., art. 17, lett. g) bis).

6. Ad una prima lettura di tali disposizioni parrebbe, dunque, che il proprietario del terreno pervenuto per successione, in vista della successiva vendita, abbia convenienza ad avviare la lottizzazione dello stesso al fine di poter rientrare, all’atto della relativa cessione, nella previsione di cui alla lett. a), e di beneficiare, quindi, del più favorevole criterio di determinazione della plusvalenza prevista per i terreni lottizzati (che, si ripete, assume come costo il valore normale del terreno all’inizio della lottizzazione, con conseguente sterilizzazione della plusvalenza formatosi a tale data).

7. Tuttavia, proprio perchè con la disciplina del Testo Unico è mutata la prospettiva funzionale di tali norme (che non richiedono più, come nella disciplina previgente, l’accertamento dell’elemento teleologico) e tenuto conto di un’interpretazione che tenga conto dei principi costituzionali in materia di capacità contributiva, occorre distinguere caso per caso per indagare se gli elementi circostanziali della fattispecie riconducano oppur no alla vendita di terreni lottizzati (v. t.u.i.r., art. 67, comma 1, lett. a): “…le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici”), o invece ad una vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (v. t.u.i.r., art. 67, lett. b) secondo cui sono redditi diversi: “…in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”).

8. La Commissione tributaria regionale ha escluso l’ipotesi della lottizzazione considerando che l’abbattimento della tettoia ed il frazionamento dell’area pertinenziale non avessero i caratteri della lottizzazione, stante, comunque, la vocazione edificatoria del terreno sussistente già prima del frazionamento.

9. La motivazione della Commissione regionale, per quanto concisa, coglie nel segno.

10. Nella specie, gli esiti della giurisprudenza di questa Corte, giovano a ricondurre il caso all’esame al citao t.u.i.r., art. 67, lett. b).

11. E’ stato affermato che: “In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dal TUIR, art. 81 (ora art. 67), lett. b), si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a), della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ma sia interessato da interventi obiettivamente considerati di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità del terreno, ancorchè realizzati fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici” (così, Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 17/05/2017,Rv. 644148-01; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 17264 del 27/06/2019, Rv. 654393-01, ove in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ricondotto alla fattispecie prevista dalla citata lett. b) l’ipotesi della plusvalenza derivante dalla vendita con riserva di proprietà di un terreno che, al momento della cessione, era inserito nella zona B5, in quanto immediatamente edificabile).

12. Quanto all'”esecuzione delle opere intese a renderli edificabili” va da sè che nessun opera può rendere edificabile un’area laddove non sia qualificata edificabile nel relativo strumento urbanistico, sicchè edificabilità – secondo la definizione fornita dal D.L. 14 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 1, conv. L. 4 agosto 2006 – è data dalla utilizzabilità a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

13. Orbene, essendo pacifico, oltre che oggetto di accertamento della sentenza impugnata non impugnato, che l’area in questione in cui sono state realizzate le opere relative alla demolizione della tettoia ed alla divisione dell’aera pertinenziale, avesse vocazione edificatoria già prima della cessione a terzi, in base ai principi su esposti è evidente che il ricorrente ha realizzato la plusvalenza ai sensi del t.u.i.r., art. 67, lett. b) perchè ha ceduto a terzi un terreno suscettibile di “utilizzazione” edificatoria. In più, come argomentato dalla Commissione regionale, l’abbattimento della tettoia e il frazionamento di un’area pertinenziale, non concretizzano, neppure in fatto, una lottizzazione.

14. La sentenza impugnata risulta, dunque, immune da censure non solo sul piano della retta applicazione delle norme regolanti la fattispecie, ma anche sul piano dell’adeguatezza della motivazione. Per quanto stringata, la motivazione espressa in sentenza rappresenta appieno la ratio decidendi e soddisfa l’obbligo motivazionale esponendo le ragioni per le quali sono state respinte le ragioni del contribuente sia in fatto (tipologia di opere: frazionamento dell’area pertinenziale e abbattimento della tettoria), che in di diritto (inidoneità delle opere a determinare la lottizzazione).

15. Il ricorso va dunque integralmente rigettato.

16. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA