Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3388 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3388 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29503-2016 proposto da:
FDNI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORI’, POIDONIANI;

– ricorrente contro
AGENZI .1 DELLE ENTRATE (CE 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controri corrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 4424/34/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di RAI IRMO SEZIONE
DISTACCALA di CATANIA, depositata il 21/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 17 giugno 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello
proposto dalla MAI srl in liquidazione avverso la sentenza n.
383/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che ne
aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento per IVA ed
altro 2005/2007. La CTR osservava in particolare che doveva
confermarsi la pronuncia della CIP segnatamente sul punto,
essenziale, della consapevolezza della società contribuente del sistema
frodatorio dell’IVA oggetto delle contestazioni fondanti le pretese
creditorie portate dagli atti impositivi impugnati, non avendo la
contribuente medesima controprovato i plurimi elementi fattuali a
carico fatti valere dall’Ente impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta la mancata argomentazione della CTR in ordine
alle prove che aveva addotto sul punto della sua consapevole
partecipazione alla frode IVA in oggetto.
Ric. 2016 n. 29503 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

MANZON.

I,a censura è inammissibile.
Si verte infatti in un ipotesti di “doppia conforme”, il che implica
l’improponibilità della censura in esame ai sensi dell’art. 348 ter, quarto
e quinto comma, cod. proc. civ., sicuramente applicabile al giudizio di
legittimità sulle liti tributarie (SU 8053/2014).

necessario al fine di evitare la rilevata causa di inammissibilità della
censura stessa, secondo il principio di diritto che «Nell’ipotesi di
“doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod.
proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del
motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le
ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle
poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse
sono tra loro diverse» (Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv.
643244 – 03).
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole della violazione di plurime disposizioni
legislative, poiché la CTR ha affermato l’assenza della sua “buona
fede”, nonostante le prove contrarie prodotte nel processo.
I,a censura è inammissibile.
Va ribadito che:
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento
impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge
implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015),
Ric. 2016 n. 29503 sez. MT – ud. 11-01-2018
-3-

Peraltro la ricorrente non ha assolto allo specifico onere processuale

-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che
l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di

conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui
limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi
in tali arresti giurisprudenziali.
Infatti le argomentazioni della ricorrente sono indubbiamente centrate
proprio sulla valutazione del materiale probatorio agli atti del processo
e, criticandole, ne chiede una revisione senz’altro inibita in questa sede,
come nei citati arresti giurisprudenziali chiaramente detto.
Peraltro va rilevato che, pur con succinta, ma puntuale motivazione, la
(TIR siciliana ha chiaramente espresso per quali ragioni di fatto ha
ritenuto fondate le pretese creditorie erariali ed allo stesso tempo ha
affermato l’inadeguatezza delle contro prove documentali date dalla
società contribuente.
Giudicando in tal modo nel merito, quindi nelle valutazioni in fatto,
insindacabilmente, ha comunque fatto corretta applicazione dei
principi circa gli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti,
Ric. 2016 n. 29503 sez. MT – ud. 11-01-2018
-4-

legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è

come da consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Corte di
giustizia dell’UE (cfr. Cass., Sez.5, Sentenza n. 26062 del 30/12/2015;
Sez. 5, Sentenza n. 20575 del 07/10/2011; Sez. 5, Sentenza n. 13951
del 24/06/2011; Corte giustizia UF, 6 settembre 2012, in C-273/11).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
10.200 oltre spese prenotate a debito.
.ki sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

f

Ci,…tdizigne

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in

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