Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3388 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 4547/2020 R.G.

sollevato dal TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA con ordinanza n.

2498/2019 nel procedimento vertente tra:

M.M.H., da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO

CALABRIA, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. RITA SANLORENZO che in

accoglimento del proposto regolamento, chiede che la Corte di

Cassazione, voglia affermare la competenza per territorio del

Tribunale di Catanzaro in formazione monocratica.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. con ordinanza del 22.1.2020 il Tribunale di Reggio Calabria dinanzi al quale, a seguito della declinatoria di competenza da parte del tribunale di Napoli, è stato riassunto il procedimento promosso da M.M.H., di opposizione al provvedimento, emesso il 13.6.2016 e notificato l’1.7.2017, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di (OMISSIS) aveva respinto la domanda di protezione internazionale – ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ritenendo a sua volta competente il Tribunale di Catanzaro, secondo il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 2, applicabile ratione temporis;

2. le parti sono rimaste intimate;

3. il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso con declaratoria di competenza del tribunale di Catanzaro;

4. ritiene la Corte che debbano essere condivise le conclusioni del Procuratore Generale;

5. il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 (applicabile ratione temporis atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso (il 16.6.2016) in epoca antecedente al D.L. n. 13 del 2017), disciplina la competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuita rispettivamente: (a) al tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato; (b) nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies (convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39), ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, al tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro;

6. nel caso in esame, sia il Tribunale di Napoli e sia il Tribunale di Reggio Calabria hanno ritenuto dovesse applicarsi il criterio sub (a), non avendo il ricorrente allegato nè tantomeno provato di trovarsi in una delle condizioni individuanti il foro speciale sub (b) (in tal senso Cass., n. 1578/2019);

7. Il Tribunale di Napoli ha individuato quale Ufficio competente il Tribunale di Reggio Calabria sull’erroneo presupposto che il comune di Crotone, ove ha sede la Commissione che si è pronunciata, rientrasse nel distretto di corte d’appello di Reggio Calabria;

8. atteso che il Comune di Crotone fa parte del distretto della Corte d’appello di Catanzaro, va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, quale Tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello in cui ha sede la Commissione;

9. deve pertanto essere accolto il ricorso per regolamento, e dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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