Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3388 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22561-2015 proposto da:

D.C.S., D.C.M.P., E.A.M., E.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CUOZZO, rappresentati e difesi

dagli avvocati BRUNO FORTE, GIUSEPPE ERAMO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Forte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 31 maggio 2014 presso la Corte d’appello di Perugia i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in tre gradi davanti al Tribunale di Cassino, la Corte d’Appello di Roma e la Corte di Cassazione dal luglio 2006 al dicembre 2013.

Con decreto del 21 agosto 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia accoglieva le domande, liquidando gli indennizzi spettanti a ciascun ricorrente. Proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, chiedendo dichiararsi l’inefficacia del decreto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 avendo i ricorrenti notificato il solo decreto senza il ricorso. All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 17 febbraio 2015 dichiarava fondata la doglianza, stante l’omessa notifica del ricorso, ritenendo altresì inapplicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., giacchè si era in presenza non di una notifica omessa, quanto di una notifica incompleta.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di sette motivi, mentre il Ministero della Giustizia si difende con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

I primi quattro motivi di ricorso, che deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 5 e 5 ter, artt. 99, 101, 156, 159, 162, 644, 645 e 737 c.p.c., art. 188 disp att. c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., sono da esaminare congiuntamente e si rivelano fondati, assorbendo l’esame delle restanti tre censure (relative alla violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano la patologia degli atti, degli artt. 6, 13, 34 e 41 CEDU e degli artt. 117 e 111 Cost.).

Questa Corte ha già affermato che, nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l’inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicchè, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l’eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015). E’ stato però anche precisato, con interpretazione cui va data continuità, che la notificazione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso, non realizzando lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2. Tale nullità è sanata, con efficacia ex tunc, attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5 ter cit. legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, che deve essere disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 3159 del 17/02/2016).

Conseguentemente, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, senza che sia più necessaria la rinnovazione della notifica dell’originario ricorso, essendone ormai venuto a piena conoscenza il Ministero controricorrente. Al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seta civile – 2 della Corte Suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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