Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33877 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34127-2018 r.g. proposto da:

N.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto

Maiorana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

viale Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da N.S., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del tribunale cittadino con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale e umanitaria dallo stesso avanzate.

La corte del merito, premesso che l’appellante aveva allegato, come ragione determinante la sua decisione di espatriare, una mera difficoltà di carattere economico, ha osservato che tale situazione non rientrava in alcuna delle ipotesi individuate dalla normativa ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, rendendo perciò superflua l’indagine sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente; la corte territoriale ha poi condiviso l’assunto del tribunale in ordine all’assenza di “elementi per affermare” che, in caso di rimpatrio, S. avrebbe corso il rischio di essere sottoposto a trattamenti detentivi inumani o degradanti o di subire gravi danni, rinviando sul punto integralmente alla motivazione della decisione impugnata; ha infine accertato la mancanza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

2. La sentenza, pubblicata il 17.5.2018, è stata impugnata da N.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorrente con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa disamina delle fonti informative per l’accertamento delle condizioni di pericolosità interna del Gambia, in riferimento al diniego della reclamata protezione sussidiaria; rileva inoltre che, sul punto, la corte del merito si è limitata ad una mera enunciazione di stile sulla mancanza dei requisiti richiesti per la concessione della protezione, senza illustrare il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.

2. Con il secondo motivo articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e di omesso esame del fatto decisivo allegato ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, lett. b) e c), costituito dalla situazione di violenza indiscriminata esistente in Gambia, avendo la corte d’appello rigettato la domanda senza consultare fonti informative.

3. Con il terzo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 in relazione al diniego della protezione umanitaria.

4. I primi due motivi di ricorso (nel primo dei quali, ancorchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non sia richiamato, si deduce anche un vizio di nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione) e che, per il resto, pongono la medesima questione, dedotta sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto quello dell’omesso esame di un fatto decisivo, possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti.

4.1. Ricorre, in primo luogo, il vizio di nullità della sentenza denunciato, in quanto la corte del merito ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria limitandosi ad aderire, per relationem, alla motivazione del provvedimento di primo grado, non riportata neppure per sommi capi: risulta perciò inintellegibile l’iter logico- giuridico che ha condotto alla decisione sul punto (fra molte, cfr. Cass. nn. 28139/018, 14786/016).

4.2. Giova inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass., sez. 6, ord. nn. 11312/2019, 17069/2018).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6, ord. n. 11312 del 26/04/2019).

4.2. Nella specie, la corte di merito non ha neppure fatto cenno alle fonti informative consultate per escludere il pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed è perciò incorsa nella denunciata violazione di legge.

5. Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile, perchè genericamente formulato in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria, senza alcuna specifica allegazione centrata sulla possibile situazione di vulnerabilità personale del richiedente.

All’accoglimento dei primi due motivi conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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