Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33875 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. II, 12/11/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 12/11/2021), n.33875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23767-2019 proposto da:

S. ALIAS C.Y., rappresentato e difeso dall’avv. ORRADO

LOFARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 28/06/2019,

R.G.n. 10289/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. S. alias C.Y. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto del tribunale di Bari Sezione Immigrazione che, confermando il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale della stessa città, ha rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria dallo stesso formulate, altresì negando al ricorrente il patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente, originario del (OMISSIS), afferma di essere fuggito dal suo Paese nel febbraio 2015 per timore di essere arrestato in ragione di un debito da lui contratto e mai onorato.

Il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta; ha escluso la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non essendo state allegate circostanze suscettibili di rientrare nella nozione di “danno grave”; ha giudicato il racconto del richiedente contraddittorio e vago, sia sotto il profilo dell’asserito prestito (asseritamente ottenuto direttamente dal capo del villaggio, per l’importo di tre milioni di franchi, per aprire un’attività di generi alimentari, senza allegazione del relativo contratto), sia sul rilievo che in (OMISSIS) non risulterebbe previsto l’arresto per debiti.

Ancora, in ordine alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c, il tribunale ha citato diverse fonti internazionali dalle quali si desumerebbe che il Paese di provenienza del richiedente, ed in particolare la regione del (OMISSIS), non versa in una condizione di violenza generalizzata originata da un conflitto armato interno o internazionale, tale per cui la sola presenza sul territorio espone un civile al rischio di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona.

Infine, il tribunale ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, argomentando che non vi sarebbe regione di ritenere che il richiedente possa subire, a causa del rimpatrio, un’effettiva lesione dei suoi diritti fondamentali, non emergendo dagli atti né una situazione di vulnerabilità personale del medesimo né una sua integrazione socioeconomica tale da giustificare questa forma residuale di protezione. In ordine a quest’ultimo profilo, in particolare, il tribunale argomenta che non è sufficiente la frequenza di corsi di formazione e che non è stata esibita dal richiedente alcuna busta paga comprovante il contratto di lavoro.

Il Ministero dell’Interno non ha espletato attività difensive.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 10 febbraio 2021, per la quale non sono state presentate memorie.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4 il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione del rischio di subire tortura e/o trattamenti inumani e degradanti ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1.1 (TU immigrazione), formulata nell’atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente insiste sull’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e osserva che, al contrario, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione internazionale senza statuire sulla domanda di protezione umanitaria, limitatamente all’ipotesi di cui al citato art. 19, che prevede l’inespellibilità dei cittadini stranieri in ragione del rischio di subire torture e/o trattamenti inumani.

Il motivo è infondato. Il tribunale si è pronunciato sulla domanda di protezione umanitaria rigettandola e, quindi, implicitamente escludendo la ricorrenza dei presupposti del divieto di espulsione ex art. 19, comma 1.1. La mancanza di una motivazione espressa in ordine alle ragioni per le quali detti presupposti sono stati ritenuti insussistenti non costituisce vizio di omessa pronuncia (ex multis, da ultimo, Cass. n. 5730/20: “Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio”).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4 il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di riconoscimento del diritto d’asilo ex art. 10 Cost., comma 3, formulata nell’atto introduttivo del giudizio.

Il motivo va pur esso disatteso. Questa Corte ha già chiarito che, secondo la disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua di quella disciplina (ex multis, Cass. n. 19176/20). Il tribunale si è conformato a tale principio perché – dopo aver dato espressamente atto della domanda di asilo costituzionale rassegnata dal richiedente, in linea di subordine, ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3 (cfr. pag. 1. p. 1, del decreto impugnato) – l’ha implicitamente rigettata, disattendendo tanto la domanda di protezione internazionale quanto quella di protezione umanitaria, le quali, come sopra evidenziato, nella disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018 esauriscono lo spettro della tutela costituzionale del diritto di asilo.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9. Il giudice avrebbe mal esercitato il potere-dovere di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica ed economica del Paese di provenienza, da un lato affermando che le fonti internazionali non consentirebbero di concedere al ricorrente la protezione internazionale e dall’altro riconoscendo che costui verserebbe in una situazione di pericolo reale in caso di rientro in patria. Il ricorrente osserva, ancora, che mentre le fonti internazionale consultate sono espressamente indicate in relazione alla situazione di conflitto armato nel nord e centro del (OMISSIS), la conclusione circa l’insussistenza del rischio nella specifica regione di (OMISSIS) non appare altrettanto suffragata.

Il motivo è inammissibile perché si risolve nella richiesta di riesame del merito, che non ha ingresso nel giudizio di legittimità. Il tribunale ha richiamato diversi rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch del 2017-2018, rendendo conto in maniera esaustiva della situazione di conflittualità interna ad alcune aree settentrionali del (OMISSIS) e della mancanza di una violenza indiscriminata nella regione di (OMISSIS).

Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 ricorrente censura la statuizione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, nonché l’omessa motivazione in ordine alla manifesta infondatezza della domanda giudiziale da lui proposta.

Il motivo è inammissibile, perché il provvedimento del giudice che revochi l’ammissione al patrocinio a spese dello Sato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e che, come nella specie, neghi l’ammissione al suddetto patrocinio, già precedentemente negata anche dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, non è ricorribile per cassazione, essendo opponibile ai sensi del D.P.R. n. 170 del 2002, art. 170 (Cass. 6068/19, Cass. 4315/20, Cass. 16117/20).

Il ricorso è rigettato.

Nulla sulle spese, essendo il Ministero rimasto intimato.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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