Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33873 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34502/2018 R.G. proposto da:

S.E., rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria

Tassinari, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in

Forlì, viale Matteotti, 115;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, n. 3777/2018, depositato

il 17 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– S.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositato il 17 ottobre 2018, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario della Nigeria, città di (OMISSIS), e che aveva lasciato il suo Paese, giungendo in Libia, prima, e in Italia, poi, a causa della difficile situazione economica in cui versava e della difficoltà di trovare un’occupazione lavorativa che gli consentisse di far fronte alle primarie esigenze di vita sue e della sua famiglia;

– in sede giudiziaria, il richiedente aveva, altresì, riferito di essere stato minacciato e ferito a seguito della sua decisione di non fare parte di un gruppo di musicisti avente forte caratterizzazione religiosa;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale fatto applicazione del principio dell’onere della prova e omesso di valutare la credibilità del suo racconto secondo i criteri fissati dall’art. 3 medesimo D.Lgs. e, in particolare, di quelli concernenti al ragionevole sforzo profuso per circostanziare la domanda e alla idonea motivazione offerta della mancanza di elementi significativi di riscontro;

– il motivo è infondato;

– occorre rilevare che il Tribunale ha espressamente condiviso la argomentata valutazione operata dalla Commissione territoriale in ordine alla non credibilità del racconto del richiedente, sottolineando la genericità dei fatti riferiti;

– ha, sul punto, osservato che il dichiarante non è stato in grado di riferire il nome del gruppo che lo avrebbe minacciato e ferito, nè di descriverne l’attività e le modalità di ingresso, nè, infine, di descrivere nei dettagli i riferiti episodi di cui è stato vittima;

– ha, inoltre, rilevato profili di incoerenza tra quanto riferito in sede amministrativa, da cui emergeva che l’abbandono del Paese di origine fosse dovuto unicamente a ragioni di ordine economico, e il racconto reso dinanzi al Tribunale, in cui si dava conto anche di minacce proferite da un gruppo religioso;

– orbene, in tema di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione, riferita alla protezione internazionale nel suo complesso, si attaglia come tale tanto alla domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato, quanto a quella diretta ad ottenere la protezione sussidiaria in ciascuna delle tre ipotesi contemplate dall’art. 14 stesso D.Lgs.;

– ne consegue che, anche in relazione alla protezione sussidiaria, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (così, Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 33096);

– pertanto, la decisione del Tribunale di non attivare i poteri istruttori ufficiosi e di ritenere non credibile il racconto del richiedente si sottrae alla censura prospettata;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il decreto impugnato omesso di riconoscere la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata;

– il motivo è infondato;

– il Tribunale ha affermato che dall’esame delle fonti esaminate (risoluzioni dell’UNHCR, rapporti di EASO e Human Right Watch) emergeva che nella regione della Nigeria di origine e provenienza del ricorrente (Edo State) non ricorre una “situazione di violenza generalizzata e indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio e che l’aria critiche Nigeria rimane delimitata, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell’emergenza umanitaria, gli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, oltre alle regioni limitrofe…”;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che richiede, ai fini della sussistenza del gravo danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivi dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

– si osserva, al riguardo, che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile, con motivo di ricorso per cassazione, solo nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., ord., 12 dicembre 2018, n. 32064; Cass., ord., 21 novembre 2018, n. 30105);

– con l’ultimo motivo di ricorso la parte si duole della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale, con riferimento alla domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, negato alla sussistenza dei relativi requisiti pur in presenza di una situazione di vulnerabilità personale, da accertarsi all’esito di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente;

– il motivo è inammissibile;

– deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (così, Cass., ord., 22 febbraio 2019, n. 5358);

– la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (cfr. Cass. 15 maggio 2019, n. 13079; Cass., ord., 3 aprile 2019, n. 9304);

– con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455);

– infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;

– tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (così, Cass., ord., 28 giugno 2018, n. 17072);

– orbene, il giudice ha escluso la sussistenza di siffatta condizione di vulnerabilità all’esito di una siffatta valutazione comparativa, ponendo in rilievo sia l’assenza di un rischio di esposizione del richiedente a sistematiche e gravi violazioni di diritti umani in caso di rimpatrio, aggiungendo che “l’avere il ricorrente intrapreso lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di attività di volontariato che lavorativa in Italia… non costituiscono ostacolo al suo rientro in patria”;

– diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, il Tribunale ha operato la doverosa effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, pervenendo ad una conclusione negativa;

– la censura, dunque, muove da un assunto erroneo;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che non risulti revocata dal giudice competente l’ammissione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che non risulti revocata dal giudice competente l’ammissione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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