Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33870 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33547/2018 R.G. proposto da:

I.O., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maestri, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Ravenna, via Meucci,

7;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, n. 3710/2018, depositato

il 15 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– I.O. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositato il 15 ottobre 2018, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario della Nigeria, città di Lagos, e che era fuggito a seguito del timore di essere ucciso, a seguito di un episodio, verificatosi durante una notte in casa sua, in cui tre persone gli avevano rivolto colpi di arma da fuoco intimandogli di abbandonare i luoghi e cessare l’attività lavorativa che ivi esercitava presso una carrozzeria;

– aveva aggiunto che non era a conoscenza del motivo delle minacce subito e che non si era rivolto alla polizia locale in quanto altre persone che erano state vittime di accadimenti simili e si erano rivolte alle forze dell’ordine erano poi state uccise;

– ha, infine, riferito, di esser dapprima recato in Libia con la moglie e, dopo la scomparsa di quest’ultima, era giunto in Italia,

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e 19 e art. 33, Convenzione di Ginevra del 1951, per non aver la sentenza impugnata soddisfatto l’obbligo motivazionale in ordine alla condizione della Libia, paese in cui era transitato prima di giungere in Italia;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, difettando l’indicazione delle ragioni per le quali la valutazione dovesse estendersi anche alla condizione di tale Paese;

– si osserva, in proposito, che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3, Dir. UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (cfr. Cass., ord., 6 dicembre 2018, n. 31676);

– con il secondo motivo il richiedente deduce, con riferimento all’istanza per il riconoscimento della protezione umanitaria, l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata indagine “sulle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiorno”, in relazione sia alla situazione paese di origine, sia al percorso di inserimento nel paese straniero dal medesimo posto in essere;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in affermazioni generiche ed astratte, senza la puntuale indicazione dei “fatti storici” che il giudice avrebbe omesso di esaminare, nonchè nella prospettazione della insufficienza della motivazione, non più censurabile quale vizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come risultante a seguito alla riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ovvero nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale, che non può trovare ingresso in questa sede (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con l’ultimo motivo di ricorso la parte si duole dell’omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della certificazione medica prodotta;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la parte non provvede alla riproduzione di tale documento o, comunque, ad un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. 7 marzo 2018, n. 5478);

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che non risulti revocata dal giudice competente l’ammissione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che non risulti revocata dal giudice competente l’ammissione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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