Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3387 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3972-2020 proposto da:

A.N.M.H.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 22236/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato l’08/11 /2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. con decreto del 31.10.19 il Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale essendo competente la sezione specializzata presso il Tribunale di L’Aquila in ordine alla impugnativa, proposta da A.M.H.A., del provvedimento emesso il 23.2.2018 dal Ministero dell’Interno – Unità di Dublino, con cui era stato disposto il suo trasferimento in Svezia, quale Stato competente alla “ripresa in carico”, ai sensi del Reg. UE n. 604 del 2012, art. 18, comma 1 b);

2. il decreto dà atto che, al momento di proposizione del ricorso, il ricorrente si trovava ospite di una struttura di accoglienza governativa sita in (OMISSIS);

3. avverso tale decreto A.M.H.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza denunciando la violazione per mancata applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 bis;

4. il ricorrente ha contestato la decisione del Tribunale ritenendo che il criterio di individuazione della competenza territoriale adottato non si applichi al ricorso in oggetto ma solo alle controversie relative alle domande di protezione internazionale nelle quali è prevista ex lege una ripartizione per circoscrizioni delle Commissioni Territoriali;

5. il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

6. il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, alla luce del nuovo orientamento di questa Corte, segnato dall’ordinanza n. 31127 del 2019;

7. ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento;

8. con la citata ordinanza n. 31127 del 2019 questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle ordinanze nn. 18755, 18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni;

9. l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato;

10. il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018;

11. in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente; il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;

12. deve pertanto essere dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di L’Aquila, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la competenza del Tribunale di L’Aquila, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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